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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02645/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, emesso il 22/04/2024 dal Tribunale di Venezia; rilevato che la difesa, in sede di ricorso, ha insistito nella già proposta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, ribadendo la richiesta di annullamento del decreto impugnato e di rinvio al Tribunale di Trieste, reputato competente per territorio; ritenuto che «In tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 25230 del 20/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281546 - 01; così anche Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 258816 - 01); ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, emesso il 22/04/2024 dal Tribunale di Venezia; rilevato che la difesa, in sede di ricorso, ha insistito nella già proposta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, ribadendo la richiesta di annullamento del decreto impugnato e di rinvio al Tribunale di Trieste, reputato competente per territorio; ritenuto che «In tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 25230 del 20/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281546 - 01; così anche Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 258816 - 01); ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 genna
Decreto Cassazione n. 02645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris