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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31714/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .q( ‘,.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla portata intimidatoria e alla configurabilità della minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Il giudice ha chiarito che ai fini della configurabilità della minaccia, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, a prescindere dal fatto che l'agente consegua o meno il suo intento.

Nella specie, l'astratta idoneità intimidatoria della frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente desumibile, consistendo in una minaccia di morte pronunciata in un contesto di forte conflittualità.

Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla circostanza che la condotta minatoria del ricorrente non ha sortito alcun effetto di intimidazione nella vittima non discende in alcun modo l'insussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .q( ‘,. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla portata intimidatoria e alla configurabilità della minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Il giudice ha chiarito che ai fini della configurabilità della minaccia, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, a prescindere dal fatto che l'agente consegua o meno il suo intento. Nella specie, l'astratta idoneità intimidatoria della frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente desumibile, consistendo in una minaccia di morte pronunciata in un contesto di forte conflittualità. Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla circostanza che la condotta minatoria del ricorrente non ha sortito alcun effetto di intimidazione nella vittima non discende in alcun modo l'insussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre
Sentenza Cassazione n. 31714/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris