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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26521/2026

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ato a AVELLINO il 07/10/1978 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Va quindi preliminarmente rilevato che il reato ascritto, avente natura contravvenzionale e commesso il 14/12/2016, alla data odierna è estinto per intervenuta decorrenza dei termini massimi di prescrizione, essendo applicabile ratione temporis il testo degli artt. 157 e 161 cod.pen. introdotti dalla

I. 5 dicembre 2005, n.251.

Non sussistono, in relazione alle deduzioni del ricorrente, i presupposti per procedere a un proscioglimento del merito in relazione al criterio dell'evidenza della prova di innocenza previsto dall'art.129, comma 2, cod.proc.pen..

Deve infatti ritenersi che gli operanti abbiano seguito la procedura prevista dal complesso delle disposizioni contenute nell'art.187 C.d.s., in relazione al richiamo contenuto nel comma 8 al contenuto del comma 2-bis, il quale legittima la richiesta di sottoporsi ad accertamenti tossicologici nel caso in cui sia ragionevole dedurre che il conducente si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; elemento desunto, nel caso di specie, dall'andatura non rettilinea seguita dal mezzo condotto dal ricorrente e dalle sue evidenti difficoltà di eloquio (cfr. Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Tagliatatela, Rv. 269394 - 01).

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, per essersi il reato ascritto estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla se P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a AVELLINO il 07/10/1978 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Va quindi preliminarmente rilevato che il reato ascritto, avente natura contravvenzionale e commesso il 14/12/2016, alla data odierna è estinto per intervenuta decorrenza dei termini massimi di prescrizione, essendo applicabile ratione temporis il testo degli artt. 157 e 161 cod.pen. introdotti dalla I. 5 dicembre 2005, n.251. Non sussistono, in relazione alle deduzioni del ricorrente, i presupposti per procedere a un proscioglimento del merito in relazione al criterio dell'evidenza della prova di innocenza previsto dall'art.129, comma 2, cod.proc.pen.. Deve infatti ritenersi che gli operanti abbiano seguito la procedura prevista dal complesso delle disposizioni contenute nell'art.187 C.d.s., in relazione al richiamo contenuto nel comma 8 al contenuto del comma 2-bis, il quale legittima la richiesta di sottoporsi ad accertamenti tossicologici nel caso in cui sia ragionevole dedurre che il conducente si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; elemento desunto, nel caso di specie, dall'andatura non rettilinea seguita dal mezzo condotto dal ricorrente e dalle sue evidenti difficoltà di eloquio (cfr. Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Tagliatatela, Rv. 269394 - 01). La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio, per essersi il reato ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla se P.Q.M