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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 13643/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29240 - 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] per cassazione contro le sentenze di primo e di secondo grado R.G.N.29240/2019 Cron.

Rep.

Ud. 1 7 /0 4 /2024 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2152 7 /20 1 3 , del Tribunale di NAPOLI, depositata 17/12/2013, R.G. 21384/2012; nonché avverso la sentenza n. 311/2019, della Corte di appello di NAPOLI, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. 2798/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 /0 4 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza depositata il 17.12.2013, in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituitisi a mezzo del medesimo difensore, mentre dichiarava improcedibile la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. e per essa [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio di detta cessata società; soggetti, questi ultimi, tutti non costituitisi. 2.Con la sentenza n. 311/2019, pure in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dal Galasso contro la sentenza di primo grado e condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore del comune difensore anticipatario dei medesimi soggetti già costituitisi in prime cure.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che correttamente il giudice di primo grado aveva limitato la dichiarazione di improcedibilità alle parti non raggiunte dalla notifica del ricorso introduttivo, pronunciando nel merito della domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei suoi eredi.

E giudicava, poi, condivisibile il rigetto nel merito di tale domanda da parte del Tribunale.

4. Avverso entrambe le suddettepronunce (di primo e di secondo grado) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi.

5. Tutti gli intimati sono rimasti tali non avendo svolto difese in questa sede. 6.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza di primo grado n. 21527/2013 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza e nullità –riflessa e diretta –della sentenza n. 311/2019 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza (V° Unità) per violazione delle disposizioni perentorie di cui dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 2.Con un secondo motivo denuncia “illegittimità, anche parziale, della pronuncia di rigetto delle censure e richieste preliminari di cui al punto I) delle conclusioni dell’atto di appello per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): art. 101, 102, 103 e 153, 112, 115 e 116 c.p.c. –artt. 1292 c.c. e 1314 c.c., art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”.

3. Con un terzo motivo denuncia “ illegittimità della pronuncia di rigetto della richiesta pregiudiziale di riforma della sentenza di I° grado di cui al punto II e II.1) per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): artt. 164 e 156 c.p.c., art. 112 c.p.c., artt.115 e 116 c.p.c., art. 132 n. 5 e 118 disp. att. c.p.c.; artt.420 e 421 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”.

4. Con un quarto motivo denuncia “illegittimità della pronuncia di rigetto della richiesta di riforma nel merito della sentenza di I° grado di cui al punto II.2 e III) delle conclusioni dell’atto di appello per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): artt. 112, art. 24 Cost., art. 6 CEDU, art. 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. art. 420-421, comma 2, e 437 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Per questa Corte, infatti, la sentenza emessa in primo grado e soggetta ad appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure al fine di denunciare cause di nullità assoluta e insanabile, convertendosi le azioni di nullità in azioni di impugnazione (così Cass., sez.

III, 10.3.2008, n. 6301).

7. Nel caso di specie il ricorrente con la prima censura impugna di nullità l’indicata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli, ma, nel contempo, impugna di nullità –riflessa e diretta – anche la sentenza di secondo grado, resa dalla Corte d’appello di Napoli.

8. E’ di tutta evidenza allora l’inammissibilità di tale motivo, perché non solo la sentenza del Tribunale è sentenza di primo grado, indubbiamente soggetta ad appello, ma essa era stata in concreto impugnata proprio dall’attuale ricorrente a mezzo di appello, respinto dalla Corte territoriale, sicché il Galasso aveva così consumato il proprio potere d’impugnare la decisione di primo grado.

8.1. Va da sé, perciò, che non è profilabile alcuna nullità, riflessa e nel contempo dirett a, della sentenza di secondo grado in ragione di una pretesa nullità della sentenza di primo grado che non può formare oggetto di ricorso per cassazione.

9. Parimenti inammissibili sono i tre ulteriori motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, che l’impugnante formula in via subordinata rispetto al primo motivo (cfr. pagg. 7-8 del ricorso).

10. In particolare, tali tre censure si riferiscono anche (ma non soltanto) al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., che riguarda l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

10.1. Occorre, allora, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).

E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).

10.2. Nel caso in esame si è in presenza di decisioni di primo e di secondo grado tra loro conformi; ma il ricorrente neanche deduce in che punti e come le motivazioni delle stesse fossero differenti.

11. Inoltre, per le Sezioni unite di questa Corte il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (così Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).

12. Ebbene, nei tre motivi ora in esame non è assolutamente riscontrabile una chiara individuazione dei vizi prospettati tra quelli inquadrabili nell’art. 360, comma primo, c.p.c.

12.1. In particolare, al di là del vizio, in ipotesi concorrente, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., denunciato in essi (di cui s’è già detto), tutti e tre tali motivi si riferiscono per il resto all’ipotesi del n. 3) dello stesso comma, in chiave di violazione e falsa applicazione di plurime e disparate norme di diritto, secondo i casi, processuale e/o sostanziale.12.2.

Inoltre, in tutte le censure è denunciata una “illegittimità” della sentenza di secondo grado, ma dal non chiaro svolgimento delle stesse si trae che il ricorrente si duole, tra l’altro, di anomalie motivazionali di tale sentenza e, nel contempo, di un vizio di extrapetizione (cfr., ad es., pag. 11 e pag. 13 del ricorso), ossia, di errores in procedendo che, in ipotesi, dovevano essere denunciati ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., facendo valere la nullità della stessa sentenza.

13. Gli stessi tre motivi, infine, difettano anche di autosufficienza, perché, facendo riferimento, di volta in volta, solo a determinate conclusioni rassegnate nell’atto di appello (trascritte tra la pag. 5 e la pag. 7 del ricorso per cassazione), non contengono, però, la trascrizione dei motivi d’impugnazione posti a fondamento di tali richieste; né l’atto d’appello è stato prodotto in questa sede di legittimità.

14. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità.

Nondimeno il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29240 - 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] per cassazione contro le sentenze di primo e di secondo grado R.G.N.29240/2019 Cron. Rep. Ud. 1 7 /0 4 /2024 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2152 7 /20 1 3 , del Tribunale di NAPOLI, depositata 17/12/2013, R.G. 21384/2012; nonché avverso la sentenza n. 311/2019, della Corte di appello di NAPOLI, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. 2798/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 /0 4 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza depositata il 17.12.2013, in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituitisi a mezzo del medesimo difensore, mentre dichiarava improcedibile la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. e per essa [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], quale socio di detta cessata società; soggetti, questi ultimi, tutti non costituitisi. 2.Con la sentenza n. 311/2019, pure in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dal Galasso contro la sentenza di primo grado e condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore del comune difensore anticipatario dei medesimi soggetti già costituitisi in prime cure. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che correttamente il giudice di primo grado aveva limitato la dichiarazione di improcedibilità alle parti non raggiunte dalla notifica del ricorso introduttivo, pronunciando nel merito della domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e poi dei suoi eredi. E giudicava, poi, condivisibile il rigetto nel merito di tale domanda da parte del Tribunale. 4. Avverso entrambe le suddettepronunce (di primo e di secondo grado) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi. 5. Tutti gli intimati sono rimasti tali non avendo svolto difese in questa sede. 6.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza di primo grado n. 21527/2013 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza e nullità –riflessa e diretta –della sentenza n. 311/2019 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza (V° Unità) per violazione delle disposizioni perentorie di cui dell’art. 101, comma 2, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. 2.Con un secondo motivo denuncia “illegittimità, anche parziale, della pronuncia di rigetto delle censure e richieste preliminari di cui al punto I) delle conclusioni dell’atto di appello per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): art. 101, 102, 103 e 153, 112, 115 e 116 c.p.c. –artt. 1292 c.c. e 1314 c.c., art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”. 3. Con un terzo motivo denuncia “ illegittimità della pronuncia di rigetto della richiesta pregiudiziale di riforma della sentenza di I° grado di cui al punto II e II.1) per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): artt. 164 e 156 c.p.c., art. 112 c.p.c., artt.115 e 116 c.p.c., art. 132 n. 5 e 118 disp. att. c.p.c.; artt.420 e 421 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”. 4. Con un quarto motivo denuncia “illegittimità della pronuncia di rigetto della richiesta di riforma nel merito della sentenza di I° grado di cui al punto II.2 e III) delle conclusioni dell’atto di appello per violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.): artt. 112, art. 24 Cost., art. 6 CEDU, art. 47 Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. art. 420-421, comma 2, e 437 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”. 5. Il primo motivo è inammissibile. 6. Per questa Corte, infatti, la sentenza emessa in primo grado e soggetta ad appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure al fine di denunciare cause di nullità assoluta e insanabile, convertendosi le azioni di nullità in azioni di impugnazione (così Cass., sez. III, 10.3.2008, n. 6301). 7. Nel caso di specie il ricorrente con la prima censura impugna di nullità l’indicata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli, ma, nel contempo, impugna di nullità –riflessa e diretta – anche la sentenza di secondo grado, resa dalla Corte d’appello di Napoli. 8. E’ di tutta evidenza allora l’inammissibilità di tale motivo, perché non solo la sentenza del Tribunale è sentenza di primo grado, indubbiamente soggetta ad appello, ma essa era stata in concreto impugnata proprio dall’attuale ricorrente a mezzo di appello, respinto dalla Corte territoriale, sicché il Galasso aveva così consumato il proprio potere d’impugnare la decisione di primo grado. 8.1. Va da sé, perciò, che non è profilabile alcuna nullità, riflessa e nel contempo dirett a, della sentenza di secondo grado in ragione di una pretesa nullità della sentenza di primo grado che non può formare oggetto di ricorso per cassazione. 9. Parimenti inammissibili sono i tre ulteriori motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, che l’impugnante formula in via subordinata rispetto al primo motivo (cfr. pagg. 7-8 del ricorso). 10. In particolare, tali tre censure si riferiscono anche (ma non soltanto) al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., che riguarda l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. 10.1. Occorre, allora, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 10.2. Nel caso in esame si è in presenza di decisioni di primo e di secondo grado tra loro conformi; ma il ricorrente neanche deduce in che punti e come le motivazioni delle stesse fossero differenti. 11. Inoltre, per le Sezioni unite di questa Corte il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (così Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415). 12. Ebbene, nei tre motivi ora in esame non è assolutamente riscontrabile una chiara individuazione dei vizi prospettati tra quelli inquadrabili nell’art. 360, comma primo, c.p.c. 12.1. In particolare, al di là del vizio, in ipotesi concorrente, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., denunciato in essi (di cui s’è già detto), tutti e tre tali motivi si riferiscono per il resto all’ipotesi del n. 3) dello stesso comma, in chiave di violazione e falsa applicazione di plurime e disparate norme di diritto, secondo i casi, processuale e/o sostanziale.12.2. Inoltre, in tutte le censure è denunciata una “illegittimità” della sentenza di secondo grado, ma dal non chiaro svolgimento delle stesse si trae che il ricorrente si duole, tra l’altro, di anomalie motivazionali di tale sentenza e, nel contempo, di un vizio di extrapetizione (cfr., ad es., pag. 11 e pag. 13 del ricorso), ossia, di errores in procedendo che, in ipotesi, dovevano essere denunciati ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., facendo valere la nullità della stessa sentenza. 13. Gli stessi tre motivi, infine, difettano anche di autosufficienza, perché, facendo riferimento, di volta in volta, solo a determinate conclusioni rassegnate nell’atto di appello (trascritte tra la pag. 5 e la pag. 7 del ricorso per cassazione), non contengono, però, la trascrizione dei motivi d’impugnazione posti a fondamento di tali richieste; né l’atto d’appello è stato prodotto in questa sede di legittimità. 14. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità. Nondimeno il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter
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