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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 06535/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4648/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 72 e Roma, con domicilio digitale alla casella pec che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2598/2021 depositata il 09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da atto di contestazione di detenzione di somme all’estero, non dichiarate, presso istituto elvetico, quindi in Paese a fiscalità privilegiata.

La mancata compilazione del quadro RW per gli anni di imposta 2009-2013 produceva - fra le a l tre cose - l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1 d.l. n. 167/1990.

Il contribuente contestava nel rito e nel merito ogni profilo di quanto addebitato, trovando accoglimento delle proprie ragioni in primo grado sul profilo sostanziale generale per cui l’Ufficio non avrebbe dato prova dell’esistenza del rapporto bancario estero.

Nello specifico, il collegio di prossimità riteneva senza pregio il documento fornito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all’Autorità fiscale italiana, da cui erano desunti i nominativi di intestatari di conti correnti bancari con il prefato istituto di credito elvetico.

Avverso la sentenza d’appello, di integrale conferma della pronuncia di primo grado, propone ricorso l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre la parte contribuente, che pure ha depositato controricorso, deve considerarsi intimata in virtù delle considerazioni di seguito espresse.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

In via preliminare di rito, devesi rilevare che il controricorso è inammissibile in quantosprovvisto della necessaria procura speciale, donde la parte contribuente deve considerarsi intimata.

Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 del codice di rito civile, per violazione degli articoli 2697 e 2909 del codice civile.

Nella sostanza, si afferma l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia di questa Corte n. 14834/2021, resa inter partes con riguardo ad altra annualità, il 2007, laddove accerta essere stato costituito un rapporto bancario nel 2003, con somme detenute nel 2007, donde era onere della parte privata dimostrarne la chiusura successiva o che sulle somme ivi custodite negli anni d’imposta 2009-2013 erano statiassolti i propri oneri fiscali.

Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che con ordinanza n. 14834/2021, a pag. 5, secondo capoverso, risulta data conferma della sentenza della CTR ivi in scrutinio, dando per legittima la sanzione irrogata in conseguenza del contratto bancario di conto corrente aperto nel 2003 dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e non dichiarato al Fisco per l’anno di imposta 2007.

Trattasi all’evidenza di profilo di fatto e non di giudizio, quindi suscettibile di rilevare quale giudicato esterno, vincolante in questa sede nei termini di dare per esistente il rapporto bancario dal 2003 al 2007.

Ciòcostituendo presunzione di esistenza anche negli anni 2009-2013, di cui è qui questione, cui si affianca la presunzione legale relativa di fruttuosità degli investimenti esteri, spettava al contribuente di provare per gli anni successivi oggetto di causa il disinvestimento e quindi la chiusura del conto o vvero che sul le somme ivi allocate avesseassolto i propri oneri fiscali.

Ed infatti, «occorre evidenziare in relazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v.

Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022).

In ogni caso, questa Suprema Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che: in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente affermato l'utilizzabilità in astratto della c.d.

"lista Falciani" come elemento indiziario idoneo a integrare presunzione semplice, sebbene ne avesse escluso il valore probatorio sulla base degli ulteriori elementi di fatto acquisiti) (cfr. Cass.

V, n. 33893/2019).

In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza dev’essere cassata e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della parte contribuente.

Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4648/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Milano, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 72 e Roma, con domicilio digitale alla casella pec che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2598/2021 depositata il 09/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinto da atto di contestazione di detenzione di somme all’estero, non dichiarate, presso istituto elvetico, quindi in Paese a fiscalità privilegiata. La mancata compilazione del quadro RW per gli anni di imposta 2009-2013 produceva - fra le a l tre cose - l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1 d.l. n. 167/1990. Il contribuente contestava nel rito e nel merito ogni profilo di quanto addebitato, trovando accoglimento delle proprie ragioni in primo grado sul profilo sostanziale generale per cui l’Ufficio non avrebbe dato prova dell’esistenza del rapporto bancario estero. Nello specifico, il collegio di prossimità riteneva senza pregio il documento fornito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all’Autorità fiscale italiana, da cui erano desunti i nominativi di intestatari di conti correnti bancari con il prefato istituto di credito elvetico. Avverso la sentenza d’appello, di integrale conferma della pronuncia di primo grado, propone ricorso l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre la parte contribuente, che pure ha depositato controricorso, deve considerarsi intimata in virtù delle considerazioni di seguito espresse. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. In via preliminare di rito, devesi rilevare che il controricorso è inammissibile in quantosprovvisto della necessaria procura speciale, donde la parte contribuente deve considerarsi intimata. Con l’unico motivo di ricorso si profila censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 del codice di rito civile, per violazione degli articoli 2697 e 2909 del codice civile. Nella sostanza, si afferma l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia di questa Corte n. 14834/2021, resa inter partes con riguardo ad altra annualità, il 2007, laddove accerta essere stato costituito un rapporto bancario nel 2003, con somme detenute nel 2007, donde era onere della parte privata dimostrarne la chiusura successiva o che sulle somme ivi custodite negli anni d’imposta 2009-2013 erano statiassolti i propri oneri fiscali. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che con ordinanza n. 14834/2021, a pag. 5, secondo capoverso, risulta data conferma della sentenza della CTR ivi in scrutinio, dando per legittima la sanzione irrogata in conseguenza del contratto bancario di conto corrente aperto nel 2003 dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e non dichiarato al Fisco per l’anno di imposta 2007. Trattasi all’evidenza di profilo di fatto e non di giudizio, quindi suscettibile di rilevare quale giudicato esterno, vincolante in questa sede nei termini di dare per esistente il rapporto bancario dal 2003 al 2007. Ciòcostituendo presunzione di esistenza anche negli anni 2009-2013, di cui è qui questione, cui si affianca la presunzione legale relativa di fruttuosità degli investimenti esteri, spettava al contribuente di provare per gli anni successivi oggetto di causa il disinvestimento e quindi la chiusura del conto o vvero che sul le somme ivi allocate avesseassolto i propri oneri fiscali. Ed infatti, «occorre evidenziare in relazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022). In ogni caso, questa Suprema Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che: in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente affermato l'utilizzabilità in astratto della c.d. "lista Falciani" come elemento indiziario idoneo a integrare presunzione semplice, sebbene ne avesse escluso il valore probatorio sulla base degli ulteriori elementi di fatto acquisiti) (cfr. Cass. V, n. 33893/2019). In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza dev’essere cassata e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della parte contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agen
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