CassazionedecretoSezione 4Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 10446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 del TRIBUNALE di Verona. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, giudicando sull’impugnazione proposta avverso il decreto emesso il 28/02/2025 dallo stesso Tribunale, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’opposizione medesima e confermato il provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata in quanto il richiedente, nel termine di giorni quarantacinque, assegnato con il provvedimento interlocutorio emesso ai sensi dell’art.79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 (contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), non aveva prodotto i documenti integrativi ritenuti necessari, nonostante la rituale comunicazione presso il domicilio eletto. Il Tribunale ha esposto che, in sede di ricorso, l’istante aveva rappresentato la non perentorietà del predetto termine e la sostanziale inutilità dei richiesti documenti integrativi. Ha quindi rilevato che, ai sensi del citato art.79, comma 3, TUSG, il giudice investito della domanda di ammissione al patrocinio aveva richiesto di integrare la documentazione mediante il deposito di: fotocopia del documento di identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno; documentazione specificativa della cittadinanza e della residenza dell’istante; documentazione fiscale o equipollente idonea a specificare la provenienza dei redditi dichiarati, il tutto al fine di verificare la veridicità di quanto esposto nella richiesta; che, nonostante la comunicazione del provvedimento interlocutorio avvenuta presso il domicilio dichiarato, nessuna documentazione era stata prodotta nel termine imposto, con successiva dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. Ha rilevato che il termine di quarantacinque giorni dettato dal giudice procedente doveva ritenersi ordinatorio, ma che la relativa documentazione non era stata prodotta nell’arco di tre anni dalla richiesta, determinando una sostanziale stasi del procedimento e imponendo all’autorità adita di pronunciare un formale provvedimento di inammissibilità; argomentando come – pur dovendosi ritenere superflue alcune delle integrazioni richieste - la natura necessaria della documentazione dovesse ravvisarsi in specifico riferimento a quella attinente all’esatta individuazione del reddito dell’istante e della sua provenienza; rilevando, altresì, che neanche in sede di impugnazione il richiedente aveva comunque allegato la documentazione richiesta, neppure sotto forma di autocertificazione, con conseguente impossibilità di ritenere rispettati i requisiti previsti, per la domanda, dall’art.76 TUSG. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge e/o la carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 96, comma primo e 74 e ss. del TUSG. Ha dedotto, in relazione all’art.96 citato, che il giudice avrebbe avuto l’obbligo di provvedere entro dieci giorni dall’istanza e che il ritardo nella pronuncia del provvedimento di ammissione – non emesso nonostante lo stesso giudice dell’impugnativa avesse riconosciuto la natura prevalentemente superflua della documentazione richiesta –aveva danneggiato il diritto di difesa del richiedente, atteso che il procedimento principale era stato già definito con sentenza passata in giudicato; ha dedotto, in relazione agli artt. 74 e ss. del TUSG, che nessuna norma imponeva di dare conto delle fonti del reddito dichiarato, considerando comunque la possibilità – in capo al giudice – di avvalersi delle verifiche sulla veridicità della dichiarazione tramite gli uffici finanziari e che l’istanza doveva ritenersi astrattamente ammissibile anche qualora avesse indicato la nullatenenza del richiedente, ovvero redditi provenienti da attività illecite; ha quindi concluso che l’integrazione richiesta dal giudice procedente doveva ritenersi pretestuosa, stante il citato potere di verifica successiva su ammontare e provenienza del reddito dichiarato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Deve essere preliminarmente osservato – in riferimento alla formulazione dell’unitario motivo di ricorso -che, ai sensi dell'art. 99, comma 4, TUSG, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione avverso il provvedimento che abbia rigettato ovvero dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno di suo assoluto difetto (Sez. 4, n. 1873 del 13/12/2023, Giorgi, non mass.; in senso conforme, giàSez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 -01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 -01). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile unicamente denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 -01; conf., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 -01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692). Ne consegue che – non ravvisandosi il carattere apparente della motivazione –il provvedimento impugnato può essere sindacato unicamente sotto il profilo della violazione di legge. 3. Esaminando, quindi, il motivo di impugnazione sotto tale aspetto, il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione degli artt. 74 e ss. TUSG e, in particolare, sotto il profilo della valutazione delle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza, da parte del richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ordine al termine concesso dal giudice per integrare la documentazione allegata all’istanza, in riferimento al disposto dell’art.79, comma terzo, del TUSG, ilquale prevede che «Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria adaccertare la veridicità di quanto in essa indicato». Deducendo, altresì, la complessiva irritualità della richiesta di integrazione formulata dal giudice procedente, in quanto asseritamente relativa a informazioni da ritenere superflue e comunque verificabili d’ufficio da parte dell’Autorità giudiziaria. 4. Entrambi i rilievi sono manifestamente infondati. 4.1. In primo luogo,questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare chel'interessato, a pena di inammissibilità dell'istanza, è tenuto, ex art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad ottemperare alla richiesta di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e non può sottrarsi all'adempimento, adducendo l'irrilevanza o la non pertinenza della stessa ai fini dell'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 36691 del 11/09/2025, Marotta, Rv. 288856 -01). In tal senso ancheSez. 4, n. 12438 del 12/01/2022, Lux, Rv. 282934 – 01, secondo la quale,in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il giudice richieda all'interessato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione, è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo di stallo del procedimento. D’altronde, il dato testuale non pare giustificare dubbi particolari: il comma 3 dell'art. 79 T.U. prevede che gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sonotenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.Con ogni evidenza, la disposizione attribuisce al giudice un potere discrezionale strumentale alla verifica della veridicità di quanto indicato nell’istanza. La circostanza che altre disposizioni, come l’art. 96, co. 2, prevedano verifiche posteriori all’ammissione al beneficio non è in alcun modo incidente sulla chiara disposizione di cui all’art. 79, co. 3, che prevede un approfondimento che precede la decisione sull’istanza. Pertanto, è manifestamente infondata l’affermazione della irritualità dell’ordine impartito dal giudice. 4.2. In relazione alla denunciataillegittimità della decisione in quanto adottata quando era ormai scaduto il termine di dieci giorni previsto dalla legge,è necessario procedere a una previa e adeguata tematizzazione della problematicarelativa al termin e concesso al giudice per provvedere sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nonché alla natura del termine medesimo. Nell’originario testo dell’art.96 del TUSG, era previsto – in specifico riferimento al processo penale - che il giudice dovesse provvedere sull’istanza entro il termine di dieci giorni «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale», configurandosi, quindi, il termine medesimo come perentorio, secondo una previsione poi espunta per effetto dell'articolo 12-tercomma 1, lettera c), del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 125. Il comma quarto dello stesso art.96 TUSG, per il caso in cui il giudice ritenga sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle atti vità economiche eventualmente svolte e perciò trasmetta l’istanza alla Guardia di Finanza per le verifiche (comma 2) o, procedendo per uno dei delitti previsti dall’art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen., ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, chieda preventivamente al questione, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che possono essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di Finanzia (comma 3), prevede che «Il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3». Nell’impianto originario potevaritenersi che il termine di dieci giorni e la relativa sanzione dellanullità, fossero applicabili anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 96; dovendosi altresì osservare, per incidens , che,in riferimento al diverso ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, l’art.123 TUSG prevedeche l’organo competente a ricevere l’istanza (ovvero, in via provvisoria, il locale Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’art.124 TUSG), possa concedere un termine per l’integrazionedella documentazione non superiore ai due mesi, pur non essendo prevista alcuna sanzione di nullità; ferma restando quella dell’inammissibilità in caso di mancata ottemperanza allo stesso termine concesso per l’integrazione. 5. Per l’effetto del venire meno della sanzione di nullità prevista, per il processo penale, dall’originario testo dell’art.96, comma 1, TUSG –e in conformità rispetto al principio espresso dall’art.173, comma primo, cod.proc.pen. e 152, comma secondo, cod.proc.civ. –il termine di dieci giorni, originariamente previsto come perentorio, deve intendersi ordinatorio; così come analoga natura ordinatoria deve essere attribuita al termine previsto, rispettivamente, dal comma secondo edal comma terzo dell’art.79 TUSG. Peraltro, deve ritenersi che la natura ordinatoria dei termini previsti dagli artt. 96 e 79, comma terzo, TUSG non faccia venire meno la rilevanza della tematica riguardante l’individuazione del momento in cui il giudice è comunque tenuto, in materia penale, a provvedere sull’istanza di ammissione. Difatti, il termine deve essere individuato in quello di dieci giorni previsto dall’art.96, comma primo, del TUSG (rimasto comunque invariato, in sede di processo penale, anche a seguito della riscrittura che ha escluso la sanzione della nullità); ove venga richiesto il deposito di documentazione integrativa ai sensi dell’art.79, comma 3, TUSG, ragioni di garanzia del diritto di difesa impongono di ritenere che il giudice debba comunque decidere entro il decimo giorno dalla data di presentazione dell’istanza (ferma restando la natura ordinatoria del termine per l’assenza di sanzioni processuali in caso di inosservanza). Pertanto, è manifestamente infondato anche il rilievo che fa perno sul mancato rispetto del termine di cui trattasi. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara