CassazionesentenzaSezione UDecisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 05543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: COMUNE di ANDRIA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA] per il Gas” s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura autenticata a ministero notar Bassino di Milano in data 18.5.2023,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RESISTENTE avverso la sentenza n. 5642/2024 del Consiglio di Stato, udita la relazione nella camera di consiglio del 10febbraio 202 6 del consigliere dottor [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del s ostituto p rocuratore generale dottoressa Paola F ilippi , che ha concl uso per la declaratoria di inammissibilità delricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con determin a dirigenziale del 29.1.2014 il Comune di Andria disponeva l’adeguamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2013 a carico della concessionaria “[OSCURATO:PERSONA] per il Gas” s.p.a.(attualmente “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.). 2.La “[OSCURATO:PERSONA] ana per il Gas ” ricor reva al T.A.R. della Puglia. Resistevail Comune di Andria. 3.Con sentenza n. 0 1938/2021 i l T.A.R., ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso. 4.Il Comune di Andria proponeva appello . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 5. Con senten za n. 5642 /202 4 il Consiglio di Stato rigettava l’appello e compensava le spese del grado. Evidenziava il Consiglio di Stato, in ordine al primo motivo di gravame- con cui il Comune appellante aveva denunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo- e nel quadro della previsione dell’art. 133, 1° co., lett. c), c.p.a . (d.lgs. n. 104/2010),che l’aumento del canone, di cui alla determina dirigenziale del 29.1.2014, assunta ai sensi dell’art. 46- bis, 4° co., del d.l. 159/2007, si connotavanon già quale mero dichiarativ o effett o della volontà legislativa bensì quale effetto dell’autoritativa determinazione dell’entecomunale, cui competeva stabilire e l’an e il quantum dell’aumento mer cè valutazioni di natura pubblicistica(cfr. sentenza impugnata, pagg. 5 – 6) . Evidenziava quindi, su tale scorta, che nella specie non veniva in rilievo la previsione derogatoria– “ escluse quelle concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi”- di cui alla lett. c) del 1° co. dell’art. 133 cit ., siccome l’aumento del canonerisultava contestato ex ante ovvero risultava contestato nella specie “l’esercizio del potere di regolazione del rapporto concessorio da parte del Comune”(così sentenza impugnata, pag. 7). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Andria ; ha chiesto in base a due motivi dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativoe farsi luogo all ’annullamento della medesima statuizione con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese. 6.1. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato in data 16.1.2026 atto di “costituzione”; ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7.È stata formulata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 31.3.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta infondatezzadel ricorso. 8.Con istanza datata 9.5.2025 il Comune di Andria ha chiesto che la causa vengadecisa. 9.Il P.M.ha formulato per iscritto l e proprie conclusioni ; ha chiest o dichiararsi l’inammissibilità delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 10. Con i l primo motivo il ricorrente denuncia “ violazione e/o errata applicazione dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 7 comma 5 e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito[il G.A.], nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al G.O.nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali. V iolazione e/o errata applicazione della sentenza della C orte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204” (così ricorso, pag. 5). 11. Con i l secondo motivo il ricorrente denuncia “ violazione e/o errata [applicazione] dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito[il G.A.], nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al G.O. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza” (così ricorso, pag. 5). Deduceche, contrariamente all’assunto del Consiglio di Stato, nella specie si versa nelle ipotesi - “escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” -fatt e salv e dalla lett. c) del 1° co. dell’art. 133 c.p.a., sicché si configura la giurisdizione del G.O. Deduce d’altronde che la controversia concerne una posizione di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale ovvero una pretesa creditoria di esso istante, cui corrisponde una posizione debitoria della concessionaria (cfr. ricorso, pag. 6); ulteriormente,che la determina dirigenziale del 29.1.2014 non ha natura autoritativa bensì natura di atto negoziale(cfr. ricorso, pag. 8). 12. È stata formulata, si è premesso, propostaex art. 380 bis cod. proc. civ. di definizione del giudizio in ragionedella ritenuta infondatezza del ricorso. Ebbene, si reputa di condividere e recepire integralmente la proposta di definizione del giudizio, viepiù che il Comune ricorrente non ha depositato memoriae si è limitato a depositare l’istanza (datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di decisione ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ., con la quale ha formulato rilievi avulsi , nondimeno,dalla preclusione da giudicato “esterno” prefigurata nella “proposta di definizione anticipata”(cfr. Cass. (ord.) 27.3.2024, n. 8303, secondo cui nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380 - bis c od . p roc . civ.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l ’ istanza di cui al 2° co. il ricorrente deve limitarsi a chiedere ladefinizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto). 13.In ogni caso, si formulano i seguenti ulteriori passaggi motivazionali - in linea, evidentemente, con la preclusione da giudicato “esterno” di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. – che depongono senz’altro per l’inammissibilità del ricorso. 14. Viene in evidenz a , segnatamente, la sentenza n. 9151 del 12.4.2018 pronunciata da queste Sezioni Unite a definizione del giudizio iscritto al n. 23094/2015 r.g. ed intercorso tra il Comune di Andria,ricorrente ex art. 110 c.p.a.,e la “[OSCURATO:SOCIETA]”, controricorrente, ossia tra le medesime parti del presente giudizio(cfr. in senso analogo le conclusioni del P.M., pag. 2). 