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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33721/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 dal Tribunale di Bari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati di cui agli art. 18, comma 1, lettera g) e 36 del d.lgs. n. 81 del 2008 perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e dal reato di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 perché il fatto non sussiste; condotte accertate in Gioia del Colle il 7 settembre 2019.

Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione.

Ritenuto, pertanto, che, in ragione del riscontrato difetto di legittimazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Ccy •gliere estensore Il PresidenteFabio [OSCURATO:PERSONA] A drea Gentili u,U¦A [OSCURATO:PERSONA]-r [OSCURATO:PERSONA].9.CC: FRA 7 SET ?,026 fl [OSCURATO:PERSONA] V Don. dre P i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza emessa il 17 dicembre 2024 dal Tribunale di Bari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati di cui agli art. 18, comma 1, lettera g) e 36 del d.lgs. n. 81 del 2008 perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e dal reato di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 perché il fatto non sussiste; condotte accertate in Gioia del Colle il 7 settembre 2019. Rilevato che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non risulta iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Ritenuto, pertanto, che, in ragione del riscontrato difetto di legittimazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Ccy •gliere estensore Il PresidenteFabio [OSCURATO:PERSONA] A drea Gentili u,U¦A [OSCURATO:PERSONA]-r [OSCURATO:PERSONA].9.CC: FRA 7 SET ?,026 fl [OSCURATO:PERSONA] V Don. dre P i
Sentenza Cassazione n. 33721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris