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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 34581/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5160-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 377/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2023 R.G.N. 546/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso.

Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti Oggetto R.G.N.5160/2024 Cron.

Rep.

Ud.19/11/2025 di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva respinto la domanda con la quale egli instava per la declaratoria del proprio diritto al passaggio di cantiere con assunzione alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alle medesime condizioni applicate agli altri ex soci lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche ai sensi della normativa regionale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con controricorso; dette parti hanno depositato memorie, il pubblico ministero ha comunicato requisitoria scritta; è invece rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Ragioni della decisione Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 10 novembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.

La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese, sottoscrivendo il medesimo atto.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto.

Roma, così deciso alla pubblica udi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5160-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 377/2023 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 08/09/2023 R.G.N. 546/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del ricorso. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti Oggetto R.G.N.5160/2024 Cron. Rep. Ud.19/11/2025 di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva respinto la domanda con la quale egli instava per la declaratoria del proprio diritto al passaggio di cantiere con assunzione alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alle medesime condizioni applicate agli altri ex soci lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche ai sensi della normativa regionale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con controricorso; dette parti hanno depositato memorie, il pubblico ministero ha comunicato requisitoria scritta; è invece rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 10 novembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese, sottoscrivendo il medesimo atto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto. Roma, così deciso alla pubblica udi
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