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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39651/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi in tema di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità, avendone la Corte giustificato il diniego per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive e della personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le ulteriori censure in punto di accertamento della responsabilità sono ugualmente generiche, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così de il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]. oro OrJncQ Villoni 1.) i'.

P (.) I .; A [OSCURATO:PERSONA] 29 T 2O3 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi in tema di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità, avendone la Corte giustificato il diniego per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive e della personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti penali, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le ulteriori censure in punto di accertamento della responsabilità sono ugualmente generiche, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]. oro OrJncQ Villoni 1.) i'. P (.) I .; A [OSCURATO:PERSONA] 29 T 2O3 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris