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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16951/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 21 gennaio 2025, confermava l’ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: 1.1 la descrizione del fatto storico e degli elementi indiziari posti a carico del ricorrente erano assolutamente speculari alla richiesta presentata dal Pubblico ministero, per cui nessuna autonoma valutazione era stata effettuata dal giudice per le indagini preliminari e il Tribunale si era limitato a ritenere immune da vizi l’ordinanza impugnata, non affrontando le censure proposte dalla difesa; F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e 1.2 vi era stata un’omessa motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico; né poteva ritenersi assolto l’obbligo imposto dal terzo comma dell’art. 275 cod, proc. pen., ultima parte, di specifica ed adeguata motivazione circa l’inapplicabilità delle misure coercitive cumulative dal richiamo alla particolare gravità del fatto contestato nell’imputazione provvisoria; 1.3 vi era stata violazione dell’art. 292 comma 2-ter cod. proc. pen. in relazione al comma 2 lett. c)-bis del medesimo articolo di legge per omessa ed insufficiente motivazione rispetto alle doglianze eccepite rispetto all’originaria ordinanza cautelare, carente sulla motivazione in tema di elementi forniti dall’indagato in sede di interrogatorio disposto ex art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 02); nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in maniera esauriente sulla sussistenza degli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultima pagina dell’ordinanza impugnata, evidenziando “l'individuazione del mezzo utilizzato e il ritratto dell'indagato estrapolato dai sistemi videosorveglianza dal quale si desume come egli abbia seguito in vari spostamenti la persona offesa prima di procedere all'aggressione…”, elementi sufficienti a confermare l’ipotesi di accusa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame; nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la personalità F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e del soggetto e la meticolosità nella preparazione del piano criminoso portavano alla conclusione che misura adeguata fosse quella della custodia cautelare in carcere, richiamando le considerazioni del giudice per le indagini preliminari sulla adeguatezza della misura. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ritenere che la “specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio” di cui al comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. è necessaria solo quando vengano addotti elementi circostanziati che prescindano da una mera prospettazione difensiva priva di ogni riscontro e non quando, come nel caso in esame, l’indagato si sia limitato a negare gli addebiti.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 21 gennaio 2025, confermava l’ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che: 1.1 la descrizione del fatto storico e degli elementi indiziari posti a carico del ricorrente erano assolutamente speculari alla richiesta presentata dal Pubblico ministero, per cui nessuna autonoma valutazione era stata effettuata dal giudice per le indagini preliminari e il Tribunale si era limitato a ritenere immune da vizi l’ordinanza impugnata, non affrontando le censure proposte dalla difesa; F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e 1.2 vi era stata un’omessa motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico; né poteva ritenersi assolto l’obbligo imposto dal terzo comma dell’art. 275 cod, proc. pen., ultima parte, di specifica ed adeguata motivazione circa l’inapplicabilità delle misure coercitive cumulative dal richiamo alla particolare gravità del fatto contestato nell’imputazione provvisoria; 1.3 vi era stata violazione dell’art. 292 comma 2-ter cod. proc. pen. in relazione al comma 2 lett. c)-bis del medesimo articolo di legge per omessa ed insufficiente motivazione rispetto alle doglianze eccepite rispetto all’originaria ordinanza cautelare, carente sulla motivazione in tema di elementi forniti dall’indagato in sede di interrogatorio disposto ex art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 02); nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in maniera esauriente sulla sussistenza degli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] nell’ultima pagina dell’ordinanza impugnata, evidenziando “l'individuazione del mezzo utilizzato e il ritratto dell'indagato estrapolato dai sistemi videosorveglianza dal quale si desume come egli abbia seguito in vari spostamenti la persona offesa prima di procedere all'aggressione…”, elementi sufficienti a confermare l’ipotesi di accusa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame; nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la personalità F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I U S E P P E C O S C I O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 b 9 a 9 b b 6 4 4 e 8 5 c 1 4 F i r m a t o D a : A N N A P E T R U Z Z E L L I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 4 2 4 9 2 6 a d 9 a 2 0 e del soggetto e la meticolosità nella preparazione del piano criminoso portavano alla conclusione che misura adeguata fosse quella della custodia cautelare in carcere, richiamando le considerazioni del giudice per le indagini preliminari sulla adeguatezza della misura. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve ritenere che la “specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio” di cui al comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. è necessaria solo quando vengano addotti elementi circostanziati che prescindano da una mera prospettazione difensiva priva di ogni riscontro e non quando, come nel caso in esame, l’indagato si sia limitato a negare gli addebiti. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’
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