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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16643/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10242/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – Contro C.I.P.E.A. & CARIIEE-CO.ED.A – UNIFICA – Consorzio fra imprese di produzione edilizia impiantistica ed affini società cooperativa, in persona del legale rappresentante commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cicerone 44 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n.2603, depositata in data 25 settembre 2017; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10242/2018 Numero sezionale 1363/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 Numero di raccolta generale 16643/2022Data pubblicazione 23/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento THB03B406910-10 contestava l’applicazione erronea dell’aliquota ridotta al 10 % dell’i.v.a. in luogo di quella ordinaria relativamente a due fatture (annualità 2005). [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso e l’adìta CTP accoglieva il ricorso.

La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall’Agenzia ad un unico motivo.

Avverso tale ricorso si costituiva il Consorzio per resistere;

2. Con memoria 31.5.2019 il contribuente chiedeva di disporre la sospensione del giudizio, essendosi avvalso con domanda depositata il 29 maggio 2019 della definizione agevolata di cui all’art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136.

All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto pari ad € 8.731,30;

3. Con memoria 22.12.2020 il contribuente ha richiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite prendendo atto della mancata opposizione dell’Agenzia alla definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2.In base all’art.6, comma 2-ter, del d.l. n.119/2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10242/2018 dicembre 2018) per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i Numero sezionale 1363/2022Numero di raccolta generale 16643/2022 precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il Data pubblicazione 23/05/2022 pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia;

3. Nella specie il valore della controversia è pari ad € 174.626,00, per cui l’importo versato pari come detto ad € 8.731,30 corrisponde al cinque per cento, l’Agenzia risulta soccombente nei precedenti gradi di giudizio e il presente giudizio risulta pendente alla data del 19 dicembre 2019; 4.Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018 n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); inoltre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; 5.Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata; L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, 2° comma, cod. proc. civ.); ne segue che di essi si può e si F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10242/2018 deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia Numero sezionale 1363/2022Numero di raccolta generale 16643/2022 concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;Data pubblicazione 23/05/2022 6.Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art.6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

7. Essendo estinta l’obbligazione tributaria a seguito del versamento dell’importo previsto dalla normativa relativa alla definizione agevolata sopra richiamata risulta, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di cessazione della materia del contendere;

8. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, trattandosi di ipotesi di estinzione;

9. Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, in data 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10242/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – Contro C.I.P.E.A. & CARIIEE-CO.ED.A – UNIFICA – Consorzio fra imprese di produzione edilizia impiantistica ed affini società cooperativa, in persona del legale rappresentante commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cicerone 44 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n.2603, depositata in data 25 settembre 2017; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10242/2018 Numero sezionale 1363/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 Numero di raccolta generale 16643/2022Data pubblicazione 23/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento THB03B406910-10 contestava l’applicazione erronea dell’aliquota ridotta al 10 % dell’i.v.a. in luogo di quella ordinaria relativamente a due fatture (annualità 2005). [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso e l’adìta CTP accoglieva il ricorso. La decisione, impugnata dall’Agenzia, veniva confermata dalla CTR con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione, affidato dall’Agenzia ad un unico motivo. Avverso tale ricorso si costituiva il Consorzio per resistere; 2. Con memoria 31.5.2019 il contribuente chiedeva di disporre la sospensione del giudizio, essendosi avvalso con domanda depositata il 29 maggio 2019 della definizione agevolata di cui all’art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n.136. All’uopo lo stesso produceva copia della domanda e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto pari ad € 8.731,30; 3. Con memoria 22.12.2020 il contribuente ha richiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite prendendo atto della mancata opposizione dell’Agenzia alla definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando come tale l’istanza di fissazione dell’udienza per la pronuncia dell’estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2.In base all’art.6, comma 2-ter, del d.l. n.119/2018, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10242/2018 dicembre 2018) per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i Numero sezionale 1363/2022Numero di raccolta generale 16643/2022 precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il Data pubblicazione 23/05/2022 pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia; 3. Nella specie il valore della controversia è pari ad € 174.626,00, per cui l’importo versato pari come detto ad € 8.731,30 corrisponde al cinque per cento, l’Agenzia risulta soccombente nei precedenti gradi di giudizio e il presente giudizio risulta pendente alla data del 19 dicembre 2019; 4.Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018 n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); inoltre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; 5.Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata; L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, 2° comma, cod. proc. civ.); ne segue che di essi si può e si F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10242/2018 deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia Numero sezionale 1363/2022Numero di raccolta generale 16643/2022 concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge;Data pubblicazione 23/05/2022 6.Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art.6 d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 7. Essendo estinta l’obbligazione tributaria a seguito del versamento dell’importo previsto dalla normativa relativa alla definizione agevolata sopra richiamata risulta, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018 sopra citata, una fattispecie di cessazione della materia del contendere; 8. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, trattandosi di ipotesi di estinzione; 9. Essendo il giudizio promosso dall’Agenzia delle Entrate e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, in data 20 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E