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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:T:2026:52
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1052_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 gennaio 2026 –

UH/[OSCURATO:PERSONA]

(causa T‑1052/23) «Appalti pubblici di servizi – Sostegno alla formazione giuridica superiore in uno Stato terzo – Esecuzione di un contratto di servizi – Illecito professionale e gravi inadempimenti di obblighi essenziali commessi dalla controparte contrattuale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Indagine dell’OLAF – Esclusione dalle procedure di appalto pubblico per un periodo di due anni – Esistenza di un consorzio – Errore di fatto – Errore di diritto – Certezza del diritto – Prescrizione – Irretroattività»

1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti per grave illecito professionale – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 136, § 1, c)] (v. punti 50‑52)

2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Termine di prescrizione – Termine per sua natura diverso da un termine processuale (v. punto 168)

3. Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Assenza – Violazione del principio della certezza del diritto (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 106, § 15, e 2018/1046, art. 139; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1268/2012, art. 145, § 1) (v. punti 176‑183) Dispositivo 1) La decisione Ares(2023) 5982056 della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 1 o settembre 2023, relativa all’esclusione di UH dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1052_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 gennaio 2026 – UH/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑1052/23) «Appalti pubblici di servizi – Sostegno alla formazione giuridica superiore in uno Stato terzo – Esecuzione di un contratto di servizi – Illecito professionale e gravi inadempimenti di obblighi essenziali commessi dalla controparte contrattuale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Indagine dell’OLAF – Esclusione dalle procedure di appalto pubblico per un periodo di due anni – Esistenza di un consorzio – Errore di fatto – Errore di diritto – Certezza del diritto – Prescrizione – Irretroattività» 1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti per grave illecito professionale – Presupposti – Sindacato giurisdizionale – Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 136, § 1, c)] (v. punti 50‑52) 2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Norme sostanziali – Distinzione – Termine di prescrizione – Termine per sua natura diverso da un termine processuale (v. punto 168) 3. Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Assenza – Violazione del principio della certezza del diritto (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 106, § 15, e 2018/1046, art. 139; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1268/2012, art. 145, § 1) (v. punti 176‑183) Dispositivo 1) La decisione Ares(2023) 5982056 della [OSCURATO:PERSONA] europea, del 1 o settembre 2023, relativa all’esclusione di UH dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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