CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12740/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 9, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], «studiolegale Marini»,che lo rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso l’ordinanza della C orte di Cassazione n. 1 170 8 /2022 depositata l’11 aprile2022; REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Antonio D e Rosa , c on ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ., chiede, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe. Con detta ultima laCorte ha rigettato il ricorso,proposto dal contribuente ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 10234 del 2016 , resa in grado d'appello dalla C.t.r. del la Campania e depositata il 18 novembre2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugn ato l’avviso di accertamento , relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato con metodo sintetico un maggior reddito, ai sensi dell’art. 38, commi quarto, quinto e settimo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; questi ultimi erano individuati dall’Ufficio ne lle spese sostenute dal contribuenteper l’acquisto di un immobile a favore del figlio; dai canoni di leasing relativi all’acquisto di un’imbarcazione;da altre spese sostenute. 3. Innanzi a questa Corte il contribuente, con il terzo motivo di ricorso, aveva censurato lasentenza di appello assumendo che la C.t.r. non avevavalutato la prova contraria che aveva offerto per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva derivante dalla spesa di euro 1.200.000,00 sostenuta per contribuire, quale terzo adempiente ex art. 1180 cod. civ., all’ acquisto dell’immobile per il figlio. In particolare, il contribuente lamentavache – giustificata parte della spesa,nei limiti di euro 750.000,00, con il mutuo sottoscritto con un istituto bancario – la residua parte del prezzo d’acquisto, pari ad euro 450.000,00, era statacorrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., della quale era socio per il 95 per cento del capitale. La società, secondo il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 ricorrente, era intervenuta, a propria volta , quale terzo ex art. 1180 cod. civ., contabilizzando sia l’esborso sia, per l’importo corrispondente, una voce di credito nei confronti dello stesso contribuente, socio di maggioranza. 4. Questa Corte rigettava il ricorso con l’ordinanza impugnata in questa sede. Considerato che: 1. Il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata è affetta da errore di fatto, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. , risultante dagli atti e dai documenti, essendosi basata sull’assunto erroneo che l’importo di euro 450.000,00, utilizzato per l’acquisto dell’immobile, dovesse essere immediatamente restituito alla società che lo aveva messo a disposizione. Osserva che dagli atti non emergevaalcun elemento dal quale desumersi che detta somma fosse stata immediatamente restituita, essendo, piuttosto, incontestato il contrario; che, infatti, il debito era stato saldato dopo molti anni e, precisamente negli anni 2018 e 2019, come provato dalle contabili allegate al ricorso per revocazione. Precisa che detta produzione di documenti si rende necessaria in quanto la Corte– innovando i termini della controversia ed andando oltre le richieste delle parti – ha dato rilievo alla restituzione immediata dellesomme in contestazione , mentre l’oggetto del contendere era limitato alla loro provenien za; che, pertanto, l’ordinanza revocanda ha erroneamente affermato come esistente un fatto – ovvero che il contribuente avesse assunto l’onere di restituire immediatamente la somma versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – la cui verità era, invece, incontrastabilmente esclusa.Aggiunge il contribuente che, essendo circostanza certa che la spesa per mutuo non era stata sopportata nel 2009, la stessa non poteva avere rilievo ai fini del maggior reddito accertato. Infine, evidenzia che – come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità –ai fini dell’accertamento del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 reddito con metodo sintetico non è sufficiente l’acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito non essendo , questo, espressione di capacità contributiva. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Larevocazione di una sentenza della Corte di C assazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di unerrore di fatto che dia luogo ad un contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali; sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare dettoerrore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. con l'originario ricorso per cassazione (Cass.06/06/2017, n. 14002). L’errore di fatto, pertanto, deve p resentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini,e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità(Cass. 05/03/2015, n. 4456). 2.2. In particolare, quanto alla produzione di nuovi documenti, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve riguardare, come detto,atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. (Cass. 23/02/2023, n. 5658, Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.05/03/2015, n. 4456; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820). Costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369,primo comma cod. proc. civ. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369,secondo comma, c od. proc. civ. nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio (Cass. n. 5658 del 2023, cit. Cass. 22/11/2006, n. 24856). 2.3. L’ordinanza di cui si chiede la revocazione così motivava:« […] è opportuno premettere che, nella stessa ricostruzione fattuale del ricorrente, la circostanza che la somma in questione provenga dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non recide di per sé sola ogni collegamento rilevante tra l’attribuzione patrimoniale in questione ed il medesimo contribuente. E ciò non solo perché [OSCURATO:PERSONA] è pacificamente (come egli stesso allega nel ricorso) socio al 95% di tale società; ma soprattutto perché, è il medesimo contribuente che assume che la s.p.a. ha contabilizzato nei suoi confronti un credito corrispondente alla parte del corrispettivo che essa ha pagato per l’acquisto dell’immobile a favore del figlio del socio. Nella sostanza quindi, in punto di attribuzione patrimoniale effettiva, che è quanto qui rileva ai fini della manifestazione della ricchezza in ipotesi tassabile, è pacifico che il contribuente ha sostenuto interamente la spesa per l’acquisto dell’immobile a favore di suo figlio, e lo ha fatto procurandosi la relativa provvista in parte con un mutuo bancario, e per altra parte (quella qui controversa) utilizzando liquidità che gli ha messo a disposizione la predetta s.r.l., verso la contestuale assunzione di un debito del socio per la restituzione della somma de qua.Nel caso di specie, il contribuente assume, nella sostanza, di aver ricevuto ed utilizzato (per acquistare l’immobile intestato a suo figlio) la somma de qua dalla s.r.l. (della quale era socio al 95%), e riconosce di doverla restituire a quest’ultima, senza tuttavia dedurre, nel motivo, che fossero convenute rateazioni o termini di adempimento e quindi, anche in ragione del principio secondo cui quod sine die debetur, statim debetur ( art. 1183 cod. civ.), legittimando la conclusione che l’importo dovesse essere immediatamente riversato alla società che lo aveva Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 messo a sua disposizione. Pertanto, per quanto qui rileva, non può ritenersi che la provenienza della somma dalle casse della società, anche ove accertata in punto di fatto, possa rendere neutra, o diluire, la corrispondente spesa rispetto alla capacità contributiva del contribuente, il quale ha sostanzialmente utilizzato l’importo assumendo contestualmente l’obbligazione di restituirlo alla s.r.l., e quindi dimostrando di sostenere di fatto immediatamente e personalmente l’esborso, sia pure attraverso una sorta di partita di giro con la società della quale era socio di al 95%. In conclusione, già alla stregua della ricostruzione della fattispecie sostenuta dallo stesso ricorrente, la provenienza della somma in questione dalla s.r.l. non varrebbe ad escluderne la riconducibilità al patrimonio del contribuente, quale spesa indiziante il maggior reddito accertato sinteticamente.» 2.4.La Corte, con l’ordinanza in esame , ha valutato la questione prospettata dal contribuente. Per altro, come è evidente dal suo tenore, ha dato rilevanza, non alla data di restituzione della somma versata dalla società, ovvero al fatto estintivo dell’obbligazione –al quale non è fatto alcun cenno – ma agli elementi costitutivi dell’obbligazione assunta che ha ritenuto deponessero per un obbligo di restituzione immediata. 2.5. Nella detta condizione, non è dato risco ntrare alcun errore revocatorio in quanto la Corte non è caduta in errore sulla data di restituzione della somma, avendo motivato diversamente le proprie conclusioni in ordine alla sussistenza della capacità contributiva. L’affermazione che il ricorrente ritiene erronea in fatto– ovvero che il contribuente avesse assunto l’onere di restituire immediatamente la somma versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – è, in realtà il frutto di una valutazione in diritto sulla scadenza della obbligazione assunta. La Corte, infatti, ha affermato sul punto che pacifico l’obbligo di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 restituzione, il contribuente non aveva dedotto nel motivo «che fossero convenute rateazioni o termini di adempimento e quindi , anche in ragione del principio secondo cui quod sine die debetur, statim debetur ( art. 1183 cod. civ.), legittimando la conclusione che l’importo dovesse essere immediatamente riversato alla società che loaveva messo a sua disposizione». 2.6. Per giurisprudenza consolidata, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di mera percezione , l a semplice svista , e mai l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero dalla supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove ciò non abbia costituito punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (Cass.21/02/2023, n. 5326). 2.7. Il ricorrente,se pure prospetta astrattamente un errore di fatto –il quale, per altro, emergerebbe da documenti prodotti solo in questo giudizio –in realtà si duole dell’interpretazione delle norme fatta dalla Corteche ha ritenuto che, in mancanza di espressa diversa previsione, il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto ad una restituzione immediata e che ciò fosse indice della sua capacità contributiva. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo