CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2 e 4, cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., ritenendo sussistenti le circostanze aggravanti sopra indicate. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per genericità, nella misura in cui aspira ad ottenere l'esclusione delle circostanze aggravanti, attraverso un'assertiva ricostruzione della vicenda, che, senza contrastare le circostanze di fatto logicamente valorizzate dalla Corte territoriale, sottolinea la mera goffaggine esecutiva che, a ben vedere, rappresenta la mera presa atto della mancata consumazione del reato. Sebbene& la fattispecie tentata consentirebbe in astratto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, resta da considerare che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte,~ è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza (v., ad es., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). Alla stregua di tali principi, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha sottolineato, per confermare il giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, il carattere tutt'altro che maldestro della condotta serbata, in tal modo escludendo, nella sostanza, la particolare tenuità. 2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore