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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15490/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 197 del 12/06/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Potenza con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della statuizione di primo grado, ha riqualificato (come da originaria imputazione) la fattispecie ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in luogo dell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, in ragione della ritenuta particolare offensività della condotta ed all'esito di una «valutazione globale del fatto» (mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente).

1.1. Il giudice d'appello, nel dettaglio, ha argomentato dall'apprezzabile entità del dato ponderale della cocaina sequestrata e destinata allo spaccio (pari a 100,364 grammi netti, con principio attivo puro di grammi 19,493 da cui sarebbero potute derivare 130 dosi medie singole) e dalle modalità particolarmente sofisticate di occultamento sul mezzo di trasporto, ove lo stupefacente è stato rinvenuto a notevole distanza dal luogo di residenza dell'imputato.

Si tratta in particolare di cocaina suddivisa «in due involucri di cellophane sottovuoto [...] ben nascosti all'interno del vano fanale posteriore destro dell'autovettura condotta [...]» dall'imputato, «tra la moquette e la lamiera».

2. Avverso la prefata sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 3.

Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della stessa sentenza, per aver la Corte territoriale escluso l'ipotesi di «lieve entità» senza procedere ad una valutazione globale degli elementi della fattispecie concreta.

4. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo nel motivo d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato.

2. Al riguardo deve ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959- 01).

In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità».

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità».

Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente.

È stato difatti argomentato dall'apprezzabile entità del dato ponderale della cocaina sequestrata e destinata allo spaccio (pari a 100,364 grammi netti, con principio attivo puro di grammi 19,493 da cui sarebbero potute derivare 130 dosi medie singole) e dalle modalità particolarmente sofisticate di occultamento sul mezzo di trasporto, ove lo stupefacente è stato rinvenuto a notevole distanza dal luogo di residenza dell'imputato.

La Corte di merito ha altresì valorizzato, nell'escludere la minima offensività penale della condotta, la suddivisione della cocaina in involucri «di cellophane sottovuoto [...] ben nascosti all'interno del vano fanale posteriore destro dell'autovettura condotta [...1» dall'imputato, «tra la moquette e la lamiera».

Le valutazioni espresse dalla Corte d'appello, nell'apprezzare la non sussumibilità del fatto nell'ambito applicativo dell'ipotesti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre ad ancorarsi all'osservanza ed alla corretta applicazione della fattispecie penale, nei termini innanzi evidenziati, non presentano quindi le dedotte aporie di ordine logico, così soddisfacendo l'obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento dell'autonoma fattispecie di lieve entità, sviluppando un percorso argomentativo ancorato agli elementi probatori acquisiti.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2022 `1 r`vvn Z ,yuer 71.:(/) cyLet,ete exec r\A-C 9-1AA C-ue CA-9 t/t/L1 ' . (uti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 197 del 12/06/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della statuizione di primo grado, ha riqualificato (come da originaria imputazione) la fattispecie ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in luogo dell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, in ragione della ritenuta particolare offensività della condotta ed all'esito di una «valutazione globale del fatto» (mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente). 1.1. Il giudice d'appello, nel dettaglio, ha argomentato dall'apprezzabile entità del dato ponderale della cocaina sequestrata e destinata allo spaccio (pari a 100,364 grammi netti, con principio attivo puro di grammi 19,493 da cui sarebbero potute derivare 130 dosi medie singole) e dalle modalità particolarmente sofisticate di occultamento sul mezzo di trasporto, ove lo stupefacente è stato rinvenuto a notevole distanza dal luogo di residenza dell'imputato. Si tratta in particolare di cocaina suddivisa «in due involucri di cellophane sottovuoto [...] ben nascosti all'interno del vano fanale posteriore destro dell'autovettura condotta [...]» dall'imputato, «tra la moquette e la lamiera». 2. Avverso la prefata sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 3. Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazione ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della stessa sentenza, per aver la Corte territoriale escluso l'ipotesi di «lieve entità» senza procedere ad una valutazione globale degli elementi della fattispecie concreta. 4. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo nel motivo d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato. 2. Al riguardo deve ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959- 01). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità». Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente. È stato difatti argomentato dall'apprezzabile entità del dato ponderale della cocaina sequestrata e destinata allo spaccio (pari a 100,364 grammi netti, con principio attivo puro di grammi 19,493 da cui sarebbero potute derivare 130 dosi medie singole) e dalle modalità particolarmente sofisticate di occultamento sul mezzo di trasporto, ove lo stupefacente è stato rinvenuto a notevole distanza dal luogo di residenza dell'imputato. La Corte di merito ha altresì valorizzato, nell'escludere la minima offensività penale della condotta, la suddivisione della cocaina in involucri «di cellophane sottovuoto [...] ben nascosti all'interno del vano fanale posteriore destro dell'autovettura condotta [...1» dall'imputato, «tra la moquette e la lamiera». Le valutazioni espresse dalla Corte d'appello, nell'apprezzare la non sussumibilità del fatto nell'ambito applicativo dell'ipotesti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre ad ancorarsi all'osservanza ed alla corretta applicazione della fattispecie penale, nei termini innanzi evidenziati, non presentano quindi le dedotte aporie di ordine logico, così soddisfacendo l'obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento dell'autonoma fattispecie di lieve entità, sviluppando un percorso argomentativo ancorato agli elementi probatori acquisiti. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022 `1 r`vvn Z ,yuer 71.:(/) cyLet,ete exec r\A-C 9-1AA C-ue CA-9 t/t/L1 ' . (uti
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