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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, in data 3 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino, in data 3 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili sui quali il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris