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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 20260/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13231-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ARCO, MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 marzo 2021, n. 1827, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso la decisione del T.a.r.

Lombardia n. 1285/2020, che aveva disatteso le impugnazioni concernenti due atti di revoca delle AUA (autorizzazione unica ambientale) emessi dalla Città metropolitana di Milano a seguito di informativa antimafia.

Per la cassazione di questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., articolato sulla base di tre motivi di doglianza.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, il Comune di Pomigliano d'Arco ed il Ministero dell'interno-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Milano non hanno svolto difese.

Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.

La parte ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 84, 89-bis, 91 e 94 d.lgs. n. 159 del 2011, con "difetto assoluto di giurisdizione per usurpazione delle attribuzioni e delle competenze del legislatore nazionale": il Consiglio di Stato avrebbe "abrogato" le differenze di disciplina, quanto ad effetti e Ric. 2021 n. 13231 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -2- /L presupposti, tra gli istituti della comunicazione antimafia e quello dell'informativa antimafia, allorché ha ritenuto di aderire ai propri precedenti giurisprudenziali secondo cui anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni soggiacciono alle informative antimafia, al riguardo ritenendo superata la rigida alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni; con la conseguenza che l'adozione dell'informativa determinerebbe, quale effetto vincolato, il mancato rilascio, la revoca o la decadenza anche dalle autorizzazione e dalle licenze necessarie all'esercizio dell'attività di impresa.

Ma tale interpretazione resa dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, secondo la ricorrente, non segue il dato letterale e la voluntas legis dell'art. 89 -bis d.lgs. 159 del 2011.

Ripropone, quindi, la propria interpretazione normativa.

1.1. - Il motivo è inammissibile.

Come si desume dalla stessa prospettazione della ricorrente, si tratta di una censura afferente la tipica attività interpretativa del giudice amministrativo, nell'àmbito a questo proprio, la quale non può essere sindacata mediante il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione.

Non si tratta, pertanto, di violazione delle regole della giurisdizione, nemmeno sotto il profilo della invasione della c.d. sfera del legislatore e, quindi, della violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

È, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte che gli erro res in iudicando o in procedendo commessi dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione non si concretano in violazione delle regole di riparto della giurisdizione, in quanto il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle Ric. 2021 n. 13231 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -3- scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, senza che neppure rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (e multis, Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., sez. un., 30 ottobre 2020, n. 24103, in motiv.; 15 ottobre 2020, n. 22375; 11 novembre 2019, n. 29082; 3 agosto 2018, n. 20529).

2. - Con il secondo motivo, si denuncia il "difetto assoluto di giurisdizione per usurpazione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", in ragione dell'omessa rimessione, da parte del Consiglio di Stato, al giudice comunitario della questione pregiudiziale, relativa alla compatibilità dell'art. 84, comma 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159 del 2011 con gli artt. 12, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretati ai sensi dell'ad 52, comma 3, della stessa Carta in maniera conforme ai diritti previsti dalla CEDU: le due revoche amministrative, infatti, sono state impugnate non soltanto per vizi propri, ma anche per vizi derivati dal provvedimento di informativa antimafia presupposto, divenendo dunque necessario il détto rinvio.

2.1. - Il motivo è inammissibile.

La recente sentenza CGUE Randstad - in risposta alla questione pregiudiziale proposta da questa Corte con ordinanza n. 19598/2020 - ha sancito che non contrasta con il diritto europeo una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (Corte. giust. 21 dicembre 2021, C-497/20, punto 81).

Ric. 2021 n. 13231 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -4- /, Queste stesse S.U. hanno, di conseguenza, affermato il principio di diritto che «Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicatíve del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione» (Cass., sez. un., 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass., sez. un., 5 maggio 2022, n. 14301; ed ancora es.

Cass., sez. un., 27 maggio 2022, n. 17338).

Si deve pertanto ribadire che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale; b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.

Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell'Unione europea.

3. - Con il terzo motivo, si lamenta il "difetto assoluto di giurisdizione per usurpazione delle attribuzioni giurisdizionali della Ric. 2021 n. 13231 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -5- Corte costituzionale", in ragione della omessa attivazione del controllo incidentale di costituzionalità sull'art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. n. 159 del 2011 con l'art. 117, comma 1, Cost., parametro intermedio art. 11 CEDU ed art. 1 protocollo 1 CEDU, nella parte in cui salvaguardano il principio convenzionale della necessaria accessibilità e prevedibilità delle norme interne istitutive di misure incidenti sui diritti convenzionalmente garantiti della proprietà e della libertà di associazione: il Consiglio di Stato non ha neppure azionato il controllo incidentale di costituzionalità del giudice delle leggi su quanto esposto, in quanto tale giudice è quello deputato al controllo di compatibilità della normativa italiana con tale convenzione internazionale.

Sicché i medesimi dubbi di compatibilità con la CEDU della disciplina applicativa dell'informativa antimafia c.d. generica di cui all'art. 84, comma 4, lett. d) ed e) avrebbero dovuto comunque indurre il Consiglio di Stato a sollevare un'apposita questione di legittimità costituzionale.

3.1. - Il motivo è inammissibile.

Il Consiglio di Stato non ha esorbitato dai suoi poteri, tantomeno invadendo quelli del giudice delle leggi, allorché ha omesso di sollevare la invocata questione di legittimità costituzionale.

Né tale eccesso è ravvisabile per non avere il Consiglio di Stato provveduto ad una c.d. sospensione impropria del processo, nel momento in cui ha conosciuto che una questione di legittimità era stata nuovamente rimessa al giudice delle leggi, pur dopo la già pronunciata sentenza di rigetto ad opera della sentenza Corte cost. n. 57 del 2020.

Invero, così come è rimesso al giudice del processo di sollevare, ove ne ravvisi i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza dal medesimo previamente delibati, la questione di legittimità costituzionale di una norma, del pari l'apprezzamento della Ric. 2021 n. 13231 sez.

SU - ud. 07-06-2022 -6- A, necessità di una sospensione c.d. impropria - ove tale figura voglia reputarsi ammissibile - appartiene al novero dei poteri "interni" al giudice che procede.

In definitiva, non integra la fattispecie dell'eccesso dai poteri giurisdizionali del Consiglio di Stato il non avere esso né sollevato una questione di legittimità costituzionale su impulso della parte, all'esito della delibazione dei requisiti per essa previsti ex lege, né disposto la sospensione del giudizio innanzi a sé, in presenza di una rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità da parte del giudice di un diverso processo, ove pure si tratti di questione analoga a quella innanzi a sé pendente.

4. - Non occorre provvedere sulle spese di lite, non svolgendo difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento di un importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13231-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ARCO, MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1827/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 marzo 2021, n. 1827, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso la decisione del T.a.r. Lombardia n. 1285/2020, che aveva disatteso le impugnazioni concernenti due atti di revoca delle AUA (autorizzazione unica ambientale) emessi dalla Città metropolitana di Milano a seguito di informativa antimafia. Per la cassazione di questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., articolato sulla base di tre motivi di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, il Comune di Pomigliano d'Arco ed il Ministero dell'interno-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Milano non hanno svolto difese. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. La parte ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 84, 89-bis, 91 e 94 d.lgs. n. 159 del 2011, con "difetto assoluto di giurisdizione per usurpazione delle attribuzioni e delle competenze del legislatore nazionale": il Consiglio di Stato avrebbe "abrogato" le differenze di disciplina, quanto ad effetti e Ric. 2021 n. 13231 sez. SU - ud. 07-06-2022 -2- /L presupposti, tra gli istituti della comunicazione antimafia e quello dell'informativa antimafia, allorché ha ritenuto di aderire ai propri precedenti giurisprudenziali secondo cui anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni soggiacciono alle informative antimafia, al riguardo ritenendo superata la rigida alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni; con la conseguenza che l'adozione dell'informativa determinerebbe, quale effetto vincolato, il mancato rilascio, la revoca o la decadenza anche dalle autorizzazione e dalle licenze necessarie all'esercizio dell'attività di impresa. Ma tale interpretazione resa dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, secondo la ricorrente, non segue il dato letterale e la voluntas legis dell'art. 89 -bis d.lgs. 159 del 2011. Ripropone, quindi, la propria interpretazione normativa. 1.1. - Il motivo è inammissibile. Come si desume dalla stessa prospettazione della ricorrente, si tratta di una censura afferente la tipica attività interpretativa del giudice amministrativo, nell'àmbito a questo proprio, la quale non può essere sindacata mediante il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione. Non si tratta, pertanto, di violazione delle regole della giurisdizione, nemmeno sotto il profilo della invasione della c.d. sfera del legislatore e, quindi, della violazione dei limiti esterni della giurisdizione. È, infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte che gli erro res in iudicando o in procedendo commessi dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione non si concretano in violazione delle regole di riparto della giurisdizione, in quanto il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle Ric. 2021 n. 13231 sez. SU - ud. 07-06-2022 -3- scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, senza che neppure rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (e multis, Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., sez. un., 30 ottobre 2020, n. 24103, in motiv.; 15 ottobre 2020, n. 22375; 11 novembre 2019, n. 29082; 3 agosto 2018, n. 20529). 2. - Con il secondo motivo, si denuncia il "difetto assoluto di giurisdizione per usurpazione delle attribuzioni giurisdizionali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea", in ragione dell'omessa rimessione, da parte del Consiglio di Stato, al giudice comunitario della questione pregiudiziale, relativa alla compatibilità dell'art. 84, comma 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159 del 2011 con gli artt. 12, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretati ai sensi dell'ad 52, comma 3, della stessa Carta in maniera conforme ai diritti previsti dalla CEDU: le due revoche amministrative, infatti, sono state impugnate non soltanto per vizi propri, ma anche per vizi derivati dal provvedimento di informativa antimafia presupposto, divenendo dunque necessario il détto rinvio. 2.1. - Il motivo è inammissibile. La recente sentenza CGUE Randstad - in risposta alla questione pregiudiziale proposta da questa Corte con ordinanza n. 19598/2020 - ha sancito che non contrasta con il diritto europeo una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (Corte. giust. 21 dicembre 2021, C-497/20, punto 81). Ric. 2021 n. 13231 sez. SU - ud. 07-06-2022 -4- /, Queste stesse S.U. hanno, di conseguenza, affermato il principio di diritto che «Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicatíve del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione» (Cass., sez. un., 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass., sez. un., 5 maggio 2022, n. 14301; ed ancora es. Cass., sez. un., 27 maggio 2022, n. 17338). Si deve pertanto ribadire che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a) difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale; b) difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell'Unione europea. 3. - Con il terzo motivo, si lamenta il "difetto assoluto di giurisdizione per usurpazione delle attribuzioni giurisdizionali della Ric. 2021 n. 13231 sez. SU - ud. 07-06-2022 -5- Corte costituzionale", in ragione della omessa attivazione del controllo incidentale di costituzionalità sull'art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. n. 159 del 2011 con l'art. 117, comma 1, Cost., parametro intermedio art. 11 CEDU ed art. 1 protocollo 1 CEDU, nella parte in cui salvaguardano il principio convenzionale della necessaria accessibilità e prevedibilità delle norme interne istitutive di misure incidenti sui diritti convenzionalmente garantiti della proprietà e della libertà di associazione: il Consiglio di Stato non ha neppure azionato il controllo incidentale di costituzionalità del giudice delle leggi su quanto esposto, in quanto tale giudice è quello deputato al controllo di compatibilità della normativa italiana con tale convenzione internazionale. Sicché i medesimi dubbi di compatibilità con la CEDU della disciplina applicativa dell'informativa antimafia c.d. generica di cui all'art. 84, comma 4, lett. d) ed e) avrebbero dovuto comunque indurre il Consiglio di Stato a sollevare un'apposita questione di legittimità costituzionale. 3.1. - Il motivo è inammissibile. Il Consiglio di Stato non ha esorbitato dai suoi poteri, tantomeno invadendo quelli del giudice delle leggi, allorché ha omesso di sollevare la invocata questione di legittimità costituzionale. Né tale eccesso è ravvisabile per non avere il Consiglio di Stato provveduto ad una c.d. sospensione impropria del processo, nel momento in cui ha conosciuto che una questione di legittimità era stata nuovamente rimessa al giudice delle leggi, pur dopo la già pronunciata sentenza di rigetto ad opera della sentenza Corte cost. n. 57 del 2020. Invero, così come è rimesso al giudice del processo di sollevare, ove ne ravvisi i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza dal medesimo previamente delibati, la questione di legittimità costituzionale di una norma, del pari l'apprezzamento della Ric. 2021 n. 13231 sez. SU - ud. 07-06-2022 -6- A, necessità di una sospensione c.d. impropria - ove tale figura voglia reputarsi ammissibile - appartiene al novero dei poteri "interni" al giudice che procede. In definitiva, non integra la fattispecie dell'eccesso dai poteri giurisdizionali del Consiglio di Stato il non avere esso né sollevato una questione di legittimità costituzionale su impulso della parte, all'esito della delibazione dei requisiti per essa previsti ex lege, né disposto la sospensione del giudizio innanzi a sé, in presenza di una rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità da parte del giudice di un diverso processo, ove pure si tratti di questione analoga a quella innanzi a sé pendente. 4. - Non occorre provvedere sulle spese di lite, non svolgendo difese gli intimati. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento di un importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 20260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris