CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con unico motivo si contesta il mancato riconoscimento della riduzione massima consentita per le attenuanti generiche, ma il ricorrente non si confronta con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di appello (p.3), che ha illustrato i motivi, immuni da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, posti a fondamento della scelta di graduare la riduzione per le generiche in misura meno favorevole rispetto al massimo previsto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente