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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03599/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è volto in realtà un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che, pur nel quadro di una condotta riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha dato non illogicamente rilievo alla qualità della sostanza stupefacente e al quantitativo, idoneo alla preparazione di circa 65 dosi, al fine di escludere la causa di non punibilità invocata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ht

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è volto in realtà un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che, pur nel quadro di una condotta riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha dato non illogicamente rilievo alla qualità della sostanza stupefacente e al quantitativo, idoneo alla preparazione di circa 65 dosi, al fine di escludere la causa di non punibilità invocata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ht
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