CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 20354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/06/2024 del Tribunale di Siracusavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 20 marzo 2024, il Tribunale di Siracusa hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e QuarrellaSamuele, in relazione al reato di furto di energia elettrica, per mancanza dellanecessaria querela.Il Tribunale non prendeva in considerazione la contestazione suppletivaoperata in udienza dal pubblico ministero, avente a oggetto la circostanzaaggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., atteso che questa eraintervenuta prima dell’apertura del dibattimento e quando ancora le parti nonerano regolarmente costituite, perdurando il difetto di notifica agli imputati deldecreto di citazione a giudizio. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che lagiurisprudenza prevalente «ammette la modifica dell'imputazione e lacontestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, ex art. 517cod. proc. pen., solo dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e primadell'espletamento dell'istruzione dibattimentale e, quindi, anche sulla sola basedegli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari,ma non prima dell'apertura del dibattimento, come avvenuto nel caso di specie».2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di erronea applicazionedella legge penale.Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo alla contestazionesuppletiva, «in quanto in tema di nuove contestazioni in dibattimento è preclusoal Giudice ogni sindacato sull'ammissibilità della contestazione di un fatto diversoo di una nuova circostanza aggravante». Sarebbe «facoltà esclusiva einsindacabile del pubblico ministero quella di modificare l’imputazione, nonessendo previsto alcun consenso in merito da parte dell'imputato né delibazionealcuna da parte del Giudice».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, ha presentato conclusioni scritte, conle quali ha chiesto di rigettare il ricorso.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L'unico motivo di ricorso risulta del tutto generico. Il ricorrente, invero, si èlimitato a sostenere che sarebbe facoltà esclusiva e insindacabile del pubblicoministero quella di modificare l’imputazione. Il ricorrente, però, non si èconfrontato effettivamente con la decisione del giudice di primo grado, che avevaevidenziato che la contestazione non potesse avvenire prima dell'apertura deldibattimento. Nel caso specifico, infatti, la contestazione suppletiva, secondoquanto ricostruito dal Tribunale, era avvenuta prima dell'apertura del dibattimentoe addirittura quando ancora le parti non risultavano ancora regolarmentecostituite, per il perdurare del difetto di notifica del decreto di citazione a giudizioagli imputati. Il ricorrente non contesta minimamente tali argomentazioni, nonconfrontandosi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato,rendendo in tal modo il ricorso privo della necessaria specificità estrinseca. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]