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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06368/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saigite le conclusioni del PG >t 010 clut c., ryt.

A sc " j ... .A-A-ARJA1-0 di( )t (...0)"0"3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di liberazione anticipata (provvedimento emesso dal MdS in data 18 agosto 2022 e notificato in pari data; atto di reclamo pervenuto in data 7 settembre 2022).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Il ricorrente rappresenta che il reclamo ha natura di impugnazione e, pertanto, si applicano le norme di legge in tema di sospensione feriale dei termini.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Pacifica è la natura di impugnazione del reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata.

Da ciò deriva che trovano piena applicazione le disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini ( v.

Sez.

I n. 25245 del 15.6.2021, rv 281548) .

Nel caso in esame il reclamo era pertanto tempestivo, essendo rimasti sospesi i termini per proporre impugnazione sino alla data del 1 settembre 2022.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso in data 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saigite le conclusioni del PG >t 010 clut c., ryt. A sc " j ... .A-A-ARJA1-0 di( )t (...0)"0"3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di liberazione anticipata (provvedimento emesso dal MdS in data 18 agosto 2022 e notificato in pari data; atto di reclamo pervenuto in data 7 settembre 2022). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Il ricorrente rappresenta che il reclamo ha natura di impugnazione e, pertanto, si applicano le norme di legge in tema di sospensione feriale dei termini. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Pacifica è la natura di impugnazione del reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata. Da ciò deriva che trovano piena applicazione le disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini ( v. Sez. I n. 25245 del 15.6.2021, rv 281548) . Nel caso in esame il reclamo era pertanto tempestivo, essendo rimasti sospesi i termini per proporre impugnazione sino alla data del 1 settembre 2022. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in data 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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