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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 06360/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.

RG. 2174-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 5306/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 4/6/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 7951/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI annualità 2012 in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita, a seguito di DOCFA, alle unità immobiliari di sua proprietà; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 74, comma 1, legge L. 21 novembre 2000,n. 342, art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917, art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), nonché ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice di appello erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento ICI 2012 e l’attribuzione, nel corso dell’anno 2005, della rendita catastale, a base dello stesso, sul presupposto che la ricorrente, in sede di stipulazione dell’atto di acquisto del complesso immobiliare, sottoposto a tassazione, fosse venuta a conoscenza della rendita catastale rideterminata dall’Ufficio;

1.2. la censura è fondata;

1.3. com'è noto, questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez.

U., 9/12/2011, n. 3160; Cass., Sez.

U., 15/02/2011 , n. 3666), poi seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (cfr. ex multis Cass. 9/6/2017 , n. 14402), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese», ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso;

1.4. in sintesi, secondo il Giudice di legittimità, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, siastata comunque notificata;

1.5. tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass.29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n. 17002, Cass.11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass.20/10/2010, n. 21505);

1.6. in particolare, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune effettui modificazioni rispetto alla proposta del contribuente, essendo invece superflua, qualora ratifichi la dichiarazione presentata (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass.20/3/2019, n. 7801);

1.7. tale conclusione è, peraltro, conforme alla disciplina contenuta nel d.m. 19/04/1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ove all'art. 1, comma 10, è espressamente precisato che l'ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte»;

1.8. ne consegue che, pacifica ed incontestata la mancata notifica della rendita catastale variata successivamente al 1° gennaio 2000, l’affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta legittimità dell’imposizione anche in mancanza della notifica della variazione catastale dell’Ufficio, difforme da quella proposta a mezzo DOCFA dalla contribuente (circostanza incontestata), risulta errata;

1.9. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, infatti, che la prova della notifica sia evincibile dalle risultanze dell’atto notarile di compravendita dell’immobile sottoposto a tassazione, in cui erano riportati i dati relativi alla nuova rendita catastale;

1.10. ritiene tuttavia il Collegio che, poiché l'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000 subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale in merito al motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 7legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 37, comma 1, d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917, essendo stata eccepita la nullità dell’atto di accertamento catastale per difetto di motivazione e per mancanza di stima diretta ai fini della determinazione della rendita, trattandosi di immobile compreso nella categoria D, adibito a stabilimento balneare;

2.2. la censura è fondata;

2.3. nel caso di specie, la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione relativamente al suddetto motivo di appello (ritualmente trascritto nel ricorso), essendo stato, quindi, completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;

3. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. RG. 2174-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 5306/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 4/6/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 7951/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI annualità 2012 in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita, a seguito di DOCFA, alle unità immobiliari di sua proprietà; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 74, comma 1, legge L. 21 novembre 2000,n. 342, art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917, art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), nonché ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice di appello erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento ICI 2012 e l’attribuzione, nel corso dell’anno 2005, della rendita catastale, a base dello stesso, sul presupposto che la ricorrente, in sede di stipulazione dell’atto di acquisto del complesso immobiliare, sottoposto a tassazione, fosse venuta a conoscenza della rendita catastale rideterminata dall’Ufficio; 1.2. la censura è fondata; 1.3. com'è noto, questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 9/12/2011, n. 3160; Cass., Sez. U., 15/02/2011 , n. 3666), poi seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (cfr. ex multis Cass. 9/6/2017 , n. 14402), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese», ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso; 1.4. in sintesi, secondo il Giudice di legittimità, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, siastata comunque notificata; 1.5. tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass.29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n. 17002, Cass.11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass.20/10/2010, n. 21505); 1.6. in particolare, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune effettui modificazioni rispetto alla proposta del contribuente, essendo invece superflua, qualora ratifichi la dichiarazione presentata (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass.20/3/2019, n. 7801); 1.7. tale conclusione è, peraltro, conforme alla disciplina contenuta nel d.m. 19/04/1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ove all'art. 1, comma 10, è espressamente precisato che l'ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte»; 1.8. ne consegue che, pacifica ed incontestata la mancata notifica della rendita catastale variata successivamente al 1° gennaio 2000, l’affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta legittimità dell’imposizione anche in mancanza della notifica della variazione catastale dell’Ufficio, difforme da quella proposta a mezzo DOCFA dalla contribuente (circostanza incontestata), risulta errata; 1.9. la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, infatti, che la prova della notifica sia evincibile dalle risultanze dell’atto notarile di compravendita dell’immobile sottoposto a tassazione, in cui erano riportati i dati relativi alla nuova rendita catastale; 1.10. ritiene tuttavia il Collegio che, poiché l'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000 subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale in merito al motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 7legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 37, comma 1, d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917, essendo stata eccepita la nullità dell’atto di accertamento catastale per difetto di motivazione e per mancanza di stima diretta ai fini della determinazione della rendita, trattandosi di immobile compreso nella categoria D, adibito a stabilimento balneare; 2.2. la censura è fondata; 2.3. nel caso di specie, la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione relativamente al suddetto motivo di appello (ritualmente trascritto nel ricorso), essendo stato, quindi, completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; 3. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n
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