14.1.Nella sentenza n. 9151/2018 – ne i “fatti di causa” – quest e Sezioni Unite hannopremesso i seguenti testuali riscontri . “Il TAR per la Puglia -Bari, con sentenza n. 575/2012, (…) in parte accolse il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] -Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. (…), ed annullò, per l’effetto, la determina dirigenziale del Comune di Andria n. 472 del 20 marzo 2009 e la lettera inviata alla predetta società dal Comune di Andria in data10 agosto 2011”. “Il TAR ritenne, altresì, che il Comune di Andria non avesse titolo per esigere l'incremento del canone con decorrenza 1° gennaio 2006 (…)”. “Avverso detta pronuncia il Comune di Andria propose impugnazione, lamentando, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo”. “Con sentenza del 16 gennaio 2013, n. 253, il Consiglio di Stato accolse l’appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo a favore della giurisdizione del Giudice ordinario”. “Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 13881/2014, affermarono la giurisdizione del Giudice amministrativo”. “La società appellata riassunse tempestivamente il giudizio ed entrambe le parti reiterarono le rispettive difese”. “Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata in data 23 febbraio 2015, rigettò l'appello [del Comune di Andria] (…)”. 14.2. Nel la sentenza n. 9151/2018 – nelle “ragioni della decisione”, segnatamente in ordine ed ai fini dell’operata declaratoria di inammissibilità del[l’allora]primo motivo del ricorso, con cui il Comune di Andria aveva addotto che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23.2.2015, aveva «violato i limiti della sua giurisdizione (…)» - quest e Sezioni U nite hanno poi fa tto luogo alle seguentipuntualizzazioni. “Sulla questione della giurisdizione si è ormai formato il giudicato, come già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 13881/14”. “[Nella sentenza n. 13881/2014] è stato evidenziato che [con] la pronuncia emessa dal Tribunale di Trani sul ricorso proposto, ex art. 702 - bis cod. proc. civ., dal Comune di Andria per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle somme risultanti dalla determinazione dirigenziale n. 472 del 20 marzo 2009, (…) quel Giudice ordinario «si è incontestatamentepronunciato sulla giurisdizione, escludendola» e che «il giudicato formatosi sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in conseguenza della ricordata ordinanza non può, pertanto, esserein alcun modo ridiscusso, in qualsivoglia, successiva sede giurisdizionale»”. “Proprio sulla base di tali rilievi queste Sezioni Unite, con la ricordata decisione [n. 13881/2014] (…), hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo”. 15.La preclusione da giudicato “esterno” rilevata da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 9151 del 12.4.2018 - pronunciata in un giudizio in cui analogamentesi controverteva in ordine alla pretesa del Comune di Andria volta aconseguire l’incremento del canone concessorio – sulla scorta dei rilievi di cui alla sentenza n. 13881 del 18.6.2014 del pari di queste Sezioni Unite, evidentemente, non puòche essere ribadita e reiterata in questa sede. E ciò tanto più che queste Sezioni con la pronuncia n. 9151/2018, a reiezione del primo motivo del ricorso del Comune di Andria, hanno ulteriormente soggiunto che “la controversia all’esame afferisce «alla verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio e all’esercizio di poteri discrezionali -valutativi nella determinazione del canone»”. 16.Propriamente, la preclusione da giudicato “esterno” va ribadita in questa sedesulla scorta dell’elaborazione alla cui stregua le sentenzesulla giurisdizione rese in sede di regolamentoo di ricorsoordinario dalla S uprema Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panproces suale ) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse partiaventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando,ferma l ’ identità di “ personae ” , “ causa petendi ” e “ petitum ” sostanziale , le domande sidistinguano unicamente in ragione del “ petitum ” formale (cfr. Cass. sez. un. 22.10.2018, n. 26595)ovvero, si soggiunge, si distinguano,come nella specie,unicamente, perché nell’ambito del medesimo rapporto di durata ineriscono a frazioni temporali diverse(cfr. Cass. sez. lav. 17.8.2018, n. 20765, secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioniperiodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce ilriesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di unasopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o nemodifichi il regol amento) . 17.Si è anticipato che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato in data 16.1.2026 atto di “costituzione”(datato 15.1.2026). Dunque, ha fatto luogo al deposito tardivamente, siccome il ricorso le risulta notificato in data 23.1.2025. Di conseguenza, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Difatti,nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis .1 cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 196 del 2016) , alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbiadepositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto [è il caso di specie]privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delcontroricorso alla dat a fissata per l’adunanza camerale, è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis .1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 16.6.2021, n. 17030; Cass. (ord.) 17.11.2021, 34791. Si veda, inoltre, Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27124, secondo cui nel giudizio di cassazione svolto –è il caso de quo - nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell’ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l’intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie). 18. Ai sensi dell’art. 380 bis , u.c., cod. proc. civ. “la Corte (…) quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96”.Evidentemente nella specie si giustifica l’adozione unicamente del provvedimento di cui al 4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. Quindi, exart. 96, 4° co., cod. proc. civ.,il ricorrente va condannato a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 2.500,00. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna ilricorrente, Comune di Andria, a pagare alla cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così dec