Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07385/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoriacontenente motivi aggiunti e memoria di replica de i difensor i del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Roma ha confermato la pronunzia del GUP del Tribunale di Roma del 2 . 0 7 .202 4 , che condannavaBresciani [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia , per il reato ( ascritto al capo C) di bancarotta fraudolenta patrimoniale,consistito nell’avere concorso a distrarre, mediante l’emissione di numerosi assegni bancari/circolari e bonifici, privi di reali operazioni commerciali giustificative, dirette al depauperamento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali (ritualmente contestati dall’Agenzia delle Entrate) la complessiva somma di €.199.242,00, erogata a favore dell’imputato, quale concorrente nel reato,e già implicato in analoghe emissioni di fatture per operazioni inesistenti a favore di altre società collegate([OSCURATO:SOCIETA].) e parimenti condotte al fallimento.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propo ne ricorso , affidato a d un unico motivo che lamenta violazione d i legge e vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in punto di concorso nel reato di bancarotta.

Si deduce che, a fronte di un passivo fallimentare pari a complessivi euro 5.688.256,33, il fallimento della società non poteva derivare dalle poche fatture emesse, quattro anni prima, dal ricorrente,per l’importo di euro 199.242,00, nei confronti della società poi fallita , secondo la Corte d’appello per operazioni inesistenti, per consulenze, e che costituirebbero solo il 3% del passivo fallimentare.

In punto di elemento soggettivo, non sarebbe stata provat a l’effettiva consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori e che, al più, potrebbesussistere una mera conoscenza del sistema fraudolento e suo occasionale sfruttamento, non idoneead integrare il reato contestato.

3. I difensori hanno depositato memoria contenente motivi aggiunti, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

Si duole della mancata rideterminazione della pena a seguito della esclusione, d’ufficio, delle contestate aggravanti, che la Corte di merito spiega per la mancata considerazione delle stesse da parte del giudice di primo grado,che le avrebbe, di fatto, escluse , con violazione del divieto di reformatio in peius.

Con la memoria di replica, si insiste nel ricorso e si deduce la infondatezza delle considerazioni del Procuratore Generale anche sulla base della assoluzione dell’imputato per il reato di cui al capo D). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è in ammissibile . 2.Il primo e unicomotivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1 Va ricordatoche eccede dai limiti di cognizione della Corte di c assazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 -01).

Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n.43963 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01;Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020).

La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico - giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabili disponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale e confrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltro prive di alcun supporto probatorio.

Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie del concorso dell' extraneus ne l reat o di bancarotta fraudolentadistrattiva.

Nel ricorso,la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello e riconducibili all'assenza degli element i oggettivo e soggettivo de l reat o contestato al capo C).Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono generiche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico - argomentativo della sentenza impugnata. 2.2 La Corte d’appello ha confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui al capoC), non per avere costui determinato il fallimento della società, così come sostenuto a pag. 4 dell’atto di impugnazione, ma per avere distratto, in concorso con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].,la somma complessiva pari ad euro 199.242,00 mediante emissione a suo favore di assegni bancari privi di una lecita causa commerciale sottostante.

Dunque, il rilievo contenuto a pag. 4 –5 del ricorso, secondo cui, a fronte di un passivo fallimentare superiore ai cinque milioni di euro e derivante da crediti dell’Agenzia delle Entrate, non sarebbe possibile affermare “che il fallimento della società sia derivato dalle poche fatture emesse dal ricorrente nei confronti della società fallita”, non si confronta affatto non solo con la motivazione della sentenza impugnata, ma neppure con il capo d’imputazione.

Tanto premesso, la Corte d’appello, facendo buon governo del principio secondo cui “In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella consapevolezzadel fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, enella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", nell'incidenza causale dell'azione dell'extraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori(Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156 –02; V mass n 175013; V mass n 164577; V mass n 158988; V mass n 149194 ed ivi citate; V mas n 116001; V mass n 105114; V mass n 103945; Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Rv. 185893 – 01 ) , ha correttamente individuato gli indicatori fattuali della consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del proprio contributo al depauperamento della società [OSCURATO:SOCIETA]., nell’avereil ricorrente: -introitato assegni e bonifici bancari dalla predetta società, per un valore pari a complessivi 500.000 euro, in assenza di valido titolo legittimante gli atti dispositivi, titolo non provato né dedotto, giacché la labiale affermazione del compenso per consulenze tecniche non meglio specificate non solo non aveva trovato alcun riscontro cartolare, ma rispetto alle competenze del [OSCURATO:PERSONA], ex calciatore e dirigente sportivo, risultava inconciliabile con l’oggetto sociale della fallita, che lavorava nell’ambito della “vendita all’ingrosso di abbigliamento e scarpe speciali da lavoro” e non in un settore avente a che fare con lo sport; -trasferito una parte delle somme ricevute dalla società fallita alla società [OSCURATO:SOCIETA]., creata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, impresa edile ma sostanzialmente ‘scatola vuota’, priva di reale operatività (per mancanza di dichiarazioni fiscali e di sede) e, dunque, costituita al solo fine di sottrarre definitivamente ai creditori dellaTSG 2010 Italia [OSCURATO:SOCIETA]. la somma versatagli dagli amministratori della fallita.

