CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 19754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29131/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BERNARDO, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 453/2020 , depositata il23/07/2020, R.G.N. 1357/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 453del 23 luglio 2020 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione del Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva a sua volta rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del decreto ingiuntivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento del Premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012 in favore del quadro direttivoBernardo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha fatto rinvio alle argomentazioni già svolte in altri procedimenti analoghi ed ha ritenuto che sia il PAR che il [OSCURATO:PERSONA] ( regolati rispettivamente dall’art. 44 del c.c.n.l e dall’art. 41) avevano natura retributiva. Ha poi evidenziato che, esaminato l'art. 44 del C.C.N.L. e l'art. 24 del Contratto integrativo aziendale attuativo dell'art. 44, nonché la "Relazione di Remunerazione" ex art. 123 - ter T.U.F. approvata dall'Assemblea dei soci il 27 aprile 2012, il diritto al Premio in questione non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi, fissati dalla datrice di lavoro, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, trattandosi di emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa ritenuta strategica per la Banca e di conseguenza rilevando, ai fini della sua erogazione, soltanto la coerenza del comportamento realizzato con il contenuto della prestazione richiesta. Ha poi ritenuto che la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123 ter del TUF ed approvata il 27-28.4.2012 è indirizzata agli alti dirigenti ed a quei dipendenti che possono essere ricondotti nella categoria di risk taker e nella relativa fascia retributiva e non a qualunque quadro direttivo. Ha accertato infine che non era stata attivata la procedura di informazione prevista dall’art. 44 per introdurre, eventualmente, il nuovo parametro della redditività e che comunque il recesso dal CIA fu comunicato dalla Banca alle OO.SS. il 3.8.2012 con effetto dal 1.11.2012 e dunque tale disdetta poteva operare solo da allora in avanti e non poteva riguardare i premi già maturati (2011 e fino ad ottobre 2012). Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Banca, con unico motivo,cui ha resistito i l lavorat ore con controrico rso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del C.C.N.L. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in relazione all'interpretazione dello stesso art. 44, dell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, delladelibera del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 e del verbale di assemblea dei soci BMPS del 29 aprile 2013 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente ritenuto che l'erogazione del Premio fosse unicamente subordinata alla presenza in bilancio di un impegno di spesa, in contrasto con il tenore letterale delle previsioni collettive, che ne indicavano chiaramente i presupposti nel conseguimento di specifici obiettivi, preventivamente e discrezionalmente fissati dalla Banca (nell'anno 2011 non raggiunti); per avere altresì errato nel considerare "dirimente" la mancata attivazione della procedura informativa, quale argomento che dimostrerebbe il carattere di obbligatorietà del Premio, l'art. 44 del C.C.N.L., che disciplina la procedura, indicando solo un obbligo di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali e non un obbligo a contrarre sui criteri e sulle modalità di erogazione del Premio. Il motivo è fondato La Corte territoriale ha rilevato, a sostegno della propria decisione, come sia "evidente che la norma pattizia nazionale" - art. 44 C.C.N.L. - "non condiziona l'attribuzione del PAR a d una valutazione personalizzata, calibrata sul rendimento individuale in rapporto agli obiettivi di impresa, bensì dalla considerazione della tipologia delle mansioni che, per la loro peculiarità, contribuiscono indirettamente al raggiungimento di obiettivi ritenuti essenziali"; in sostanza, ad avviso della Corte, il PAR si configura "come emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa considerata strategica per la banca, sicché la sua erogazione è condizionata esclusivamente dal comportamento del quadro, che deve manifestarsi coerente con il contenuto della prestazione richiesta nonché dallasussistenza del budget da intendersi come impegno di spesa contenuto in bilancio" (cfr. sentenza, p. 6in fine e 7). La tesi è ribadita nel seguito della motivazione, là dove la Corte, esaminato il contenuto della Relazione sulla remunerazione del 27 aprile 2012, ha considerato che "la conclusione cui giunge la Relazione al punto 5", e cioè "di non corrispondere il [OSCURATO:PERSONA] di Rendimento per l'anno 2011 a causa del mancato raggiungimentodella condizione prestabilita in termini di utile netto -appare distoníca rispetto all'an del PAR che, ai sensi dell'art.44 del c.c.n.l. è da individuarsi nel budget, inteso come preventivo di spesa in bilancio, non nella redditività complessiva dell'impresa stessa, per contro rilevante ai fini del [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. p. 8in fine). Orbene questa Corte in altre sentenze che avevano affrontato la medesima problematica ha ritenuto, con ragionamento che qui si condivide integralmente ed al quale ci si riporta, quanto segue. L'art. 44 del C.C.N.L. ("Sistema incentivante") dispone, al comma 1, che "L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 41"; prevede poi, al comma seguente, che "L'impresa stabilisce l'ammontare globale, í criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi". Inoltre la citata disposizioneprevede e disciplina al comma 4 anche una procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sulla determinazione e sui criteri di attribuzione dei premi, per consentire la formulazione di "considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise": procedura al termine della quale, tuttavia, "l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati". L'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, nel regolare il Premio di rendimento per i [OSCURATO:PERSONA], richiama anzitutto le previsioni di cui all'art. 44 C.C.N.L.; dispone che "L'azienda stabilisce l'ammontare complessivo del premio correlato al raggiungimento del budget", precisando che lo stesso ammontare "potrà ovviamente subire, a consuntivo, modifiche in relazione agli scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi di budget previsti"; rinnova, fornendo indicazioni di dettaglio sulla informativa alle organizzazioni sindacali, il collegamento fra gli importi da erogare e il "conseguimento degli obiettivi di budget". Tanto premesso è stato rilevato cheil Premio aziendale di rendimento deve essere ricondotto, secondo la formulazione letterale dell'art. 44 C.C.N.L., alla sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, la quale può prevedere l'istituzione dell'incentivo (ma anche evidentemente non prevederla, secondo le proprie valutazioni) ed ha altresì piena facoltà (stabilisce) di determinarne l'ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento, in relazione al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi (nella specie, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011 in un utile netto di esercizio del Gruppo pari ad almeno 500 milioni): con il limite del rispetto dei canoni di "oggettività" e di "trasparenza" nella definizione dei criteri di determinazione e di attribuzione e della osservanza degli obblighi di informazione, prima, e di consultazione, poi, con le organizzazioni sindacali, se queste ne richiedano l'esperimento. Ciò posto, la sentenza impugnata non compie una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, c. 1°, cod. civ.), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici. Analoghe violazioni delle regole del processo interpretativo si riscontrano nell'esame del Contratto integrativo, poiché la Corte di merito trascura di considerare il (dichiarato ed esplicito) porsi di tale contratto quale strumento di attuazione delle previsioni del contratto nazionale, come risulta dal preliminare richiamo all'art. 44 presente nell'incipit dell'art. 24 del contratto in esame, in tal modo confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale; inoltre trascura di fare applicazione tanto del già ricordato criterio letterale, come del criterio di cui all'art. 1363 cod. civ., omettendo di interpretare le clausole dell'art. 24 del Contratto integrativo le une per mezzo delle altre. Le rilevate carenze della sentenza impugnata sul piano del metodo interpretativo si riflettono anche nell'assegnazione di un carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura di informazione prevista dall'art. 44 del C.C.N.L. e richiamata nell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, risultando confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati. ( cfr. Cass. 26/10/2021 n. 30135 che qui si condivide integralmente ed alla quale si rinvia). In conclusione, per le ragioni esposte, non essendo state evidenziate ragioni che consentano di discostarsi dal precedente specifico citato, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la