CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio con inammissibilità del resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 5 maggio 2020 dal GIP presso il Tribunale di Taranto in relazione a diverse fattispecie di rapina ed estorsione aggravata. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Difetterebbe, a parere del ricorrente, alcuna motivazione in relazione alla entità della pena e alle ragioni per cui dovesse ritenersi infondata "la tesi difensiva" in particolare con riferimento al capo 2), non sarebbe stata ridotta la pena per effetto della esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma in relazione al capo 1), non si sarebbe tenuto conto di tale riduzione in relazione al "capo di imputazione riunito". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Va premesso che il mero e indiscriminato richiamo ai motivi di appello è illegittimo e la formulazione del motivo non permette di valutare in cosa si sostanzino le doglianze cui il giudice di secondo grado non avrebbe dato risposta. Non risultano peraltro proposti in sede di appello motivi in punto responsabilità. 3. Fondate sono le doglianze in ordine alla mancata motivazione in punto trattamento sanzionatorio. 3.1. Il calcolo della pena, del contesto della sentenza di primo grado, è così formulato: "pena di quattro anni sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa [così determinata, p.b. per il più grave reato di cui al capo 1), previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'alt 62 n. 4 c.p. equivalente = cinque anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa aumentata per continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi 2), 3), 5) ed al procedimento riunito di quattro mesi di reclusione e 100,00 euro di multa ed ancora di tre mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il delitto continuato di estorsione di cui al capo 4) e di un mese di reclusione 50,00 euro di multa con ciascuno dei residui reati contestati in tale ultimo capo, sino alla pena complessiva di sei anni nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa; pena diminuita ex art. 442 c.p.p. sino a concorrenza della pena finale sopra indicata". 3.2. Manca del tutto nel provvedimento di secondo grado una effettiva motivazione in punto trattamento sanzionatorio. A livello motivazionale, vi è da considerare che nel provvedimento impugnato è stata esclusa la sussistenza dell'unica aggravante dell'uso dell'arma contestata in relazione al capo 1) precedentemente ritenuto come fatto più grave, come precisato in sede di motivazione contestuale. Essendo stata concessa l'attenuante del danno di minima entità e non essendovi aggravanti residue in relazione al medesimo capo 1) che possano entrare in un giudizio di valenza, non poteva riproporsi, all'esito del secondo grado, lo stesso calcolo fatto nel primo. Proprio in conseguenza della esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma in relazione al capo 1), avrebbe anche dovuto considerarsi la possibilità che altre contestazioni - per cui residuava l'aggravante dell'arma (capo 5) ovvero l'aggravante dell'aver commesso il fatto con il volto travisato (capo 2) - potessero essere considerate più gravi, con le ovvie conseguenze in punto determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Tali considerazioni fondano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio in punto trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla con rinvio alla Corte di appello di Lecce limitatamente al trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità Così deci Roma, il 26 gennaio 202