Tale operazione, correttamente, assume rilievo in quanto , nonostante l’assoluzione dal reato di riciclaggio, contestato al capo D), conferma la provenienza e l’assenza di titolo del denaro ricevuto dalla fallita , perché non dovutoed indicato quale profitto del reato di bancarotta,nonché la partecipazione del ricorrente all’attività conseguente di depauperamento della società fallita.

Nella specie, è corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto il ricorrente concorrente, in qualità di extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, consapevole dei propositi distrattivi d e gli amministratori d ella società fallenda , che ha posto in essere il fatto tipico, partecipava alleoperazioni di distrazione , consistit e nella emissione di numerosi assegni bancari/circolari e bonifici, potenzialmente lesiv e del patrimonio della società e priv e di reali operazioni commerciali giustificative , in favore dell’imputato,per l’importo di euro 199.242, finalizzati al depauperamento della fallenda ed al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, con la consapevolezza che esse determina va no un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, ai quali venivano sottratte risorse economiche,la cui finalità era quella di essere utilizzate nell’esercizio dell’impresa e di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società(Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 –01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973).

3. La doglianza riguardante l’ulteriore motivo nuovo, contenuto nella memoria difensiva, è inammissibile. 3.1 Va, preliminarmente, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione,tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi,ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto” (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024,Rv. 286729 – 01).

Peraltro , non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Nella specie, il motivo nuovo, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per la mancata rideterminazione della pena per effetto della esclusione, d’ufficio, delle contestate aggravanti, che la Corte di merito spiega per la mancata considerazione delle stesse da parte del giudice di primo grado, che le avrebbe, di fatto, escluse, è inammissibile in quanto inedito, non consentito in sede di legittimitàperché manca nte del corrispondente motivo di appelloe, comunque, manifestamente infondato nel contesto suddetto, nel quale la Corte di appello ha ampiamente argomentato sulla ragione della mancata rideterminazione della pena.

4. Alla declaratoria di inammissibilità de l ricorso s e gue la condanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoriacontenente motivi aggiunti e memoria di replica de i difensor i del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di Roma ha confermato la pronunzia del GUP del Tribunale di Roma del 2 . 0 7 .202 4 , che condannavaBresciani [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia , per il reato ( ascritto al capo C) di bancarotta fraudolenta patrimoniale,consistito nell’avere concorso a distrarre, mediante l’emissione di numerosi assegni bancari/circolari e bonifici, privi di reali operazioni commerciali giustificative, dirette al depauperamento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali (ritualmente contestati dall’Agenzia delle Entrate) la complessiva somma di €.199.242,00, erogata a favore dell’imputato, quale concorrente nel reato,e già implicato in analoghe emissioni di fatture per operazioni inesistenti a favore di altre società collegate([OSCURATO:SOCIETA].) e parimenti condotte al fallimento. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propo ne ricorso , affidato a d un unico motivo che lamenta violazione d i legge e vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in punto di concorso nel reato di bancarotta. Si deduce che, a fronte di un passivo fallimentare pari a complessivi euro 5.688.256,33, il fallimento della società non poteva derivare dalle poche fatture emesse, quattro anni prima, dal ricorrente,per l’importo di euro 199.242,00, nei confronti della società poi fallita , secondo la Corte d’appello per operazioni inesistenti, per consulenze, e che costituirebbero solo il 3% del passivo fallimentare. In punto di elemento soggettivo, non sarebbe stata provat a l’effettiva consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori e che, al più, potrebbesussistere una mera conoscenza del sistema fraudolento e suo occasionale sfruttamento, non idoneead integrare il reato contestato. 3. I difensori hanno depositato memoria contenente motivi aggiunti, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Si duole della mancata rideterminazione della pena a seguito della esclusione, d’ufficio, delle contestate aggravanti, che la Corte di merito spiega per la mancata considerazione delle stesse da parte del giudice di primo grado,che le avrebbe, di fatto, escluse , con violazione del divieto di reformatio in peius. Con la memoria di replica, si insiste nel ricorso e si deduce la infondatezza delle considerazioni del Procuratore Generale anche sulla base della assoluzione dell’imputato per il reato di cui al capo D). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in ammissibile . 2.Il primo e unicomotivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1 Va ricordatoche eccede dai limiti di cognizione della Corte di c assazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 -01). Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n.43963 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01;Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020). La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico - giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabili disponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale e confrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltro prive di alcun supporto probatorio. Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie del concorso dell' extraneus ne l reat o di bancarotta fraudolentadistrattiva. Nel ricorso,la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello e riconducibili all'assenza degli element i oggettivo e soggettivo de l reat o contestato al capo C).Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono generiche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico - argomentativo della sentenza impugnata. 2.2 La Corte d’appello ha confermato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui al capoC), non per avere costui determinato il fallimento della società, così come sostenuto a pag. 4 dell’atto di impugnazione, ma per avere distratto, in concorso con gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA].,la somma complessiva pari ad euro 199.242,00 mediante emissione a suo favore di assegni bancari privi di una lecita causa commerciale sottostante. Dunque, il rilievo contenuto a pag. 4 –5 del ricorso, secondo cui, a fronte di un passivo fallimentare superiore ai cinque milioni di euro e derivante da crediti dell’Agenzia delle Entrate, non sarebbe possibile affermare “che il fallimento della società sia derivato dalle poche fatture emesse dal ricorrente nei confronti della società fallita”, non si confronta affatto non solo con la motivazione della sentenza impugnata, ma neppure con il capo d’imputazione. Tanto premesso, la Corte d’appello, facendo buon governo del principio secondo cui “In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella consapevolezzadel fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, enella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", nell'incidenza causale dell'azione dell'extraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori(Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156 –02; V mass n 175013; V mass n 164577; V mass n 158988; V mass n 149194 ed ivi citate; V mas n 116001; V mass n 105114; V mass n 103945; Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Rv. 185893 – 01 ) , ha correttamente individuato gli indicatori fattuali della consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del proprio contributo al depauperamento della società [OSCURATO:SOCIETA]., nell’avereil ricorrente: -introitato assegni e bonifici bancari dalla predetta società, per un valore pari a complessivi 500.000 euro, in assenza di valido titolo legittimante gli atti dispositivi, titolo non provato né dedotto, giacché la labiale affermazione del compenso per consulenze tecniche non meglio specificate non solo non aveva trovato alcun riscontro cartolare, ma rispetto alle competenze del [OSCURATO:PERSONA], ex calciatore e dirigente sportivo, risultava inconciliabile con l’oggetto sociale della fallita, che lavorava nell’ambito della “vendita all’ingrosso di abbigliamento e scarpe speciali da lavoro” e non in un settore avente a che fare con lo sport; -trasferito una parte delle somme ricevute dalla società fallita alla società [OSCURATO:SOCIETA]., creata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, impresa edile ma sostanzialmente ‘scatola vuota’, priva di reale operatività (per mancanza di dichiarazioni fiscali e di sede) e, dunque, costituita al solo fine di sottrarre definitivamente ai creditori dellaTSG 2010 Italia [OSCURATO:SOCIETA]. la somma versatagli dagli amministratori della fallita. Tale operazione, correttamente, assume rilievo in quanto , nonostante l’assoluzione dal reato di riciclaggio, contestato al capo D), conferma la provenienza e l’assenza di titolo del denaro ricevuto dalla fallita , perché non dovutoed indicato quale profitto del reato di bancarotta,nonché la partecipazione del ricorrente all’attività conseguente di depauperamento della società fallita. Nella specie, è corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto il ricorrente concorrente, in qualità di extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, consapevole dei propositi distrattivi d e gli amministratori d ella società fallenda , che ha posto in essere il fatto tipico, partecipava alleoperazioni di distrazione , consistit e nella emissione di numerosi assegni bancari/circolari e bonifici, potenzialmente lesiv e del patrimonio della società e priv e di reali operazioni commerciali giustificative , in favore dell’imputato,per l’importo di euro 199.242, finalizzati al depauperamento della fallenda ed al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, con la consapevolezza che esse determina va no un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, ai quali venivano sottratte risorse economiche,la cui finalità era quella di essere utilizzate nell’esercizio dell’impresa e di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società(Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 –01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973). 3. La doglianza riguardante l’ulteriore motivo nuovo, contenuto nella memoria difensiva, è inammissibile. 3.1 Va, preliminarmente, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione,tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi,ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto” (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del 20/02/2024,Rv. 286729 – 01). Peraltro , non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Nella specie, il motivo nuovo, che lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio per la mancata rideterminazione della pena per effetto della esclusione, d’ufficio, delle contestate aggravanti, che la Corte di merito spiega per la mancata considerazione delle stesse da parte del giudice di primo grado, che le avrebbe, di fatto, escluse, è inammissibile in quanto inedito, non consentito in sede di legittimitàperché manca nte del corrispondente motivo di appelloe, comunque, manifestamente infondato nel contesto suddetto, nel quale la Corte di appello ha ampiamente argomentato sulla ragione della mancata rideterminazione della pena. 4. Alla declaratoria di inammissibilità de l ricorso s e gue la condanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 07385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris