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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 00135/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto il riconoscimento del provvedimento di confisca n.32 Cs 400 3s 41044/19 emesso dal tribunale di primo grado di Langen (Germania) in data 14 Aprile 2022, divenuto esecutivo in data 5 luglio 2022, nel procedimento penale a carico della ricorrente per il delitto di truffa aggravata commesso in data 23 luglio 2019, in concorso col marito [OSCURATO:PERSONA], ordinando la confisca della somma di 9.002,70 C giacente sul conto corrente intestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] già attinta da provvedimento di sequestro ai fini di confisca riconosciuto in Italia con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Latina emesso in data 23 novembre 2020 irrevocabile il 13 luglio 2021.

2. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza o AA erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 3, comma 4, D.Lgs 203/2023, 178 e 179 cod. proc. pen..

3. Deduce la nullità assoluta della sentenza per non essere stato notificato alla ricorrente il decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di merito aveva rilevato la necessità di sanare la notifica all'interessata disponendone la reiterazione, incombente al quale poi non è stato dato seguito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 203, recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, stabilisce espressamente (comma 4) che 'quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della Corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca.

L'avviso della data di udienza è comunicato al Procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. (omissis).

Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

La Corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.'

3. Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione del motivo proposto, si rileva che, nel verbale di udienza del 10/12/2024, la Corte di appello, rilevata l'omessa notifica all'interessata, oggi ricorrente, ne disponeva la rinnovazione; il verbale di udienza e il decreto di fissazione dell'udienza camerale venivano inviati alla stazione dei carabinieri competente ai fini della notifica, ma all'udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risultava prova dell'adempimento dell'incombente da parte della polizia giudiziaria incaricata; la Corte non disponeva ulteriori accertamenti o rinnovazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

4. L'omessa notificazione alla parte interessata dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett.c), e 179, comma 1 u.p., cod. proc. pen., ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così è deciso, 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] re estens re [OSCURATO:PERSONA] (- - Bene etti Anna ricuolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto il riconoscimento del provvedimento di confisca n.32 Cs 400 3s 41044/19 emesso dal tribunale di primo grado di Langen (Germania) in data 14 Aprile 2022, divenuto esecutivo in data 5 luglio 2022, nel procedimento penale a carico della ricorrente per il delitto di truffa aggravata commesso in data 23 luglio 2019, in concorso col marito [OSCURATO:PERSONA], ordinando la confisca della somma di 9.002,70 C giacente sul conto corrente intestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] già attinta da provvedimento di sequestro ai fini di confisca riconosciuto in Italia con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Latina emesso in data 23 novembre 2020 irrevocabile il 13 luglio 2021. 2. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza o AA erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 3, comma 4, D.Lgs 203/2023, 178 e 179 cod. proc. pen.. 3. Deduce la nullità assoluta della sentenza per non essere stato notificato alla ricorrente il decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di merito aveva rilevato la necessità di sanare la notifica all'interessata disponendone la reiterazione, incombente al quale poi non è stato dato seguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 203, recante Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, stabilisce espressamente (comma 4) che 'quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della Corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al Procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. (omissis). Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La Corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.' 3. Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione del motivo proposto, si rileva che, nel verbale di udienza del 10/12/2024, la Corte di appello, rilevata l'omessa notifica all'interessata, oggi ricorrente, ne disponeva la rinnovazione; il verbale di udienza e il decreto di fissazione dell'udienza camerale venivano inviati alla stazione dei carabinieri competente ai fini della notifica, ma all'udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risultava prova dell'adempimento dell'incombente da parte della polizia giudiziaria incaricata; la Corte non disponeva ulteriori accertamenti o rinnovazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. 4. L'omessa notificazione alla parte interessata dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett.c), e 179, comma 1 u.p., cod. proc. pen., ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così è deciso, 27/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] re estens re [OSCURATO:PERSONA] (- - Bene etti Anna ricuolo [OSCURATO:PERSONA]
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