CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 01695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta RITENUTO-[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 06/03/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Fatti commessi in data 18.10.2013. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; non può configurarsi il delitto di cui all'art. 474 CP attesa la grossolaneità della contraffazione dei beni di causa, con conseguente insussistenza della ricettazione per carenza del delitto presupposto. 2.1. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2.2. Con istanza del 25.10.2021 la difesa ricorrente ha chiesto il differimento del giudizio allegando certificazione medica relativa ad impedimento del difensore. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Preliminarmente occorre rilevare che l'istanza di differimento non può essere accolta poiché nel presente giudizio, al quale si applica la disciplina emergenziale per Covid 19 (secondo la quale la modalità ordinaria di trattazione è quella del contraddittorio scritto), non è stata precedentemente richiesta la trattazione orale; di conseguenza, irrilevante risulta l'impedimento del difensore, che non ha tempestivamente chiesto di poter presenziare e discutere oralmente la causa . 3.2. Nel merito, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato che l'imputato è stato colto nel possesso di un gran numero di oggetti (capi di abbigliamento, scarpe, orologi, materiale audiovisivo privo del bollino SIAE) recanti marchi vistosamente contraffatti e custoditi in precarie confezioni idonee a rendere evidente la destinazione dei beni alla vendita ambulante. 3.3. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello; invero, anche considerando come implicitamente esclusa sin dal primo grado la recidiva aggravata contestata, il detto evento estintivo non sarebbe maturato prima del 18.4.2021 . 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 26/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ére E tensore - TEAìFI> lINI