CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 29108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9717-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 02121151001; -intimato - avverso la sentenza n. 1260/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 01/10/2021; Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -ud. 13-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, di rigetto della domanda volta all'accertamento della illegittimità della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza quale bracciante agricola dipendente della azienda [OSCURATO:SOCIETA]., nell'anno 2009 per il numero di 101 giornate. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’INPS non ha svolto difese. 3. La propostadel relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Considerato che 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente attribuito il valore di piena prova alle generiche, non circostanziate e non pertinenti deduzioni formulate nei verbali ispettivi, aventi natura extraprocessuale, attribuendo ad essi l'effetto di invertire l'onere probatorio e di far gravare interamente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro. 5. Con il secondo primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per avere la sentenza d’appello errato nel considerare generica e valutativa la prova Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -ud. 13-04-2022 -3- testimoniale articolata in primo grado, condividendo la valutazione del primo giudice di inadeguatezza e inammissibilità della prova, senza esercitare correttamente i poteri istruttori con l'assegnazione alla parte di un termine per porre rimedio alla irregolarità nell'articolazione del mezzo istruttorio, e impedendo così ai ricorrenti di esercitare il loro "diritto alla prova”. 6. Il primo motivo di ricorso impone di affrontare la questione del sistema di tutele giudiziarie derivanti dall'atto di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli adottato dall'INPS a seguito dei controlli ispettivi espletati per accertare l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro che fungono da presupposto per l'iscrizione del lavoratore agricolo nei relativi elenchi. 7. Questa Corte ha chiarito che, nella materia in esame, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all’iscrizione assicurativa; si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina, invocata nel primo motivo di ricorso, di cui alla legge n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (v. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019, entrambe non massimate). 8. Si è ripetutamente affermato il principio secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -ud. 13-04-2022 -4- un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti; così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchia commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -ud. 13-04-2022 -5- collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura; nella materia è, quindi, intervenuto il d.lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dall'art. 19 della legge n. 724/1994) è, poi, subentrato l'I.N.P.S. (art. 9 sexies del D.L. 1/10/1996 n. 510 conv. con modif. nella legge n. 608/1996). 9. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. civ., secondo cui l'oneredella prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte; pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quan to concerne la provenienza del Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -ud. 13-04-2022 -6- documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice; ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) - l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.). 10. La Corte d’appello si è attenuta ai principi appena richiamati ed ha confermato, in base ad un accertamento fattuale non suscettibile di censura in sede di legittimità, la valutazione comparativa già eseguita dal primo giudice, dando atto, da un lato, degli elementi emersi dall’indagine ispettiva e idonei a sostenere la fittizietà dell'azienda agricola e dei rapporti di lavoro denunciati (indisponibilità di terreni idonei all'attività agricola da parte della ditta apparentemente datrice di lavoro, espletamento di attività di natura prevalentemente commerciale) e, dall’altro, del difetto di allegazioni e prove da parte dei lavoratori, sia per l’inidoneità della prova documentale costituita dalle registrazioni e denunce aziendali concernenti la manodopera e Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -ud. 13-04-2022 -7- provenienti dalla pseudo datrice di lavoro e sia per l’inammissibilità della prova testimoniale. 11. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 12. Il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova - che va comunque condotto non solo alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti - costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato (v. Cass. n. 2201 del 2007; n. 1808 del 2015). La sentenza impugnata (pagg. 5 e 6) ha analizzato i capitoli di prova testimoniali articolati dai ricorrenti in primo grado ed ha ampiamente motivato sulla assoluta genericità dei medesimi, in diretta relazione alla genericità delle allegazioni sui fatti costitutivi della domanda, rilevando come non fossero in alcun modo specificati le mansioni svolte, l’orario di lavoro, il compenso percepito, il luogo di svolgimento dell’attività, il soggetto che impartiva le direttive. 13. Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. Non si provvede sulle spese di lite poiché l’INPS non ha svolto difese. 15. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato -- dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Ric. 2021 n. 09717 sez. ML -