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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 07289/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* DATI* CON* *Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7258/2023 R G proposto daD * * elettivamente domiciliato in * [OSCURATO:PERSONA] 222 * DIGITALE presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * come da procura speciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n119/2023 depositata il 13/01/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dalConsigliere * *RILEVATO CHEIn data 5 ottobre 2011 i germani * * e * e Di ** convennero innanzi al Tribunale di * D * *esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in * di* NA alla Via IX * n 31 confinante con l immobile diproprietà di D * *A parere degli attori D * * aveva installato sullafacciata esterna della propria abitazione un sistema divideosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistanteil cancello d ingresso della proprietà essi dedussero che taleinstallazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momentoche erano soliti percorrere la predetta via privata in forza del dirittodi servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed acarico del fondo di proprietà di D *Tanto premesso gli attori chiesero all adito Tribunale dicondannare D * * – che contestava l avverso dedottoalla rimozione e/o ricollocamento dell impianto nonché al pagamentoin loro favore della somma di euro 15 000 00= o alla diversa sommaritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danniIl Tribunale di * con sentenza n 1164/17 rigettò la domandadegli attoriLa Corte di appello di Napoli su impugnazione del solo ** ha riformato la prima decisione e ravvisato la violazione delladisciplina della tutela dei dati personali rilevando che l istallazione elo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senzala prestazione del preventivo consenso degli interessati ha disposto2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024la rimozione delle video camere ha accolto la domanda risarcitoriaData pubblicazione 19/03/2024e condannando D * in via equitativa nella misura di euro5 000 00= oltre interessi dalla domanda di primo grado* D * ha proposto ricorso con due mezzi illustraticon memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appellodi Napoli* * ha replicato con controricorso e memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione e principio di sinteticità degli atti processuali Ilricorrente deduce che l atto introduttivo del giudizio di appello erasproporzionato constando di novantacinque pagine a fronte di unasentenza di primo grado di sette pagine2 2 Il primo motivo è inammissibile2 3 Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolatadelimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnicacon riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di ritoNe consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige unaprecisa enunciazione di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche previste dall art 360 c p c deve essere rivolto allasentenza impugnata e la parte che ricorre che ha l onere dellaindicazione specifica dei motivi di impugnazione deve indicare conprecisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata atteso cheil singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata Cass n 16763/2002 Cassn 1479/2018 Cass n 6519/2019La censura in esame non concerne la sentenza impugnata mal atto di appello e ciò ne palesa l inammissibilità3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsaData pubblicazione 19/03/2024applicazione del d lgs 196/2003 di seguito anche il * e deiprovvedimenti a carattere generale emessi dall * * peril trattamento dei dati personali provvedimento 08 04 2010Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravamebasandosi su un interpretazione dell art 4 del d lgs 196/2003 comemodificato e rafforzato dal d lgs n 101/2018 entrato in vigore il19 09 2018 e quindi successivamente alla fattispecie di cui si trattainiziata solo giudizialmente nell anno 2011 applicando una normanon esistente all epoca dei fatti e di più ampio tenore e respiroAggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbepotuto essere applicata se fosse stato valutato un importanteelemento accertato incontrovertibilmente in sede di esame peritaledisposto dal Giudice di primo grado e cioè che le telecamere dallostesso collocate a tutela della propria abitazione avevanoesclusivamente un fine personale le immagini momentaneamenterilevate infatti non venivano conservate riprodotte a terzicomunicate o diffuse* che la Corte di Appello avrebbe dovuto escluderel applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei datipersonali d lgs n 196/2003 in un caso come questo in cui il“trattamento” è stato effettuato da persone fisiche per fini personalea meno che i dati non siano destinati a una comunicazionesistematica e/o alla diffusione3 2 Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto diragioneIn via preliminare è opportuno precisare che poiché si discute ditrattamento di dati personali avvenuto nell anno 2011 al caso inesame si applica il * in materia di protezione dei dati personali d lgs 30 giugno 2003 n 196 nella stesura anteriore alle modificheintrodotte con il d lgs 10 agosto 2018 n 101 di adeguamentodell ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024* Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 entrato inData pubblicazione 19/03/2024vigore il 25 maggio 2018 art 99 comma 2 del *Nel merito la decisione impugnata è immune da vizi laddovenell individuare la normativa applicabile ha affermato in riformadella prima decisione che l uso di sistemi di videosorveglianzadetermina il trattamento dei dati personali comportando la raccoltala registrazione la conservazione e in generale l utilizzo di immagini cfr art 4 comma 1 lett b del d lgs 196/2003 e può incidere sullariservatezza del domicilio la cui tutela ha copertura costituzionalenelle disposizioni degli artt 2 e 14 della Costituzione ed haindividuato la normativa di riferimento nel d lgs n 196/2003anteriore alle ricordate modifiche ma tale disciplina ha applicatofalsamente per le ragioni di seguito esposte3 3 1 Non può dubitarsi invero che l immagine di una personain sé considerata quando in qualche modo venga visualizzata oimpressa possa costituire “dato personale” ai sensi dell art 4 lettb del d lgs n 196/2003 Cass n 17440/2015 Cass n13663/2016 ed è decisivo ricordare in tal senso la previsionenell ambito del * privacy di una specifica norma art 134 inmateria di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del* per la protezione di dati personali tra le quali piùsignificative appaiono il “Provvedimento generale” in materia divideosorveglianza del 29 aprile 2004 1003482 sostituito poi dal“Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell 8 aprile 2010 1712680In tema di recente il * europeo per la protezione deidati * ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento deidati personali attraverso dispositivi video versione 2 0 ” in data 29gennaio 2020 a seguito dell entrata in vigore del regolamento UE2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 3 2 Come osservato dal * per il trattamento dei datiData pubblicazione 19/03/2024personali nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamento deidati personali effettuato mediante l uso di sistemi divideosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica alriguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema diprotezione dei dati personaliLa raccolta la registrazione la conservazione e in generalel utilizzo di immagini configurano anche autonomamenteconsiderate forme di trattamento di dati personali art 4 comma1 lett b del * È considerato dato personale infattiqualunque informazione relativa a persona fisica identificata oidentificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasialtra informazioneLa circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzataper molteplici fini meritevoli di perseguimento protezione eincolumità degli individui finalità di sicurezza ed ordine pubblicoprotezione della proprietà rilevazione e prevenzione delle infrazioniacquisizione di prove non esclude la necessità di garantire inparticolare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertàfondamentali rispetto al trattamento dei dati personali di guisa chela possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentitapurché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nellelibertà fondamentali degli interessatiIn particolare l installazione di sistemi di rilevazione delleimmagini deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina inmateria di protezione dei dati personali anche delle altre disposizionidell ordinamento applicabili quali tra le altre le vigenti normedell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecitenella vita privata sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblicisia quando vada ascritta a soggetti privatiInoltre è necessario6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 che il trattamento dei dati attraverso sistemi diData pubblicazione 19/03/2024videosorveglianza sia fondato su uno dei “presupposti di liceità” cheil * prevede espressamente per i soggetti pubblici svolgimentodi funzioni istituzionali artt 18 22 del * e per soggetti privatied enti pubblici economici es adempimento ad un obbligo di leggeprovvedimento del * di c d bilanciamento di interessiconsenso libero ed espresso ex artt 23 27 del * che sia rispettato il “principio di necessità” ex art 3 del *il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemiinformativi e di programmi informatici per ridurre al minimol utilizzazione di dati personali che l attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispettodel c d “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità diripresa e dislocazione degli apparecchi nonché nelle varie fasi deltrattamento che deve comportare comunque un trattamento di datipertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite art 11comma 1 lett d del *3 3 3 Ne consegue che a differenza di quanto sostiene ilricorrente l utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinarein relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delleimmagini un trattamento di dati personali quando può mettere arischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento e deve essere effettuato nelrispetto dei principi prima ricordati3 3 4 Va ulteriormente rimarcato tuttavia che la disciplina del* non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento didati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamentepersonali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente aterzi ovvero diffusi tanto è previsto dall art 5 comma 3 del *che si premura di sottolineare che anche in tale ipotesi resta fermal applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024necessaria l adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati diData pubblicazione 19/03/2024cui agli articoli 15 e 31 del ** l art 15 prevede espressamente la risarcibilitàdel danno anche non patrimoniale ai sensi dell art 2050 c c pereffetto del trattamento dei dati personali compreso il caso diviolazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti deidati art 11 del * l art 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezzanel trattamento e nella custodia dei datiIn particolare possono rientrare nell ambito descritto dall art 5comma 3 del * gli strumenti di videosorveglianza idonei aidentificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini osuoni anche tramite registrazione oltre a sistemi di ripresainstallati nei pressi di immobili privati ed all interno di condomini eloro pertinenze quali posti auto e box con la precisazione che alfine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vitaprivata art 615 bis c p l´angolo visuale delle riprese deve esserecomunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui cheeffettuata il trattamento ad esempio antistanti l´accesso allapropria abitazione escludendo ogni forma di ripresa anche senzaregistrazione di immagini relativa ad aree comuni cortilipianerottoli scale garage comuni ovvero ad ambiti antistantil´abitazione di altri condomini come chiarito dallo stesso *nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 al par 6 1 “Trattamento di datipersonali per fini esclusivamente personali”3 3 5 Di contro nel caso di “Trattamento di dati personali perfini diversi da quelli esclusivamente personali” anche ad opera di unprivato par 6 2 del Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamentopuò essere effettuato solo ove sia stato espresso il consensopreventivo dell interessato art 23 del * oppure se ricorra unodei presupposti di liceità previsti dall art 24 del * in alternativaal consenso8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024In merito il * dopo avere preso atto che nel caso diData pubblicazione 19/03/2024impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire ilconsenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse deisistemi di rilevazione ha ritenuto di dare attuazione all istituto delbilanciamento di interessi art 24 comma 1 lett g del *procedendo all individuazione dei casi in cui la rilevazione delleimmagini con esclusione della diffusione può avvenire senzaconsenso qualora con le modalità stabilite nello stessoprovvedimento sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimointeresse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi diprova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto apossibili aggressioni furti rapine danneggiamenti atti divandalismo o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza dellavoro* il * ha distinto due ipotesi per le quali haescluso la necessità del consenso preventivo informato avendolett g del * I * con o senza registrazione delleimmagini Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concretesituazioni che giustificano l installazione a protezione delle personedella proprietà o del patrimonio aziendale * delleapparecchiature volte a riprendere con o senza registrazione delleimmagini aree esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite aparcheggi o a carico/scarico merci accessi uscite di emergenzaresta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalitàtali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente daproteggere evitando per quanto possibile la ripresa di luoghicircostanti e di particolari che non risultino rilevanti vie edificiesercizi commerciali istituzioni ecc9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 II * nelle aree condominiali comuni qualora iData pubblicazione 19/03/2024trattamenti siano effettuati dal condominio anche per il tramite dellarelativa amministrazione3 3 6 In sintesi per quanto interessa il presente procedimentoe in relazione alla normativa applicabile ratione temporis vaaffermato che In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l impiegodi sistemi di videosorveglianza il trattamento posto in essere adopera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceitàprevisti dal d lgs n 196/2003 il principio di necessità ed il principiodi proporzionalità La disciplina derogatoria di cui all art 5 comma 3 del d lgsn 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi divideosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito dapersona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione deidati entro un ambito operativo circoscritto in linea di massima e invia esemplificativa mediante strumenti di videosorveglianza idoneia identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati osistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all internodi condomini il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitatoai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata iltrattamento ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazioneescludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione diimmagini relativa ad aree comuni ad altri soggetti Il trattamento di dati personali mediante sistemi divideosorveglianza con o senza registrazione delle immagini per finidiversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato nelcaso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni chegiustificano l installazione a protezione delle persone della proprietào del patrimonio aziendale principio di necessità non richiede qualepresupposto di liceità il consenso informato dell interessato inquanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art 24 comma10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20241 lett g del d lgs n 196/2003 costituito dal provvedimento diData pubblicazione 19/03/2024bilanciamento degli interessi adottato dal * in data 8 aprile2010 par 6 2 2 1 resta fermo in osservanza del principio diproporzionalità che l utilizzo delle apparecchiature volte a riprenderearee esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite a parcheggi oa carico/scarico merci accessi uscite di emergenza deve essereeffettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´areaeffettivamente da proteggere evitando per quanto possibile laripresa di luoghi circostanti in uso a terzi o su cui terzi vantino dirittie di particolari che non risultino rilevanti vie edifici esercizicommerciali istituzioni ecc3 4 1 * nel caso in esame la circostanza che iltrattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato lezone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di suaproprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio ilcontroricorrente la sentenza impugnata è viziata per averefalsamente applicato il d lgs n 196/2003 e il Provvedimento emessodall * * in data 8 aprile 2010 e va cassata perchérettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell ambito del“Trattamento di dati personali per fini diversi da quelliesclusivamente personali” ma erroneamente ha ritenuto cherichiedesse il rilascio del preventivo consenso da partedell interessato3 4 2 In breve la Corte di appello dopo avere ricondottol attività contestata nell ambito della nozione di “trattamento” haritenuto applicabile al trattamento in questione la disciplina delconsenso informato ex art 23 del * e ha ravvisato in assenzadi tale consenso l illiceità del trattamento ritenuto invasivo inviolazione del diritto alla riservatezza del controricorrente* sulla scorta della premessa fattuale incontestatache il sistema di video sorveglianza insisteva su un area costituita dauna strada privata su cui concorrevano il diritto di proprietà11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024dell odierno ricorrente autore della video sorveglianza e la servitùData pubblicazione 19/03/2024di passaggio del controricorrente che di tale video sorveglianza siduole la Corte di appello ha dedotto che «l unico riferimento positivocivilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenutonell art 1122 ter c c … Da questa norma si trae una primaimportante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto realedi godimento debba esprimere il suo consenso quando un impiantodi videosorveglianza incida nella sua sfera privata » ed ha conclusoche l impianto non era stato legittimamente installato in assenza delconsenso del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sullearee rientranti nel loro ambito di ripresa3 4 3 Tale conclusione non può essere condivisa3 4 4 * tutto va osservato che non è calzante il richiamoalla disciplina di cui all art 1122 ter c c in materia di condominio peraltro introdotto dall art 7 comma 1 della legge n 220/2012 edentrato in vigore dal 18 giugno 2013 dopo i fatti in contestazionesulla scorta della quale in via latamente ed inammissibilmenteanalogica la Corte di appello ha affermato fol 7 della sent impche «anche a prescindere dalla videoproiezione delle immagini sumonitor la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vietatiquando come nella fattispecie che occupa possono mettere a rischiola riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento quale è quella della servitùdi passaggio» ed ha ravvisato la necessità che «il titolare di un dirittoreale di godimento debba esprimere il suo consenso quando unimpianto di video sorveglianza incida nella sua sfera privata»Invero la circostanza che il diritto di proprietà dell odiernoricorrente e il diritto di servitù di passaggio dell odiernocontroricorrente insistano contemporaneamente sulla strada privatadi cui si discute non rende la fattispecie sussumibile nell ambitoapplicativo della disciplina civilistica dettata dagli artt 1117 e ssche concerne il “condominio negli edifici” e riguarda l esercizio dei12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle singoleData pubblicazione 19/03/2024unità immobiliari di unità immobiliari edifici o condomini di unitàimmobiliari Né risulta applicabile l art 1122 ter c c che disciplina ledelibere delle assemblee condominiali concernenti “l installazionesulle parti comuni dell edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse” posto che nel caso di specie non ricorre unafattispecie né di condominio né di assemblea condominiale e non sicontroverte sull installazione di impianti su “parti comunidell edificio”In proposito va rammentato che questa Corte ha già esclusol applicabilità analogica in materia di protezione dei dati personalidelle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questanon assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragionigià illustrate non essendo consentito il ricorso all analogia inmaterie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni Cass n14346/2012 e che tale arresto non è inciso né dall introduzionedell art 1122 ter c c né della adozione del Provvedimento del* dell 8 aprile 20103 4 5 Nel caso in esame l affermazione della illegittimità dellainstallazione del sistema di videosorveglianza — che si collocanell ambito di un trattamento di dati personali effettuato da unprivato per fini diversi da quelli esclusivamente personali — è errataperché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione delconsenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù dipassaggio sulle aree rientranti nell ambito di ripresa consenso chenel caso di specie non era richiesto in applicazione delprovvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottatodal * in data 8 aprile 2010 par 6 2 2 1* il vaglio di liceità della specifica attività di videosorveglianza messa in atto avrebbe dovuto riguardare la ricorrenzadegli altri requisiti già illustrati che è onere del titolare del13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024trattamento provare e all accertamento di essi dovrà procedere ilNumero di raccolta generale 7289/2024giudice del rinvio Data pubblicazione 19/03/2024Invero il trattamento di dati personali effettuato a mezzovideosorveglianza da un privato per fini diversi da quelliesclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza diconcrete situazioni che giustificano l installazione a protezione dellepersone della proprietà o del patrimonio aziendale principio dinecessità e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature voltea riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali dalimitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggereevitando per quanto possibile la ripresa di luoghi circostanti in usoa terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultinorilevanti principi di non eccedenza e di proporzionalitàLa Corte di appello in sede di rinvio in applicazione dei principiespressi dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato amezzo di videosorveglianza verificandone la liceità mediante lavalutazione di necessità e proporzionalità dello stesso alla luce deiprincipi prima illustrati che devono contraddistinguere in concretol attività di trattamento messa in atto4 In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso neisensi di cui in motivazione inammissibile il primo la sentenzaimpugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione per il riesame alla luce dei principi enunciati ela liquidazione delle spese anche del presente giudizioVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* DATI* CON* *Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7258/2023 R G proposto daD * * elettivamente domiciliato in * [OSCURATO:PERSONA] 222 * DIGITALE presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * come da procura speciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n119/2023 depositata il 13/01/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dalConsigliere * *RILEVATO CHEIn data 5 ottobre 2011 i germani * * e * e Di ** convennero innanzi al Tribunale di * D * *esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in * di* NA alla Via IX * n 31 confinante con l immobile diproprietà di D * *A parere degli attori D * * aveva installato sullafacciata esterna della propria abitazione un sistema divideosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistanteil cancello d ingresso della proprietà essi dedussero che taleinstallazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momentoche erano soliti percorrere la predetta via privata in forza del dirittodi servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed acarico del fondo di proprietà di D *Tanto premesso gli attori chiesero all adito Tribunale dicondannare D * * – che contestava l avverso dedottoalla rimozione e/o ricollocamento dell impianto nonché al pagamentoin loro favore della somma di euro 15 000 00= o alla diversa sommaritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danniIl Tribunale di * con sentenza n 1164/17 rigettò la domandadegli attoriLa Corte di appello di Napoli su impugnazione del solo ** ha riformato la prima decisione e ravvisato la violazione delladisciplina della tutela dei dati personali rilevando che l istallazione elo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senzala prestazione del preventivo consenso degli interessati ha disposto2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024la rimozione delle video camere ha accolto la domanda risarcitoriaData pubblicazione 19/03/2024e condannando D * in via equitativa nella misura di euro5 000 00= oltre interessi dalla domanda di primo grado* D * ha proposto ricorso con due mezzi illustraticon memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appellodi Napoli* * ha replicato con controricorso e memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione e principio di sinteticità degli atti processuali Ilricorrente deduce che l atto introduttivo del giudizio di appello erasproporzionato constando di novantacinque pagine a fronte di unasentenza di primo grado di sette pagine2 2 Il primo motivo è inammissibile2 3 Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolatadelimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnicacon riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di ritoNe consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige unaprecisa enunciazione di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche previste dall art 360 c p c deve essere rivolto allasentenza impugnata e la parte che ricorre che ha l onere dellaindicazione specifica dei motivi di impugnazione deve indicare conprecisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata atteso cheil singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata Cass n 16763/2002 Cassn 1479/2018 Cass n 6519/2019La censura in esame non concerne la sentenza impugnata mal atto di appello e ciò ne palesa l inammissibilità3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsaData pubblicazione 19/03/2024applicazione del d lgs 196/2003 di seguito anche il * e deiprovvedimenti a carattere generale emessi dall * * peril trattamento dei dati personali provvedimento 08 04 2010Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravamebasandosi su un interpretazione dell art 4 del d lgs 196/2003 comemodificato e rafforzato dal d lgs n 101/2018 entrato in vigore il19 09 2018 e quindi successivamente alla fattispecie di cui si trattainiziata solo giudizialmente nell anno 2011 applicando una normanon esistente all epoca dei fatti e di più ampio tenore e respiroAggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbepotuto essere applicata se fosse stato valutato un importanteelemento accertato incontrovertibilmente in sede di esame peritaledisposto dal Giudice di primo grado e cioè che le telecamere dallostesso collocate a tutela della propria abitazione avevanoesclusivamente un fine personale le immagini momentaneamenterilevate infatti non venivano conservate riprodotte a terzicomunicate o diffuse* che la Corte di Appello avrebbe dovuto escluderel applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei datipersonali d lgs n 196/2003 in un caso come questo in cui il“trattamento” è stato effettuato da persone fisiche per fini personalea meno che i dati non siano destinati a una comunicazionesistematica e/o alla diffusione3 2 Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto diragioneIn via preliminare è opportuno precisare che poiché si discute ditrattamento di dati personali avvenuto nell anno 2011 al caso inesame si applica il * in materia di protezione dei dati personali d lgs 30 giugno 2003 n 196 nella stesura anteriore alle modificheintrodotte con il d lgs 10 agosto 2018 n 101 di adeguamentodell ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024* Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 entrato inData pubblicazione 19/03/2024vigore il 25 maggio 2018 art 99 comma 2 del *Nel merito la decisione impugnata è immune da vizi laddovenell individuare la normativa applicabile ha affermato in riformadella prima decisione che l uso di sistemi di videosorveglianzadetermina il trattamento dei dati personali comportando la raccoltala registrazione la conservazione e in generale l utilizzo di immagini cfr art 4 comma 1 lett b del d lgs 196/2003 e può incidere sullariservatezza del domicilio la cui tutela ha copertura costituzionalenelle disposizioni degli artt 2 e 14 della Costituzione ed haindividuato la normativa di riferimento nel d lgs n 196/2003anteriore alle ricordate modifiche ma tale disciplina ha applicatofalsamente per le ragioni di seguito esposte3 3 1 Non può dubitarsi invero che l immagine di una personain sé considerata quando in qualche modo venga visualizzata oimpressa possa costituire “dato personale” ai sensi dell art 4 lettb del d lgs n 196/2003 Cass n 17440/2015 Cass n13663/2016 ed è decisivo ricordare in tal senso la previsionenell ambito del * privacy di una specifica norma art 134 inmateria di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del* per la protezione di dati personali tra le quali piùsignificative appaiono il “Provvedimento generale” in materia divideosorveglianza del 29 aprile 2004 1003482 sostituito poi dal“Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell 8 aprile 2010 1712680In tema di recente il * europeo per la protezione deidati * ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento deidati personali attraverso dispositivi video versione 2 0 ” in data 29gennaio 2020 a seguito dell entrata in vigore del regolamento UE2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 3 2 Come osservato dal * per il trattamento dei datiData pubblicazione 19/03/2024personali nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamento deidati personali effettuato mediante l uso di sistemi divideosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica alriguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema diprotezione dei dati personaliLa raccolta la registrazione la conservazione e in generalel utilizzo di immagini configurano anche autonomamenteconsiderate forme di trattamento di dati personali art 4 comma1 lett b del * È considerato dato personale infattiqualunque informazione relativa a persona fisica identificata oidentificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasialtra informazioneLa circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzataper molteplici fini meritevoli di perseguimento protezione eincolumità degli individui finalità di sicurezza ed ordine pubblicoprotezione della proprietà rilevazione e prevenzione delle infrazioniacquisizione di prove non esclude la necessità di garantire inparticolare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertàfondamentali rispetto al trattamento dei dati personali di guisa chela possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentitapurché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nellelibertà fondamentali degli interessatiIn particolare l installazione di sistemi di rilevazione delleimmagini deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina inmateria di protezione dei dati personali anche delle altre disposizionidell ordinamento applicabili quali tra le altre le vigenti normedell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecitenella vita privata sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblicisia quando vada ascritta a soggetti privatiInoltre è necessario6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 che il trattamento dei dati attraverso sistemi diData pubblicazione 19/03/2024videosorveglianza sia fondato su uno dei “presupposti di liceità” cheil * prevede espressamente per i soggetti pubblici svolgimentodi funzioni istituzionali artt 18 22 del * e per soggetti privatied enti pubblici economici es adempimento ad un obbligo di leggeprovvedimento del * di c d bilanciamento di interessiconsenso libero ed espresso ex artt 23 27 del * che sia rispettato il “principio di necessità” ex art 3 del *il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemiinformativi e di programmi informatici per ridurre al minimol utilizzazione di dati personali che l attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispettodel c d “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità diripresa e dislocazione degli apparecchi nonché nelle varie fasi deltrattamento che deve comportare comunque un trattamento di datipertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite art 11comma 1 lett d del *3 3 3 Ne consegue che a differenza di quanto sostiene ilricorrente l utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinarein relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delleimmagini un trattamento di dati personali quando può mettere arischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento e deve essere effettuato nelrispetto dei principi prima ricordati3 3 4 Va ulteriormente rimarcato tuttavia che la disciplina del* non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento didati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamentepersonali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente aterzi ovvero diffusi tanto è previsto dall art 5 comma 3 del *che si premura di sottolineare che anche in tale ipotesi resta fermal applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024necessaria l adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati diData pubblicazione 19/03/2024cui agli articoli 15 e 31 del ** l art 15 prevede espressamente la risarcibilitàdel danno anche non patrimoniale ai sensi dell art 2050 c c pereffetto del trattamento dei dati personali compreso il caso diviolazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti deidati art 11 del * l art 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezzanel trattamento e nella custodia dei datiIn particolare possono rientrare nell ambito descritto dall art 5comma 3 del * gli strumenti di videosorveglianza idonei aidentificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini osuoni anche tramite registrazione oltre a sistemi di ripresainstallati nei pressi di immobili privati ed all interno di condomini eloro pertinenze quali posti auto e box con la precisazione che alfine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vitaprivata art 615 bis c p l´angolo visuale delle riprese deve esserecomunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui cheeffettuata il trattamento ad esempio antistanti l´accesso allapropria abitazione escludendo ogni forma di ripresa anche senzaregistrazione di immagini relativa ad aree comuni cortilipianerottoli scale garage comuni ovvero ad ambiti antistantil´abitazione di altri condomini come chiarito dallo stesso *nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 al par 6 1 “Trattamento di datipersonali per fini esclusivamente personali”3 3 5 Di contro nel caso di “Trattamento di dati personali perfini diversi da quelli esclusivamente personali” anche ad opera di unprivato par 6 2 del Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamentopuò essere effettuato solo ove sia stato espresso il consensopreventivo dell interessato art 23 del * oppure se ricorra unodei presupposti di liceità previsti dall art 24 del * in alternativaal consenso8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024In merito il * dopo avere preso atto che nel caso diData pubblicazione 19/03/2024impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire ilconsenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse deisistemi di rilevazione ha ritenuto di dare attuazione all istituto delbilanciamento di interessi art 24 comma 1 lett g del *procedendo all individuazione dei casi in cui la rilevazione delleimmagini con esclusione della diffusione può avvenire senzaconsenso qualora con le modalità stabilite nello stessoprovvedimento sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimointeresse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi diprova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto apossibili aggressioni furti rapine danneggiamenti atti divandalismo o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza dellavoro* il * ha distinto due ipotesi per le quali haescluso la necessità del consenso preventivo informato avendolett g del * I * con o senza registrazione delleimmagini Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concretesituazioni che giustificano l installazione a protezione delle personedella proprietà o del patrimonio aziendale * delleapparecchiature volte a riprendere con o senza registrazione delleimmagini aree esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite aparcheggi o a carico/scarico merci accessi uscite di emergenzaresta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalitàtali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente daproteggere evitando per quanto possibile la ripresa di luoghicircostanti e di particolari che non risultino rilevanti vie edificiesercizi commerciali istituzioni ecc9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 II * nelle aree condominiali comuni qualora iData pubblicazione 19/03/2024trattamenti siano effettuati dal condominio anche per il tramite dellarelativa amministrazione3 3 6 In sintesi per quanto interessa il presente procedimentoe in relazione alla normativa applicabile ratione temporis vaaffermato che In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l impiegodi sistemi di videosorveglianza il trattamento posto in essere adopera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceitàprevisti dal d lgs n 196/2003 il principio di necessità ed il principiodi proporzionalità La disciplina derogatoria di cui all art 5 comma 3 del d lgsn 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi divideosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito dapersona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione deidati entro un ambito operativo circoscritto in linea di massima e invia esemplificativa mediante strumenti di videosorveglianza idoneia identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati osistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all internodi condomini il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitatoai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata iltrattamento ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazioneescludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione diimmagini relativa ad aree comuni ad altri soggetti Il trattamento di dati personali mediante sistemi divideosorveglianza con o senza registrazione delle immagini per finidiversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato nelcaso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni chegiustificano l installazione a protezione delle persone della proprietào del patrimonio aziendale principio di necessità non richiede qualepresupposto di liceità il consenso informato dell interessato inquanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art 24 comma10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20241 lett g del d lgs n 196/2003 costituito dal provvedimento diData pubblicazione 19/03/2024bilanciamento degli interessi adottato dal * in data 8 aprile2010 par 6 2 2 1 resta fermo in osservanza del principio diproporzionalità che l utilizzo delle apparecchiature volte a riprenderearee esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite a parcheggi oa carico/scarico merci accessi uscite di emergenza deve essereeffettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´areaeffettivamente da proteggere evitando per quanto possibile laripresa di luoghi circostanti in uso a terzi o su cui terzi vantino dirittie di particolari che non risultino rilevanti vie edifici esercizicommerciali istituzioni ecc3 4 1 * nel caso in esame la circostanza che iltrattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato lezone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di suaproprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio ilcontroricorrente la sentenza impugnata è viziata per averefalsamente applicato il d lgs n 196/2003 e il Provvedimento emessodall * * in data 8 aprile 2010 e va cassata perchérettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell ambito del“Trattamento di dati personali per fini diversi da quelliesclusivamente personali” ma erroneamente ha ritenuto cherichiedesse il rilascio del preventivo consenso da partedell interessato3 4 2 In breve la Corte di appello dopo avere ricondottol attività contestata nell ambito della nozione di “trattamento” haritenuto applicabile al trattamento in questione la disciplina delconsenso informato ex art 23 del * e ha ravvisato in assenzadi tale consenso l illiceità del trattamento ritenuto invasivo inviolazione del diritto alla riservatezza del controricorrente* sulla scorta della premessa fattuale incontestatache il sistema di video sorveglianza insisteva su un area costituita dauna strada privata su cui concorrevano il diritto di proprietà11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024dell odierno ricorrente autore della video sorveglianza e la servitùData pubblicazione 19/03/2024di passaggio del controricorrente che di tale video sorveglianza siduole la Corte di appello ha dedotto che «l unico riferimento positivocivilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenutonell art 1122 ter c c … Da questa norma si trae una primaimportante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto realedi godimento debba esprimere il suo consenso quando un impiantodi videosorveglianza incida nella sua sfera privata » ed ha conclusoche l impianto non era stato legittimamente installato in assenza delconsenso del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sullearee rientranti nel loro ambito di ripresa3 4 3 Tale conclusione non può essere condivisa3 4 4 * tutto va osservato che non è calzante il richiamoalla disciplina di cui all art 1122 ter c c in materia di condominio peraltro introdotto dall art 7 comma 1 della legge n 220/2012 edentrato in vigore dal 18 giugno 2013 dopo i fatti in contestazionesulla scorta della quale in via latamente ed inammissibilmenteanalogica la Corte di appello ha affermato fol 7 della sent impche «anche a prescindere dalla videoproiezione delle immagini sumonitor la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vietatiquando come nella fattispecie che occupa possono mettere a rischiola riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento quale è quella della servitùdi passaggio» ed ha ravvisato la necessità che «il titolare di un dirittoreale di godimento debba esprimere il suo consenso quando unimpianto di video sorveglianza incida nella sua sfera privata»Invero la circostanza che il diritto di proprietà dell odiernoricorrente e il diritto di servitù di passaggio dell odiernocontroricorrente insistano contemporaneamente sulla strada privatadi cui si discute non rende la fattispecie sussumibile nell ambitoapplicativo della disciplina civilistica dettata dagli artt 1117 e ssche concerne il “condominio negli edifici” e riguarda l esercizio dei12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle singoleData pubblicazione 19/03/2024unità immobiliari di unità immobiliari edifici o condomini di unitàimmobiliari Né risulta applicabile l art 1122 ter c c che disciplina ledelibere delle assemblee condominiali concernenti “l installazionesulle parti comuni dell edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse” posto che nel caso di specie non ricorre unafattispecie né di condominio né di assemblea condominiale e non sicontroverte sull installazione di impianti su “parti comunidell edificio”In proposito va rammentato che questa Corte ha già esclusol applicabilità analogica in materia di protezione dei dati personalidelle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questanon assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragionigià illustrate non essendo consentito il ricorso all analogia inmaterie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni Cass n14346/2012 e che tale arresto non è inciso né dall introduzionedell art 1122 ter c c né della adozione del Provvedimento del* dell 8 aprile 20103 4 5 Nel caso in esame l affermazione della illegittimità dellainstallazione del sistema di videosorveglianza — che si collocanell ambito di un trattamento di dati personali effettuato da unprivato per fini diversi da quelli esclusivamente personali — è errataperché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione delconsenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù dipassaggio sulle aree rientranti nell ambito di ripresa consenso chenel caso di specie non era richiesto in applicazione delprovvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottatodal * in data 8 aprile 2010 par 6 2 2 1* il vaglio di liceità della specifica attività di videosorveglianza messa in atto avrebbe dovuto riguardare la ricorrenzadegli altri requisiti già illustrati che è onere del titolare del13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024trattamento provare e all accertamento di essi dovrà procedere ilNumero di raccolta generale 7289/2024giudice del rinvio Data pubblicazione 19/03/2024Invero il trattamento di dati personali effettuato a mezzovideosorveglianza da un privato per fini diversi da quelliesclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza diconcrete situazioni che giustificano l installazione a protezione dellepersone della proprietà o del patrimonio aziendale principio dinecessità e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature voltea riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali dalimitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggereevitando per quanto possibile la ripresa di luoghi circostanti in usoa terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultinorilevanti principi di non eccedenza e di proporzionalitàLa Corte di appello in sede di rinvio in applicazione dei principiespressi dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato amezzo di videosorveglianza verificandone la liceità mediante lavalutazione di necessità e proporzionalità dello stesso alla luce deiprincipi prima illustrati che devono contraddistinguere in concretol attività di trattamento messa in atto4 In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso neisensi di cui in motivazione inammissibile il primo la sentenzaimpugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione per il riesame alla luce dei principi enunciati ela liquidazione delle spese anche del presente giudizioVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 P Q M * il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui inmotivazione inammissibile il primo ricorso14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024 * la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte diNumero di raccolta generale 7289/2024appello di Napoli in diversa composizione cui demDaatna dpuabb licadziio ne 19/03/2024provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 1° febbraio 2024Il Presidente15 di 15* *P Q M * il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui inmotivazione inammissibile il primo ricorso14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024 * la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte diNumero di raccolta generale 7289/2024appello di Napoli in diversa composizione cui demDaatna dpuabb licadziio ne 19/03/2024provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 1° febbraio 2024Il Presidente15 di 15* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* DATI* CON* *Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7258/2023 R G proposto daD * * elettivamente domiciliato in * [OSCURATO:PERSONA] 222 * DIGITALE presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * come da procura speciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n119/2023 depositata il 13/01/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dalConsigliere * *RILEVATO CHEIn data 5 ottobre 2011 i germani * * e * e Di ** convennero innanzi al Tribunale di * D * *esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in * di* NA alla Via IX * n 31 confinante con l immobile diproprietà di D * *A parere degli attori D * * aveva installato sullafacciata esterna della propria abitazione un sistema divideosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistanteil cancello d ingresso della proprietà essi dedussero che taleinstallazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momentoche erano soliti percorrere la predetta via privata in forza del dirittodi servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed acarico del fondo di proprietà di D *Tanto premesso gli attori chiesero all adito Tribunale dicondannare D * * – che contestava l avverso dedottoalla rimozione e/o ricollocamento dell impianto nonché al pagamentoin loro favore della somma di euro 15 000 00= o alla diversa sommaritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danniIl Tribunale di * con sentenza n 1164/17 rigettò la domandadegli attoriLa Corte di appello di Napoli su impugnazione del solo ** ha riformato la prima decisione e ravvisato la violazione delladisciplina della tutela dei dati personali rilevando che l istallazione elo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senzala prestazione del preventivo consenso degli interessati ha disposto2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024la rimozione delle video camere ha accolto la domanda risarcitoriaData pubblicazione 19/03/2024e condannando D * in via equitativa nella misura di euro5 000 00= oltre interessi dalla domanda di primo grado* D * ha proposto ricorso con due mezzi illustraticon memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appellodi Napoli* * ha replicato con controricorso e memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione e principio di sinteticità degli atti processuali Ilricorrente deduce che l atto introduttivo del giudizio di appello erasproporzionato constando di novantacinque pagine a fronte di unasentenza di primo grado di sette pagine2 2 Il primo motivo è inammissibile2 3 Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolatadelimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnicacon riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di ritoNe consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige unaprecisa enunciazione di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche previste dall art 360 c p c deve essere rivolto allasentenza impugnata e la parte che ricorre che ha l onere dellaindicazione specifica dei motivi di impugnazione deve indicare conprecisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata atteso cheil singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata Cass n 16763/2002 Cassn 1479/2018 Cass n 6519/2019La censura in esame non concerne la sentenza impugnata mal atto di appello e ciò ne palesa l inammissibilità3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsaData pubblicazione 19/03/2024applicazione del d lgs 196/2003 di seguito anche il * e deiprovvedimenti a carattere generale emessi dall * * peril trattamento dei dati personali provvedimento 08 04 2010Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravamebasandosi su un interpretazione dell art 4 del d lgs 196/2003 comemodificato e rafforzato dal d lgs n 101/2018 entrato in vigore il19 09 2018 e quindi successivamente alla fattispecie di cui si trattainiziata solo giudizialmente nell anno 2011 applicando una normanon esistente all epoca dei fatti e di più ampio tenore e respiroAggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbepotuto essere applicata se fosse stato valutato un importanteelemento accertato incontrovertibilmente in sede di esame peritaledisposto dal Giudice di primo grado e cioè che le telecamere dallostesso collocate a tutela della propria abitazione avevanoesclusivamente un fine personale le immagini momentaneamenterilevate infatti non venivano conservate riprodotte a terzicomunicate o diffuse* che la Corte di Appello avrebbe dovuto escluderel applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei datipersonali d lgs n 196/2003 in un caso come questo in cui il“trattamento” è stato effettuato da persone fisiche per fini personalea meno che i dati non siano destinati a una comunicazionesistematica e/o alla diffusione3 2 Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto diragioneIn via preliminare è opportuno precisare che poiché si discute ditrattamento di dati personali avvenuto nell anno 2011 al caso inesame si applica il * in materia di protezione dei dati personali d lgs 30 giugno 2003 n 196 nella stesura anteriore alle modificheintrodotte con il d lgs 10 agosto 2018 n 101 di adeguamentodell ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024* Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 entrato inData pubblicazione 19/03/2024vigore il 25 maggio 2018 art 99 comma 2 del *Nel merito la decisione impugnata è immune da vizi laddovenell individuare la normativa applicabile ha affermato in riformadella prima decisione che l uso di sistemi di videosorveglianzadetermina il trattamento dei dati personali comportando la raccoltala registrazione la conservazione e in generale l utilizzo di immagini cfr art 4 comma 1 lett b del d lgs 196/2003 e può incidere sullariservatezza del domicilio la cui tutela ha copertura costituzionalenelle disposizioni degli artt 2 e 14 della Costituzione ed haindividuato la normativa di riferimento nel d lgs n 196/2003anteriore alle ricordate modifiche ma tale disciplina ha applicatofalsamente per le ragioni di seguito esposte3 3 1 Non può dubitarsi invero che l immagine di una personain sé considerata quando in qualche modo venga visualizzata oimpressa possa costituire “dato personale” ai sensi dell art 4 lettb del d lgs n 196/2003 Cass n 17440/2015 Cass n13663/2016 ed è decisivo ricordare in tal senso la previsionenell ambito del * privacy di una specifica norma art 134 inmateria di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del* per la protezione di dati personali tra le quali piùsignificative appaiono il “Provvedimento generale” in materia divideosorveglianza del 29 aprile 2004 1003482 sostituito poi dal“Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell 8 aprile 2010 1712680In tema di recente il * europeo per la protezione deidati * ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento deidati personali attraverso dispositivi video versione 2 0 ” in data 29gennaio 2020 a seguito dell entrata in vigore del regolamento UE2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 3 2 Come osservato dal * per il trattamento dei datiData pubblicazione 19/03/2024personali nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamento deidati personali effettuato mediante l uso di sistemi divideosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica alriguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema diprotezione dei dati personaliLa raccolta la registrazione la conservazione e in generalel utilizzo di immagini configurano anche autonomamenteconsiderate forme di trattamento di dati personali art 4 comma1 lett b del * È considerato dato personale infattiqualunque informazione relativa a persona fisica identificata oidentificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasialtra informazioneLa circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzataper molteplici fini meritevoli di perseguimento protezione eincolumità degli individui finalità di sicurezza ed ordine pubblicoprotezione della proprietà rilevazione e prevenzione delle infrazioniacquisizione di prove non esclude la necessità di garantire inparticolare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertàfondamentali rispetto al trattamento dei dati personali di guisa chela possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentitapurché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nellelibertà fondamentali degli interessatiIn particolare l installazione di sistemi di rilevazione delleimmagini deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina inmateria di protezione dei dati personali anche delle altre disposizionidell ordinamento applicabili quali tra le altre le vigenti normedell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecitenella vita privata sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblicisia quando vada ascritta a soggetti privatiInoltre è necessario6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 che il trattamento dei dati attraverso sistemi diData pubblicazione 19/03/2024videosorveglianza sia fondato su uno dei “presupposti di liceità” cheil * prevede espressamente per i soggetti pubblici svolgimentodi funzioni istituzionali artt 18 22 del * e per soggetti privatied enti pubblici economici es adempimento ad un obbligo di leggeprovvedimento del * di c d bilanciamento di interessiconsenso libero ed espresso ex artt 23 27 del * che sia rispettato il “principio di necessità” ex art 3 del *il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemiinformativi e di programmi informatici per ridurre al minimol utilizzazione di dati personali che l attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispettodel c d “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità diripresa e dislocazione degli apparecchi nonché nelle varie fasi deltrattamento che deve comportare comunque un trattamento di datipertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite art 11comma 1 lett d del *3 3 3 Ne consegue che a differenza di quanto sostiene ilricorrente l utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinarein relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delleimmagini un trattamento di dati personali quando può mettere arischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento e deve essere effettuato nelrispetto dei principi prima ricordati3 3 4 Va ulteriormente rimarcato tuttavia che la disciplina del* non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento didati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamentepersonali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente aterzi ovvero diffusi tanto è previsto dall art 5 comma 3 del *che si premura di sottolineare che anche in tale ipotesi resta fermal applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024necessaria l adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati diData pubblicazione 19/03/2024cui agli articoli 15 e 31 del ** l art 15 prevede espressamente la risarcibilitàdel danno anche non patrimoniale ai sensi dell art 2050 c c pereffetto del trattamento dei dati personali compreso il caso diviolazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti deidati art 11 del * l art 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezzanel trattamento e nella custodia dei datiIn particolare possono rientrare nell ambito descritto dall art 5comma 3 del * gli strumenti di videosorveglianza idonei aidentificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini osuoni anche tramite registrazione oltre a sistemi di ripresainstallati nei pressi di immobili privati ed all interno di condomini eloro pertinenze quali posti auto e box con la precisazione che alfine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vitaprivata art 615 bis c p l´angolo visuale delle riprese deve esserecomunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui cheeffettuata il trattamento ad esempio antistanti l´accesso allapropria abitazione escludendo ogni forma di ripresa anche senzaregistrazione di immagini relativa ad aree comuni cortilipianerottoli scale garage comuni ovvero ad ambiti antistantil´abitazione di altri condomini come chiarito dallo stesso *nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 al par 6 1 “Trattamento di datipersonali per fini esclusivamente personali”3 3 5 Di contro nel caso di “Trattamento di dati personali perfini diversi da quelli esclusivamente personali” anche ad opera di unprivato par 6 2 del Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamentopuò essere effettuato solo ove sia stato espresso il consensopreventivo dell interessato art 23 del * oppure se ricorra unodei presupposti di liceità previsti dall art 24 del * in alternativaal consenso8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024In merito il * dopo avere preso atto che nel caso diData pubblicazione 19/03/2024impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire ilconsenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse deisistemi di rilevazione ha ritenuto di dare attuazione all istituto delbilanciamento di interessi art 24 comma 1 lett g del *procedendo all individuazione dei casi in cui la rilevazione delleimmagini con esclusione della diffusione può avvenire senzaconsenso qualora con le modalità stabilite nello stessoprovvedimento sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimointeresse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi diprova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto apossibili aggressioni furti rapine danneggiamenti atti divandalismo o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza dellavoro* il * ha distinto due ipotesi per le quali haescluso la necessità del consenso preventivo informato avendolett g del * I * con o senza registrazione delleimmagini Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concretesituazioni che giustificano l installazione a protezione delle personedella proprietà o del patrimonio aziendale * delleapparecchiature volte a riprendere con o senza registrazione delleimmagini aree esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite aparcheggi o a carico/scarico merci accessi uscite di emergenzaresta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalitàtali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente daproteggere evitando per quanto possibile la ripresa di luoghicircostanti e di particolari che non risultino rilevanti vie edificiesercizi commerciali istituzioni ecc9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 II * nelle aree condominiali comuni qualora iData pubblicazione 19/03/2024trattamenti siano effettuati dal condominio anche per il tramite dellarelativa amministrazione3 3 6 In sintesi per quanto interessa il presente procedimentoe in relazione alla normativa applicabile ratione temporis vaaffermato che In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l impiegodi sistemi di videosorveglianza il trattamento posto in essere adopera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceitàprevisti dal d lgs n 196/2003 il principio di necessità ed il principiodi proporzionalità La disciplina derogatoria di cui all art 5 comma 3 del d lgsn 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi divideosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito dapersona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione deidati entro un ambito operativo circoscritto in linea di massima e invia esemplificativa mediante strumenti di videosorveglianza idoneia identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati osistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all internodi condomini il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitatoai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata iltrattamento ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazioneescludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione diimmagini relativa ad aree comuni ad altri soggetti Il trattamento di dati personali mediante sistemi divideosorveglianza con o senza registrazione delle immagini per finidiversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato nelcaso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni chegiustificano l installazione a protezione delle persone della proprietào del patrimonio aziendale principio di necessità non richiede qualepresupposto di liceità il consenso informato dell interessato inquanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art 24 comma10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20241 lett g del d lgs n 196/2003 costituito dal provvedimento diData pubblicazione 19/03/2024bilanciamento degli interessi adottato dal * in data 8 aprile2010 par 6 2 2 1 resta fermo in osservanza del principio diproporzionalità che l utilizzo delle apparecchiature volte a riprenderearee esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite a parcheggi oa carico/scarico merci accessi uscite di emergenza deve essereeffettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´areaeffettivamente da proteggere evitando per quanto possibile laripresa di luoghi circostanti in uso a terzi o su cui terzi vantino dirittie di particolari che non risultino rilevanti vie edifici esercizicommerciali istituzioni ecc3 4 1 * nel caso in esame la circostanza che iltrattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato lezone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di suaproprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio ilcontroricorrente la sentenza impugnata è viziata per averefalsamente applicato il d lgs n 196/2003 e il Provvedimento emessodall * * in data 8 aprile 2010 e va cassata perchérettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell ambito del“Trattamento di dati personali per fini diversi da quelliesclusivamente personali” ma erroneamente ha ritenuto cherichiedesse il rilascio del preventivo consenso da partedell interessato3 4 2 In breve la Corte di appello dopo avere ricondottol attività contestata nell ambito della nozione di “trattamento” haritenuto applicabile al trattamento in questione la disciplina delconsenso informato ex art 23 del * e ha ravvisato in assenzadi tale consenso l illiceità del trattamento ritenuto invasivo inviolazione del diritto alla riservatezza del controricorrente* sulla scorta della premessa fattuale incontestatache il sistema di video sorveglianza insisteva su un area costituita dauna strada privata su cui concorrevano il diritto di proprietà11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024dell odierno ricorrente autore della video sorveglianza e la servitùData pubblicazione 19/03/2024di passaggio del controricorrente che di tale video sorveglianza siduole la Corte di appello ha dedotto che «l unico riferimento positivocivilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenutonell art 1122 ter c c … Da questa norma si trae una primaimportante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto realedi godimento debba esprimere il suo consenso quando un impiantodi videosorveglianza incida nella sua sfera privata » ed ha conclusoche l impianto non era stato legittimamente installato in assenza delconsenso del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sullearee rientranti nel loro ambito di ripresa3 4 3 Tale conclusione non può essere condivisa3 4 4 * tutto va osservato che non è calzante il richiamoalla disciplina di cui all art 1122 ter c c in materia di condominio peraltro introdotto dall art 7 comma 1 della legge n 220/2012 edentrato in vigore dal 18 giugno 2013 dopo i fatti in contestazionesulla scorta della quale in via latamente ed inammissibilmenteanalogica la Corte di appello ha affermato fol 7 della sent impche «anche a prescindere dalla videoproiezione delle immagini sumonitor la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vietatiquando come nella fattispecie che occupa possono mettere a rischiola riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento quale è quella della servitùdi passaggio» ed ha ravvisato la necessità che «il titolare di un dirittoreale di godimento debba esprimere il suo consenso quando unimpianto di video sorveglianza incida nella sua sfera privata»Invero la circostanza che il diritto di proprietà dell odiernoricorrente e il diritto di servitù di passaggio dell odiernocontroricorrente insistano contemporaneamente sulla strada privatadi cui si discute non rende la fattispecie sussumibile nell ambitoapplicativo della disciplina civilistica dettata dagli artt 1117 e ssche concerne il “condominio negli edifici” e riguarda l esercizio dei12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle singoleData pubblicazione 19/03/2024unità immobiliari di unità immobiliari edifici o condomini di unitàimmobiliari Né risulta applicabile l art 1122 ter c c che disciplina ledelibere delle assemblee condominiali concernenti “l installazionesulle parti comuni dell edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse” posto che nel caso di specie non ricorre unafattispecie né di condominio né di assemblea condominiale e non sicontroverte sull installazione di impianti su “parti comunidell edificio”In proposito va rammentato che questa Corte ha già esclusol applicabilità analogica in materia di protezione dei dati personalidelle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questanon assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragionigià illustrate non essendo consentito il ricorso all analogia inmaterie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni Cass n14346/2012 e che tale arresto non è inciso né dall introduzionedell art 1122 ter c c né della adozione del Provvedimento del* dell 8 aprile 20103 4 5 Nel caso in esame l affermazione della illegittimità dellainstallazione del sistema di videosorveglianza — che si collocanell ambito di un trattamento di dati personali effettuato da unprivato per fini diversi da quelli esclusivamente personali — è errataperché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione delconsenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù dipassaggio sulle aree rientranti nell ambito di ripresa consenso chenel caso di specie non era richiesto in applicazione delprovvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottatodal * in data 8 aprile 2010 par 6 2 2 1* il vaglio di liceità della specifica attività di videosorveglianza messa in atto avrebbe dovuto riguardare la ricorrenzadegli altri requisiti già illustrati che è onere del titolare del13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024trattamento provare e all accertamento di essi dovrà procedere ilNumero di raccolta generale 7289/2024giudice del rinvio Data pubblicazione 19/03/2024Invero il trattamento di dati personali effettuato a mezzovideosorveglianza da un privato per fini diversi da quelliesclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza diconcrete situazioni che giustificano l installazione a protezione dellepersone della proprietà o del patrimonio aziendale principio dinecessità e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature voltea riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali dalimitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggereevitando per quanto possibile la ripresa di luoghi circostanti in usoa terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultinorilevanti principi di non eccedenza e di proporzionalitàLa Corte di appello in sede di rinvio in applicazione dei principiespressi dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato amezzo di videosorveglianza verificandone la liceità mediante lavalutazione di necessità e proporzionalità dello stesso alla luce deiprincipi prima illustrati che devono contraddistinguere in concretol attività di trattamento messa in atto4 In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso neisensi di cui in motivazione inammissibile il primo la sentenzaimpugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione per il riesame alla luce dei principi enunciati ela liquidazione delle spese anche del presente giudizioVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024Data pubblicazione 19/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* DATI* CON* *Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7258/2023 R G proposto daD * * elettivamente domiciliato in * [OSCURATO:PERSONA] 222 * DIGITALE presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * che lorappresenta e difende unitamente all avvocato * * * come da procura speciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 controricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n119/2023 depositata il 13/01/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dalConsigliere * *RILEVATO CHEIn data 5 ottobre 2011 i germani * * e * e Di ** convennero innanzi al Tribunale di * D * *esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in * di* NA alla Via IX * n 31 confinante con l immobile diproprietà di D * *A parere degli attori D * * aveva installato sullafacciata esterna della propria abitazione un sistema divideosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistanteil cancello d ingresso della proprietà essi dedussero che taleinstallazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momentoche erano soliti percorrere la predetta via privata in forza del dirittodi servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo ed acarico del fondo di proprietà di D *Tanto premesso gli attori chiesero all adito Tribunale dicondannare D * * – che contestava l avverso dedottoalla rimozione e/o ricollocamento dell impianto nonché al pagamentoin loro favore della somma di euro 15 000 00= o alla diversa sommaritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danniIl Tribunale di * con sentenza n 1164/17 rigettò la domandadegli attoriLa Corte di appello di Napoli su impugnazione del solo ** ha riformato la prima decisione e ravvisato la violazione delladisciplina della tutela dei dati personali rilevando che l istallazione elo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senzala prestazione del preventivo consenso degli interessati ha disposto2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024la rimozione delle video camere ha accolto la domanda risarcitoriaData pubblicazione 19/03/2024e condannando D * in via equitativa nella misura di euro5 000 00= oltre interessi dalla domanda di primo grado* D * ha proposto ricorso con due mezzi illustraticon memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appellodi Napoli* * ha replicato con controricorso e memoriaÈ stata disposta la trattazione cameraleCONSIDERATO CHE2 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione e principio di sinteticità degli atti processuali Ilricorrente deduce che l atto introduttivo del giudizio di appello erasproporzionato constando di novantacinque pagine a fronte di unasentenza di primo grado di sette pagine2 2 Il primo motivo è inammissibile2 3 Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolatadelimitato e vincolato dai motivi di ricorso che assumono unafunzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnicacon riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di ritoNe consegue che il motivo del ricorso deve necessariamentepossedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige unaprecisa enunciazione di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche previste dall art 360 c p c deve essere rivolto allasentenza impugnata e la parte che ricorre che ha l onere dellaindicazione specifica dei motivi di impugnazione deve indicare conprecisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata atteso cheil singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata Cass n 16763/2002 Cassn 1479/2018 Cass n 6519/2019La censura in esame non concerne la sentenza impugnata mal atto di appello e ciò ne palesa l inammissibilità3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsaData pubblicazione 19/03/2024applicazione del d lgs 196/2003 di seguito anche il * e deiprovvedimenti a carattere generale emessi dall * * peril trattamento dei dati personali provvedimento 08 04 2010Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravamebasandosi su un interpretazione dell art 4 del d lgs 196/2003 comemodificato e rafforzato dal d lgs n 101/2018 entrato in vigore il19 09 2018 e quindi successivamente alla fattispecie di cui si trattainiziata solo giudizialmente nell anno 2011 applicando una normanon esistente all epoca dei fatti e di più ampio tenore e respiroAggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbepotuto essere applicata se fosse stato valutato un importanteelemento accertato incontrovertibilmente in sede di esame peritaledisposto dal Giudice di primo grado e cioè che le telecamere dallostesso collocate a tutela della propria abitazione avevanoesclusivamente un fine personale le immagini momentaneamenterilevate infatti non venivano conservate riprodotte a terzicomunicate o diffuse* che la Corte di Appello avrebbe dovuto escluderel applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei datipersonali d lgs n 196/2003 in un caso come questo in cui il“trattamento” è stato effettuato da persone fisiche per fini personalea meno che i dati non siano destinati a una comunicazionesistematica e/o alla diffusione3 2 Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto diragioneIn via preliminare è opportuno precisare che poiché si discute ditrattamento di dati personali avvenuto nell anno 2011 al caso inesame si applica il * in materia di protezione dei dati personali d lgs 30 giugno 2003 n 196 nella stesura anteriore alle modificheintrodotte con il d lgs 10 agosto 2018 n 101 di adeguamentodell ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024* Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 entrato inData pubblicazione 19/03/2024vigore il 25 maggio 2018 art 99 comma 2 del *Nel merito la decisione impugnata è immune da vizi laddovenell individuare la normativa applicabile ha affermato in riformadella prima decisione che l uso di sistemi di videosorveglianzadetermina il trattamento dei dati personali comportando la raccoltala registrazione la conservazione e in generale l utilizzo di immagini cfr art 4 comma 1 lett b del d lgs 196/2003 e può incidere sullariservatezza del domicilio la cui tutela ha copertura costituzionalenelle disposizioni degli artt 2 e 14 della Costituzione ed haindividuato la normativa di riferimento nel d lgs n 196/2003anteriore alle ricordate modifiche ma tale disciplina ha applicatofalsamente per le ragioni di seguito esposte3 3 1 Non può dubitarsi invero che l immagine di una personain sé considerata quando in qualche modo venga visualizzata oimpressa possa costituire “dato personale” ai sensi dell art 4 lettb del d lgs n 196/2003 Cass n 17440/2015 Cass n13663/2016 ed è decisivo ricordare in tal senso la previsionenell ambito del * privacy di una specifica norma art 134 inmateria di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del* per la protezione di dati personali tra le quali piùsignificative appaiono il “Provvedimento generale” in materia divideosorveglianza del 29 aprile 2004 1003482 sostituito poi dal“Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell 8 aprile 2010 1712680In tema di recente il * europeo per la protezione deidati * ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento deidati personali attraverso dispositivi video versione 2 0 ” in data 29gennaio 2020 a seguito dell entrata in vigore del regolamento UE2016/679 del * europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20243 3 2 Come osservato dal * per il trattamento dei datiData pubblicazione 19/03/2024personali nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamento deidati personali effettuato mediante l uso di sistemi divideosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica alriguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema diprotezione dei dati personaliLa raccolta la registrazione la conservazione e in generalel utilizzo di immagini configurano anche autonomamenteconsiderate forme di trattamento di dati personali art 4 comma1 lett b del * È considerato dato personale infattiqualunque informazione relativa a persona fisica identificata oidentificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasialtra informazioneLa circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzataper molteplici fini meritevoli di perseguimento protezione eincolumità degli individui finalità di sicurezza ed ordine pubblicoprotezione della proprietà rilevazione e prevenzione delle infrazioniacquisizione di prove non esclude la necessità di garantire inparticolare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertàfondamentali rispetto al trattamento dei dati personali di guisa chela possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consentitapurché ciò non determini un´ingerenza ingiustificata nei diritti e nellelibertà fondamentali degli interessatiIn particolare l installazione di sistemi di rilevazione delleimmagini deve avvenire nel rispetto oltre che della disciplina inmateria di protezione dei dati personali anche delle altre disposizionidell ordinamento applicabili quali tra le altre le vigenti normedell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecitenella vita privata sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblicisia quando vada ascritta a soggetti privatiInoltre è necessario6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 che il trattamento dei dati attraverso sistemi diData pubblicazione 19/03/2024videosorveglianza sia fondato su uno dei “presupposti di liceità” cheil * prevede espressamente per i soggetti pubblici svolgimentodi funzioni istituzionali artt 18 22 del * e per soggetti privatied enti pubblici economici es adempimento ad un obbligo di leggeprovvedimento del * di c d bilanciamento di interessiconsenso libero ed espresso ex artt 23 27 del * che sia rispettato il “principio di necessità” ex art 3 del *il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemiinformativi e di programmi informatici per ridurre al minimol utilizzazione di dati personali che l attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispettodel c d “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità diripresa e dislocazione degli apparecchi nonché nelle varie fasi deltrattamento che deve comportare comunque un trattamento di datipertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite art 11comma 1 lett d del *3 3 3 Ne consegue che a differenza di quanto sostiene ilricorrente l utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinarein relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delleimmagini un trattamento di dati personali quando può mettere arischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento e deve essere effettuato nelrispetto dei principi prima ricordati3 3 4 Va ulteriormente rimarcato tuttavia che la disciplina del* non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento didati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamentepersonali» qualora i dati non siano comunicati sistematicamente aterzi ovvero diffusi tanto è previsto dall art 5 comma 3 del *che si premura di sottolineare che anche in tale ipotesi resta fermal applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile e7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024necessaria l adozione di cautele a tutela della sicurezza dei dati diData pubblicazione 19/03/2024cui agli articoli 15 e 31 del ** l art 15 prevede espressamente la risarcibilitàdel danno anche non patrimoniale ai sensi dell art 2050 c c pereffetto del trattamento dei dati personali compreso il caso diviolazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti deidati art 11 del * l art 31 stabilisce ampi obblighi di sicurezzanel trattamento e nella custodia dei datiIn particolare possono rientrare nell ambito descritto dall art 5comma 3 del * gli strumenti di videosorveglianza idonei aidentificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini osuoni anche tramite registrazione oltre a sistemi di ripresainstallati nei pressi di immobili privati ed all interno di condomini eloro pertinenze quali posti auto e box con la precisazione che alfine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vitaprivata art 615 bis c p l´angolo visuale delle riprese deve esserecomunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui cheeffettuata il trattamento ad esempio antistanti l´accesso allapropria abitazione escludendo ogni forma di ripresa anche senzaregistrazione di immagini relativa ad aree comuni cortilipianerottoli scale garage comuni ovvero ad ambiti antistantil´abitazione di altri condomini come chiarito dallo stesso *nel Provvedimento dell 8 aprile 2010 al par 6 1 “Trattamento di datipersonali per fini esclusivamente personali”3 3 5 Di contro nel caso di “Trattamento di dati personali perfini diversi da quelli esclusivamente personali” anche ad opera di unprivato par 6 2 del Provvedimento dell 8 aprile 2010 il trattamentopuò essere effettuato solo ove sia stato espresso il consensopreventivo dell interessato art 23 del * oppure se ricorra unodei presupposti di liceità previsti dall art 24 del * in alternativaal consenso8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024In merito il * dopo avere preso atto che nel caso diData pubblicazione 19/03/2024impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire ilconsenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse deisistemi di rilevazione ha ritenuto di dare attuazione all istituto delbilanciamento di interessi art 24 comma 1 lett g del *procedendo all individuazione dei casi in cui la rilevazione delleimmagini con esclusione della diffusione può avvenire senzaconsenso qualora con le modalità stabilite nello stessoprovvedimento sia effettuata nell´intento di perseguire un legittimointeresse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi diprova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto apossibili aggressioni furti rapine danneggiamenti atti divandalismo o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza dellavoro* il * ha distinto due ipotesi per le quali haescluso la necessità del consenso preventivo informato avendolett g del * I * con o senza registrazione delleimmagini Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concretesituazioni che giustificano l installazione a protezione delle personedella proprietà o del patrimonio aziendale * delleapparecchiature volte a riprendere con o senza registrazione delleimmagini aree esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite aparcheggi o a carico/scarico merci accessi uscite di emergenzaresta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalitàtali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente daproteggere evitando per quanto possibile la ripresa di luoghicircostanti e di particolari che non risultino rilevanti vie edificiesercizi commerciali istituzioni ecc9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024 II * nelle aree condominiali comuni qualora iData pubblicazione 19/03/2024trattamenti siano effettuati dal condominio anche per il tramite dellarelativa amministrazione3 3 6 In sintesi per quanto interessa il presente procedimentoe in relazione alla normativa applicabile ratione temporis vaaffermato che In tema di tutela dei dati personali trattati mediante l impiegodi sistemi di videosorveglianza il trattamento posto in essere adopera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceitàprevisti dal d lgs n 196/2003 il principio di necessità ed il principiodi proporzionalità La disciplina derogatoria di cui all art 5 comma 3 del d lgsn 196/2003 è applicabile al trattamento dei dati mediante sistemi divideosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito dapersona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione deidati entro un ambito operativo circoscritto in linea di massima e invia esemplificativa mediante strumenti di videosorveglianza idoneia identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati osistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all internodi condomini il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitatoai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata iltrattamento ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazioneescludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione diimmagini relativa ad aree comuni ad altri soggetti Il trattamento di dati personali mediante sistemi divideosorveglianza con o senza registrazione delle immagini per finidiversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato nelcaso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni chegiustificano l installazione a protezione delle persone della proprietào del patrimonio aziendale principio di necessità non richiede qualepresupposto di liceità il consenso informato dell interessato inquanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art 24 comma10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/20241 lett g del d lgs n 196/2003 costituito dal provvedimento diData pubblicazione 19/03/2024bilanciamento degli interessi adottato dal * in data 8 aprile2010 par 6 2 2 1 resta fermo in osservanza del principio diproporzionalità che l utilizzo delle apparecchiature volte a riprenderearee esterne ad edifici e immobili perimetrali adibite a parcheggi oa carico/scarico merci accessi uscite di emergenza deve essereeffettuato con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´areaeffettivamente da proteggere evitando per quanto possibile laripresa di luoghi circostanti in uso a terzi o su cui terzi vantino dirittie di particolari che non risultino rilevanti vie edifici esercizicommerciali istituzioni ecc3 4 1 * nel caso in esame la circostanza che iltrattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato lezone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di suaproprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio ilcontroricorrente la sentenza impugnata è viziata per averefalsamente applicato il d lgs n 196/2003 e il Provvedimento emessodall * * in data 8 aprile 2010 e va cassata perchérettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell ambito del“Trattamento di dati personali per fini diversi da quelliesclusivamente personali” ma erroneamente ha ritenuto cherichiedesse il rilascio del preventivo consenso da partedell interessato3 4 2 In breve la Corte di appello dopo avere ricondottol attività contestata nell ambito della nozione di “trattamento” haritenuto applicabile al trattamento in questione la disciplina delconsenso informato ex art 23 del * e ha ravvisato in assenzadi tale consenso l illiceità del trattamento ritenuto invasivo inviolazione del diritto alla riservatezza del controricorrente* sulla scorta della premessa fattuale incontestatache il sistema di video sorveglianza insisteva su un area costituita dauna strada privata su cui concorrevano il diritto di proprietà11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024dell odierno ricorrente autore della video sorveglianza e la servitùData pubblicazione 19/03/2024di passaggio del controricorrente che di tale video sorveglianza siduole la Corte di appello ha dedotto che «l unico riferimento positivocivilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenutonell art 1122 ter c c … Da questa norma si trae una primaimportante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto realedi godimento debba esprimere il suo consenso quando un impiantodi videosorveglianza incida nella sua sfera privata » ed ha conclusoche l impianto non era stato legittimamente installato in assenza delconsenso del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sullearee rientranti nel loro ambito di ripresa3 4 3 Tale conclusione non può essere condivisa3 4 4 * tutto va osservato che non è calzante il richiamoalla disciplina di cui all art 1122 ter c c in materia di condominio peraltro introdotto dall art 7 comma 1 della legge n 220/2012 edentrato in vigore dal 18 giugno 2013 dopo i fatti in contestazionesulla scorta della quale in via latamente ed inammissibilmenteanalogica la Corte di appello ha affermato fol 7 della sent impche «anche a prescindere dalla videoproiezione delle immagini sumonitor la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vietatiquando come nella fattispecie che occupa possono mettere a rischiola riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridicasoggettiva riconosciuta dall ordinamento quale è quella della servitùdi passaggio» ed ha ravvisato la necessità che «il titolare di un dirittoreale di godimento debba esprimere il suo consenso quando unimpianto di video sorveglianza incida nella sua sfera privata»Invero la circostanza che il diritto di proprietà dell odiernoricorrente e il diritto di servitù di passaggio dell odiernocontroricorrente insistano contemporaneamente sulla strada privatadi cui si discute non rende la fattispecie sussumibile nell ambitoapplicativo della disciplina civilistica dettata dagli artt 1117 e ssche concerne il “condominio negli edifici” e riguarda l esercizio dei12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024Numero di raccolta generale 7289/2024diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle singoleData pubblicazione 19/03/2024unità immobiliari di unità immobiliari edifici o condomini di unitàimmobiliari Né risulta applicabile l art 1122 ter c c che disciplina ledelibere delle assemblee condominiali concernenti “l installazionesulle parti comuni dell edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse” posto che nel caso di specie non ricorre unafattispecie né di condominio né di assemblea condominiale e non sicontroverte sull installazione di impianti su “parti comunidell edificio”In proposito va rammentato che questa Corte ha già esclusol applicabilità analogica in materia di protezione dei dati personalidelle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questanon assimilabili – come quella delle servitù in esame per le ragionigià illustrate non essendo consentito il ricorso all analogia inmaterie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni Cass n14346/2012 e che tale arresto non è inciso né dall introduzionedell art 1122 ter c c né della adozione del Provvedimento del* dell 8 aprile 20103 4 5 Nel caso in esame l affermazione della illegittimità dellainstallazione del sistema di videosorveglianza — che si collocanell ambito di un trattamento di dati personali effettuato da unprivato per fini diversi da quelli esclusivamente personali — è errataperché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione delconsenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù dipassaggio sulle aree rientranti nell ambito di ripresa consenso chenel caso di specie non era richiesto in applicazione delprovvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottatodal * in data 8 aprile 2010 par 6 2 2 1* il vaglio di liceità della specifica attività di videosorveglianza messa in atto avrebbe dovuto riguardare la ricorrenzadegli altri requisiti già illustrati che è onere del titolare del13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024trattamento provare e all accertamento di essi dovrà procedere ilNumero di raccolta generale 7289/2024giudice del rinvio Data pubblicazione 19/03/2024Invero il trattamento di dati personali effettuato a mezzovideosorveglianza da un privato per fini diversi da quelliesclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza diconcrete situazioni che giustificano l installazione a protezione dellepersone della proprietà o del patrimonio aziendale principio dinecessità e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature voltea riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali dalimitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggereevitando per quanto possibile la ripresa di luoghi circostanti in usoa terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultinorilevanti principi di non eccedenza e di proporzionalitàLa Corte di appello in sede di rinvio in applicazione dei principiespressi dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato amezzo di videosorveglianza verificandone la liceità mediante lavalutazione di necessità e proporzionalità dello stesso alla luce deiprincipi prima illustrati che devono contraddistinguere in concretol attività di trattamento messa in atto4 In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso neisensi di cui in motivazione inammissibile il primo la sentenzaimpugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione per il riesame alla luce dei principi enunciati ela liquidazione delle spese anche del presente giudizioVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 P Q M * il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui inmotivazione inammissibile il primo ricorso14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024 * la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte diNumero di raccolta generale 7289/2024appello di Napoli in diversa composizione cui demDaatna dpuabb licadziio ne 19/03/2024provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 1° febbraio 2024Il Presidente15 di 15* *P Q M * il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui inmotivazione inammissibile il primo ricorso14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 7258/2023Numero sezionale 495/2024 * la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte diNumero di raccolta generale 7289/2024appello di Napoli in diversa composizione cui demDaatna dpuabb licadziio ne 19/03/2024provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il 1° febbraio 2024Il Presidente15 di 15* *
Sentenza Cassazione n. 07289/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris