CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 17142/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, la cui copia perimmagine conforme all’originale è allegata ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025Cacciavillani e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], le quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni di cancelleria agli indirizzi pec indicati.-controricorrente –Regione Veneto e Comune di Rosolina- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2586/2022,depositata in data 2 dicembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. AndreaPostiglione, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso el’inammissibilità del terzo motivo e l’accoglimento del secondo e del quartomotivo;udito per i ricorrenti, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Avv.udito per la controricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega scrittadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentava atto dicitazione nei confronti del Comune di Rosolina, dell’Agenzia deldemanio (ADD), del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) edella Regione Veneto, evidenziando di essere titolare dellaconcessione demaniale marittima ad uso turistico n. 8 “PiscinaEuropa”, rilasciata dal Comune.2 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025Sottolineava che tale concessione era proseguita nel tempo conproroghe disposte dalla normativa statale, sicché era valida fino al31/12/2033.In particolare, rilevava che i criteri di calcolo nelladeterminazione del canone annuale dal 2011 al 2015 non eranocorretti in quanto basati su di una superficie di calcolo errata e, inrelazione all’area pertinenziale destinata a piscina, su di un erratocoefficiente di calcolo.La società chiedeva dunque l’accertamento delle somme versatein eccesso, sia a titolo di canone che di imposta regionale, e lacondanna delle amministrazioni alle restituzioni di quantoindebitamente versato.2. Si costituiva il Comune di Rosolina chiedendo il rigetto delledomande attoree, precisando di non aver mai percepito alcun canonedemaniale, che veniva invece versato direttamente allo Stato.3. Si costituivano il MEF e l’ADD chiedendo il rigetto delladomanda e proponendo «domanda riconvenzionale di accertamentodel difetto di una valida concessione, con conseguente condanna diparte attrice al pagamento del triplo del canone ex legeastrattamente applicabile ai sensi dell’art. 8 della legge n. 494 del1993, stante l’incompatibilità della normativa […] che aveva dispostole proroghe alla concessione originaria con il diritto comunitario,chiedendo quindi la disapplicazione della suddetta normativa».4. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo il difetto digiurisdizione.5. Il tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2016 del 2019,dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributariocon riferimento alla domanda di restituzione dell’imposta regionale.3 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025Accertava poi il canone dovuto dall’attrice in relazione agli annidal 2011 al 2015, condannando il MEF alla restituzione della sommadi euro 52.570,01.Il tribunale reputava sussistente la propria giurisdizione sulladomanda riconvenzionale proposta dall’ADD e dal MEF «voltaall’accertamento del difetto di una valida concessione conconseguente condanna della parte attrice al triplo del canone […]risolvendosi in una domanda di accertamento di un’occupazione sinetitulo».Riteneva, comunque, che la domanda riconvenzionale svolta nonpotesse essere accolta in quanto i principi sanciti a livello europeonella sentenza della Corte di giustizia del 14/7/2016 «nontrova[vano] necessaria applicazione nel caso in esame in assenza dispecifiche allegazioni da parte dell’ADD e del MEF».6. Avverso tale sentenza proponevano appello l’ADD e il MEF,censurando, con il primo motivo di gravame, la sentenza di primecure «laddove non aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizionesulla domanda relativa alla perdita di efficacia e/o vigenza e/ovalidità della concessione».Con il secondo motivo rilevavano che «il rilievo transfrontalierodella concessione non avrebbe dovuto essere allegato e provatodall’amministrazione, ma dall’attore». Peraltro, anche nel caso in cuifosse accertata l’irrilevanza transfrontaliera della concessione,«comunque risultavano violati i principi posti a fondamento dellasentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2011».Con il terzo motivo, l’amministrazione si doleva della applicazionedella categoria OMI del terziario agli immobili oggetto di concessione,in quanto l’attività svolta dal concessionario «era qualificabile comeun’attività imprenditoriale lucrativa che utilizzava come diretto4 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025strumento di produzione del profitto gli immobili avuti inconcessione».6. La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame.Con riferimento al primo motivo di appello riteneva applicabile ilprincipio giurisprudenziale per cui, una volta che l’attore abbiaincardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombentenel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenzaper denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto,in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione;tale principio era applicabile anche verso chi avesse proposto ladomanda in via riconvenzionale.In relazione al secondo motivo, osservava che la Corte digiustizia, con sentenza del 14 luglio 2016 aveva dichiarato che l’art.12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2016/123/CE del 12/12/2006ostava alla normativa interna che prevedeva la proroga automaticadelle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative, dispostadall’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, «in assenza diqualsiasi procedura di selezione tra potenziali candidati, sempre neilimiti in cui tali concessioni presentino un interesse«transfrontaliero» certo.L’onere di allegare e provare l’esistenza di tali caratteristiche,come affermato correttamente dal primo giudice, gravava in capoalle amministrazioni che avevano proposto in via riconvenzionale ladomanda di accertamento della inesistenza e/o invalidità dellaconcessione fatta valere.Quanto al terzo motivo d’appello la Corte territoriale osservavache il canone richiesto era inerente ad un complesso turisticocomposto di due aree: la spiaggia, con annesse strutture di facilerimozione, e un fabbricato su due piani fuori terra, destinato a piscina5 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025con accessori a servizio della struttura. Tale immobile dovevarientrare tra le pertinenze demaniali destinate alle prestazioni diservizi, per cui l’attività esercitata era collocabile «nel settoreterziario», risultando corretto calcolare i canoni concessori conriferimento ai valori OMI per la tipologia di immobili a destinazione«terziaria, come indicato dal CTU».Non poteva confondersi il termine «attività commerciale» diispirazione civilistica, con la più circoscritta nozione di «destinazionecommerciale» riferita alla tipologia immobiliare OMI, relativa adimmobili adibiti alla sola attività commerciale in senso stretto.Precisava poi la Corte d’appello che «stante il rigetto dell’appellonon vengono in considerazione le nuove deduzioni, come taliinammissibili, svolte nelle note di udienza del 21/6/2022».7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneil MEF e l’ADD.8. Ha resistito con controricorso la società, depositando anchememoria scritta, nella quale ha rimarcato di avere rinunciato allaconcessione a far data dal 1° gennaio 2021.9. Sono rimasti intimati il Comune di Rosolina e la RegioneVeneto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 1, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degliarticoli 37 c.p.c. e dell’art. 133, lettera B), del d.lgs. 2/7/2010, n.104, nonché contestuale nullità del procedimento per violazionedell’art. 295 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».In particolare, dagli atti processuali emerge che la difesa erarialeha contestato in entrambi i gradi la giurisdizione del giudice ordinarioin favore di quella del giudice amministrativo sulla questione6 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025dell’inefficacia delle proroghe ex lege della concessione demaniale,per contrarietà all’ordinamento comunitario.Inoltre, la questione era stata sollevata «in via di eccezionepregiudiziale rispetto alla domanda attorea di quantificazione delcanone, la quale presuppone logicamente la sussistenza di unrapporto concessorio».Pertanto, l’amministrazione ha domandato «in viariconvenzionale la condanna della società al pagamentodell’indennità per occupazione sine titulo del bene demaniale, laquale è determinata quantitativamente in maniera diversa dalcanone di concessione», essendo illegittime le prorogheautomatiche.Il giudice d’appello, però, «anziché accogliere il motivo digravame sul difetto di giurisdizione e sospendere per l’effetto ilgiudizio in attesa della pronuncia del giudice amministrativosull’esistenza del rapporto concessorio, l’ha dichiarato inammissibile,perché il difetto di giurisdizione non può essere lamentato da coluiche ha formulato la domanda al giudice privo di giurisdizione».Per i ricorrenti, invece, non vi era altro modo perl’amministrazione di difendersi nel giudizio «se non formulandol’eccezione davanti al giudice presso il quale è stata incardinatadall’attore la domanda, presupponendo un fatto giuridico di cui ilconvenuto voglia contestare la sussistenza».Il principio della Corte d’appello, allora, pur condivisibile inastratto sarebbe «stato falsamente applicato alla presentefattispecie, nella quale l’amministrazione statale ha formulatoun’eccezione rispetto a un fatto costitutivo dell’azione attorea».Pertanto, «soltanto in via di eccezione le amministrazioniconvenute, per perseguire anzitutto il rigetto della domanda attorea,7 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025hanno contestato il fatto costitutivo della domanda consistente nellasussistenza della concessione».La Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la sospensione delgiudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentanola «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché contestuale violazionedel principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».L’onere di dimostrare che il bene demaniale marittimo sarebbe di«interesse transfrontaliero certo» dovrebbe gravare sulla societàIn realtà, secondo le sentenze dell’Adunanza plenaria delConsiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021, i beni demaniali marittimi confinalità turistico-ricreative devono, nella materia in questione,«essere valutati unitariamente e complessivamente senza potersiammettere un artificioso frazionamento del patrimonio costieronazionale, sicché per presunzione relativa ogni bene di tale speciedeve sottostare alle norme comunitarie a tutela della concorrenza,fermo restando che l’interessato può fornire la prova dell’irrilevanzadello specifico bene demaniale rispetto all’interessetransfrontaliero».Tra l’altro, sarebbe stata violata la norma sostanziale sullaripartizione dell’onere della prova, perché spetta all’attore fornire laprova dei fatti costitutivi della domanda, «tra cui l’esistenza dellaconcessione del cui canone tratta il giudizio e, quindi, circa la suavalidità, del rilevante dato di fatto consistente nell’interessetrasnazionale certo».3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della«violazione dell’art. 2195 c.c., in combinato disposto con l’art. 1,8 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025comma 251, n. 2.1., lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello ha erroneamente qualificato come terziaria,anziché commerciale, l’attività di gestione della piscina nellostabilimento balneare insistente sul demanio marittimo inconcessione, in violazione delle disposizioni indicate.In realtà, l’art. 2195 c.c., quanto alla «destinazionecommerciale» deve disciplinare la fattispecie, poiché è pacifico «chela ricorrente principale svolge, con i beni e sugli stessi, un’attivitàcommerciale, tale essendo, in base alla nozione civilistica quiinvocata, non solo quella di acquisto e rivendita di merci, bensì anchequella tipicamente svolta da parte attrice col servizio di piscina».4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», in quanto poiché gli appellati sono entrambiamministrazioni dello Stato, la Corte d’appello ha erroneamenteposto a loro carico il pagamento del doppio contributo unificato.5. Anzitutto, deve darsi atto che emerge dagli atti, esegnatamente dal controricorso della società, che è stata presentatain pendenza del giudizio d’appello la richiesta di condono di cui all’art.1, commi 732 e 733 della legge n. 147 del 2013.Si legge, infatti, pagina 6 del controricorso che la società «con lenote di udienza del 7 ottobre 2021 […] ha anche dedotto l’entrata invigore, in pendenza del giudizio di appello, dell’art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, e ha depositato documentazione attestantel’avvenuta tempestiva presentazione, da parte propria, dell’istanzaper accedere alla definizione di tutti i contenziosi pendenti (cfr. docc.1, 2 e 3 depositata il 7 ottobre 2021). In tale istanza, oltre che intutti gli atti processuali successivi alla presentazione (cfr. pp. 12 e9 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025seguenti della comparsa conclusionale depositata il 27 settembre2022), la società esponeva di aver già versato, a titolo di canonedemaniale e sempre con riserva di ripetizione, importi ben superioria quelli richiesti dall’art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 peraccedere alla definizione dei contenziosi, e chiedeva l’accertamentodel suo diritto alla restituzione dell’eccedenza».6. Ora è certo vero che, facendo qui applicazione di un indirizzoproveniente dalla giurisprudenza tributaria di questa Corte inrelazione, segnatamente, alla fattispecie del condono fiscale di cuiall’art. 15 della l. n. 289 del 2002, l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere che a ciò fa seguito integriuna eccezione in senso improprio, così che «l’insorgenza dellasuccitata fattispecie estintiva della pretesa fiscale per intervenutocondono può essere, inoltre, rilevata d’ufficio […] anche nel giudiziodi legittimità» (Cass., Sez. U., 27 gennaio 2016, n. 1518), ma a tantonon si può tuttavia procedere in questa sede atteso che la Corted’appello, rigettando l’appello, ha inteso anche precisare che «nonvengono in considerazione le nuove deduzioni, come taliinammissibili, svolte nelle note di udienza del 21/6/2022»,affermazione questa che è rimata impregiudicata in quanto non fattaoggetto di impugnazione delle parti.7. Deve procedersi, dunque, all’esame del merito del ricorso.8. Sebbene il primo motivo di ricorso sia rubricato conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. non si rende quinecessario evocare la riserva presente nell’art. 374, primo comma,c.p.c. secondo cui «tranne che nei casi di impugnazione delledecisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puòessere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione digiurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite»,giacché il motivo non pone una questione di giurisdizione, ma una10 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025questione di mero diritto processuale consistente nel chiedersi se,allorché il giudice di appello abbia ritenuto di dichiarare inammissibileil corrispondente motivo di gravame perché il difetto di giurisdizionenon può essere lamentato da colui che ha formulato la domanda algiudice privo di giurisdizione, abbia o meno pronunciato secundumius.8.1. Così rettamente posta, la questione ha già trovato rispostanella giurisprudenza di questa Corte nei termini enunciati dalla Cortedi merito.Si è, infatti, affermato, che in tema di giurisdizione, la parteconvenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale (o, nelprocesso amministrativo, ricorso incidentale), rimasta nonesaminata in quanto assorbita dal pieno rigetto nel merito delladomanda principale, non è legittimata a proporre appello incidentale,eventualmente in via condizionata, contro il capo implicito dellasentenza con cui il giudice adìto ha affermato la propria giurisdizione,in quanto tale parte, avendo a sua volta implicitamente invocato lagiurisdizione del medesimo giudice spiegando domandariconvenzionale, sul punto è risultata pienamente vittoriosa (Cass.,Sez. U., 4 marzo 2019, n. 6281; Cass., Sez. U., 24 settembre 2018,n. 22439). Principi, questi che sono stati ribaditi anche in ambitotributario, con riferimento all’applicazione dell’art. 1, commi 732 e733, della legge n. 147 del 2013, affermandosi che «secondo lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, l’attore che abbiaincardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombentenel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenzaper denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui presceltoin quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione(Cass., sez. 5, 3 maggio 2023, n. 11536, in motivazione; ove sirichiamano Cass., Sez. U., 21 luglio 2022, , n. 22841; Cass. Sez. U.,11 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/202528 gennaio 2021, n. 1918; Cass., Sez. U., 20 ottobre 2016, n.21260; Cass., Sez. U.., 19 gennaio 2017, n. 1309; Cass., Sez. U..,24 settembre 2018, n. 22439; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n.33685).Nella specie, è pacifico, che il MED e l’ADD abbiano presentatodomanda riconvenzionale invocando implicitamente la giurisdizionedel giudice ordinario (cfr. comparsa di costituzione in primo gradoritualmente trascritta in sede di ricorso «…i rinnovi fondati sul dirittodi insistenza, sia i “rinnovi” automatici disposti dal 2001, che lesuccessive norme di proroga siano incompatibili con il Trattato e lanormativa europea, e quindi avrebbero dovuto essere disapplicate,con la conseguenza che dovrà essere accertata la scadenza dellaconcessione già nel 1999, o in subordine nel 2003 o in subordine del2009 o in ulteriore subordine il 31/12/2014»); di qui la conseguenzaper cui «pieno e incondizionato passaggio al demanio, nella qualitàdi pertinenze demaniali marittime, di tutte le opere di difficilerimozione e l’occupazione di fatto del bene demaniale dopo lascadenza, e la necessità di applicare alla fattispecie l’art. 8 dellalegge 296/2006 e pertanto la triplicazione dell’importo dovuto perl’occupazione e l’utilizzo senza titolo del bene demaniale».Il motivo è quindi infondato.9. Il secondo motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato ilsecondo motivo di appello formulato da Agenzia del demanio e MEF,in quanto «l’onere di allegare e provare l’esistenza», nella specie, diun «interesse transfrontaliero certo» gravava «in capo alleamministrazioni che avevano proposto in via riconvenzionale ladomanda di accertamento della inesistenza/invalidità dellaconcessione fatta valere».12 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025Va chiarito che, sulla scorta della recente giurisprudenzacomunitaria (Corte giustizia UE, 20/4/2023, causa C-348/22,Ginosa, paragrafo 41), nonché di qualche pronuncia anche delgiudice amministrativo (Cons. Stato, 4/12/2023, n. 10455; ma vediper la continuità del requisito, ancora Cons. Stato, 20/05/2024, n.4479), l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non sembrapiù costituire condizione necessaria ai fini della necessità della garapubblica per il conseguimento delle concessioni.Ciò dovrebbe comportare di per sé l’accoglimento del secondomotivo di ricorso per cassazione.Tuttavia, la Corte non può esimersi dall’affrontare l’interferenzasulla controversia in esame della questione dello ius novorum nelfrattempo intervenuto.9.1. Deve premettersi che con un recente sentenza la Corte digiustizia dell’Unione europea (Corte giustizia UE del 5/6/2025, incausa C-464/24) ha affermato che l’art. 44 della direttiva2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che le concessionidemaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciateprima del 28 dicembre 2009, ma rinnovate successivamente a taledata, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.Nel nostro caso la concessione demaniale è stata rilasciata nel2004, ma è stata rinnovata successivamente nel 2009, sicché trovaapplicazione la direttiva 2006/123/CE.9.2. E’ bene allora riepilogare, anche a beneficio del giudice delrinvio, il quadro di riferimento.La prima pronuncia unionale che ha trattato la materia vaindividuata nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016,cause riunite C-458/14 e C-67/15 (Promo-impresa); si è ritenuto chel’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del parlamentoeuropeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel13 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a unamisura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, cheprevede la proroga automatica delle autorizzazioni demanialimarittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, inassenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.Allo stesso modo, l’art. 49 del TFUE deve essere interpretato nelsenso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui aiprocedimenti principali, che consente una proroga automatica delleconcessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interessetransfrontaliero certo.In motivazione, si è chiarito che quanto all’esistenza di uninteresse transfrontaliero certo, «occorre ricordare che quest’ultimodeve essere valutato sulla base di tutti i criteri rilevanti, qualil’importanza economica dell’appalto, il luogo della sua esecuzione ole sue caratteristiche tecniche, tenendo conto delle caratteristicheproprie dell’appalto in questione».10. Subito dopo sono intervenute due sentenze dell’AdunanzaPlenaria del Consiglio di Stato: n. 17 del 9 novembre 2021 e n. 18del 9 novembre 2021.Con la sentenza n. 17 del 2021, si è affermato che al fine dievitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe dauna decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni inessere, di tener conto dei tempi tecnici perché le Amministrazionipredispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicioche il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità aiprincipi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalitàturistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche inassenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre14 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativache dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe consideratasenza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamentodell'U.E.Con la sentenza n. 18 del 2021 dell’[OSCURATO:PERSONA] delConsiglio di Stato si è precisato che le norme legislative nazionali chehanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) laproroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalitàturistico-ricreative — compresa la moratoria introdotta incorrelazione con l' emergenza epidemiologica da Covid-19 dall' art.182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77 /2020 —sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l' art.49 TFUE e con l' art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme,pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dallapubblica amministrazione. Ancorché siano intervenuti atti di prorogarilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati inseguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formatooggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza diun diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attualiconcessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri diautotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute èdirettamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato iprovvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. Lanon applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essaprodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersitamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un attodichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata,infatti, anche il giudicato è comunque esposto all' incidenza dellesopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del15 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025rapporto. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economicoche deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata ditutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perchéle amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e,altresì, nell' auspicio che il legislatore intervenga a riordinare lamateria in conformità ai principi di derivazione europea, leconcessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in esserecontinuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermorestando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplinalegislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasieventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempointervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché incontrasto con le norme dell' ordinamento dell' U.E.11. Questa Corte, a sezioni unite, con riferimento alla sentenzan. 18 del 2021 dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato haritenuto che è ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., ilricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consigliodi Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenzialititolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimentoamministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutelagiurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate -nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'AdunanzaPlenaria n. 18 del 2021 che, chiamata a pronunciarsi su alcunequestioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delleconcessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibilel'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo,concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione – (Cass., Sez.U., 23 novembre 2023 n. 32559).12. Successivamente è intervenuta la sentenza della Corte digiustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 (Comune di Ginosa), la16 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025quale ha precisato che «l’art. 12, paragrafi 1 e 2 , di detta direttiva[2006/123] deve essere interpretato nel senso che esso non siapplica unicamente alle concessioni di occupazione del demaniomarittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo», inrisposta alla richiesta del giudice di rinvio il quale aveva chiesto setale articolo «debba essere interpretato nel senso che esso si applicaunicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimoche presentino un interesse transfrontaliero certo».Ha poi precisato la Corte di giustizia che «l’art. 12, paragrafo 1,della direttiva 2006/123 prescrive, in maniera incondizionata esufficientemente precisa, un contenuto di tutela minima a favore deicandidati potenziali […] Tale disposizione ha effetto diretto in quantovieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questiultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità opossano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione esenza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’unione o degli Statimembri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate disiffatte concessioni».Pertanto, tali obblighi «sono enunciati in modo incondizionato esufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioniproduttive di effetti diretti».Si è precisato, poi, che «l’obbligo di disapplicare le disposizioninazionali contrarie incombe ai giudici nazionali e alle autoritàamministrative, comprese quelle comunali».Anche in dottrina, in commento alla sentenza della Corte digiustizia del 20/4/2023, Comune di Ginosa, si è rimarcato che ladirettiva del 2006 non si applica soltanto alle concessioni dioccupazione del demanio marittimo che presentano un interessetransfrontaliero certo, ma le disposizioni di detta direttivacoinvolgono tutte le tipologie di concessioni balneari, a prescindere17 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo oche riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutticonfinati all’interno di un solo Stato membro.13. Peraltro, non può non tenersi conto delle nuove disposizioninormative intervenute, come pure delle successive pronunce, siadella Corte costituzionale, sia del giudice unionale, sia del giudiceamministrativo.13.2. Ed infatti, in precedenza l’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30/12/2009, n. 194, aveva eliminato il diritto di insistenza, maaveva prorogato comunque le concessioni esistenti fino al31/12/2015.A seguito di una prima procedura di infrazione nei confrontidell’Italia (n. 4908/2008), era intervenuto l’art. 34-duodecies,comma 1, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, il quale contenevauna nuova proroga al 31/12/2020.Nelle more della revisione e del riordino della materia, con l’art.24, comma 3-septies, del decreto-legge 24/6/2016, n. 113, si èammessa la validità delle concessioni in essere.Successivamente, l’art. 1, commi 682 e 683, della legge30/12/2018, n. 145, ha stabilito una nuova proroga generalizzata31/12/2033 (di 15 anni).Il 3/12/2020 è stata avviata la seconda procedura di infrazionedei confronti dell’Italia sul tema (n. 2020/4118).Con gli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato dellaconcorrenza (legge 5/8/2022, n. 118), dopo l’abrogazione dei commi682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 118 del 2022, si è riconosciuta laproroga tecnica della scadenza delle concessioni al 31/12/2023 salvoeccezioni.Solo in presenza di ragioni oggettive, tali da impedire laconclusione delle procedure di gara entro tale data, il legislatore ha18 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025consentito un ulteriore differimento del termine di scadenza delleconcessioni, per il tempo strettamente necessario e, comunque, nonoltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).L’art. 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022,n. 198, introdotto dalla legge di conversione 24/2/2023, n. 14, hafissato il termine ultimo al 31/12/2024, mentre l’art. 10-quater,comma 3, ha spostato al 31/12/2025 l’ulteriore possibilità didifferimento in caso di oggettive ragioni tali da impedire laconclusione tempestiva delle procedure selettive.13.3. La legge di conversione n. 14 del 24/2/2023 è statapromulgata dal Presidente della Repubblica con contestuale invio diuna lettera, in data 24/2/2023, ai presidenti delle due Camere delParlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; si èsottolineato che la nuova proroga delle concessioni demanialimarittime era in contrasto sia con il diritto UE, sia con le sentenzedell’[OSCURATO:PERSONA] sopra citate.13.4. Il Consiglio di Stato, con le sentenze 28/8/2023 n. 7992 e1/3/2023, n. 2192, ha affermato la possibilità di non applicare lenorme della legge n. 14 del 2023, proprio per violazione del diritto13.4.1. Va poi menzionata la sentenza della Corte costituzionalen. 109 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 36 della legge della regione Sicilia 22 febbraio 2023, n. 2, ilquale stabiliva nuovi termini in materia di concessioni demanialimarittime, fissando il nuovo termine del 3/4/2023 per lapresentazione delle domande di proroga delle concessioniPer la Corte costituzionale, dunque, devono essere applicatenorme dell’unione europea munite di efficacia diretta.19 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025Ed infatti, si è affermato che «il diritto dell’unione europeasottopone il rilascio del titolo autorizzativo a stringenti condizioni,all’ingresso nel mercato di riferimento», con il conseguente obbligodi provvedere alla disapplicazione della normativa nazionale.13.5. La Corte di giustizia UE, con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],causa C-598/22, ha ritenuto che l’art. 49 TFEU deve essereinterpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionalesecondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazionedel demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto diconcessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente,gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da essorealizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo dellaconcessione.Ha ribadito la Corte di giustizia UE che «il rinnovo di unaconcessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nellasuccessione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nellaperpetuazione o nella proroga del primo. Tale interpretazione èperaltro idonea a garantire che l’attribuzione di una concessionepossa avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale cheponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità».13.6. Di particolare interesse è la sentenza del Consiglio di Stato,20/5/2024, n. 4479, che segue alla riassunzione del giudizio dopo lapronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 32559 del 23/11/2023,che ha annullato la sentenza n. 18 del 9/11/2021 dell’AdunanzaPlenaria.Il Consiglio di Stato ha, dunque, chiarito la permanente efficaciadella sentenza n. 17 del 19/11/2021 dell’adunanza plenaria.Ha affermato che la direttiva 2006/123/CE ha effetti diretti, èself executing ed è immediatamente applicabile, sicché tutte le20 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono illegittime e devono essere disapplicate dalleamministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi,anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e nondiscriminatoria procedura selettiva.Dopo aver richiamato tutte le disposizioni nazionali che hannointrodotto e continua ad introdurre, «con una sistematica violazionedei diritti dell’unione», le proroghe delle concessioni demanialimarittime per finalità turistico-ricreative (art. 1, commi 682 e 683,della legge n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del decreto-leggen. 34 del 2020, convertito in legge n. 67 del 2020; art. 100, comma1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del2020; articoli 10-quater, comma 3 e 12, comma 6-sexies, deldecreto-legge n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n.14 del 2023 e l’art. 1, comma 8, della stessa legge n. 14 del 2023,che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 118 del2022; articoli 3 e 4, della legge 5/8/2022, n. 118; legge n. 14 del2023, art. 1, comma 8), il Consiglio di Stato ha ribadito che si èmantenuta la disciplina delle attuali concessioni balneari italianesenza termine, in contrasto con i richiamati principi dell’unione(Cons. Stato, sentenza n. 4479 del 2024).Ancorché, come detto, richiamando la più recente giurisprudenzaunionale, nonché la stessa pregressa giurisprudenza amministrativa,il requisito dell'interesse transfrontaliero certo non sembri piùcostituire condizione necessaria ai fini dell'indizione della gara, ilConsiglio di Stato ha qui, comunque, ritenuto utile ribadire chel’interesse transfrontaliero certo è «da presumersi finché non vengaaccertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta diuna valutazione completa della singola concessione» (paragrafo 20della sentenza n. 4479 del 2024). Ma ha anche chiosato che ove la21 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025risorsa sia oggettivamente scarsa – come accade in molte Regioni(cfr. paragrafo 17.7.) -, non vi è neppure la necessità di accertarel’interesse transfrontaliero certo (paragrafo 20.3.).Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto compatibile con il dirittodell’unione «la sola proroga tecnica», funzionale all’espletamentodella gara, prevista dall’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 118 del2022 nella sua originaria formulazione, prima delle modifichedeterminate e apportate dal decreto-legge n. 198 del 2022, dove èstato previsto il termine di efficacia delle concessioni al 31/12/2023.Si è anche sottolineato che compete al legislatore fissare leregole che presiedono allo svolgimento delle procedure competitive,come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 70del 2024.Si è però anche precisato che, pure nelle eccezionali ipotesi dirisorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interessetransfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il dirittonazionale impone in ogni caso di procedere all’indizione della gara.Non è però consentito, sul piano logico prima ancora checronologico, disporre una proroga tecnica finalizzata alla conclusionedi una procedura di gara che nemmeno sia stata avviata,quantomeno a livello programmatico, pur di fronte a vicendecontenziose e/o a difficoltà legate all’espletamento della procedurastessa.13.7. E' ancora utile riferire che il decreto-legge 16/9/2024, n.131, convertito con la legge 14/11/2024, n. 166, ha fissato lacessazione delle concessioni demaniali marittime al 30/9/2027 o, almassimo, al 31/3/2028, nel caso in cui non sia possibile concluderele procedure di selezione del concessionario entro la prima data, inaccordo con le istituzioni europee.22 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025In particolare, l’art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 118, comemodificato dall’art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 131, stabilisceal comma 1 che «[a]l fine di consentire l’ordinata programmazionedelle procedure di affidamento di cui all’art. 4 e il loro svolgimentonel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalitàstabilite dal medesimo art. 4, continuano ad avere efficacia fino al30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualorasuccessivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presentelegge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge di 14 agosto2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126: a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluvialiper l’esercizio dell’attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art.01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400».L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118 del 2022, comemodificata dal decreto-legge n. 131 del 2024, prevede anche che «ititolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delleturistico-ricreative in cui sono istallati manufatti amovibili […] ,possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando lacorresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazionedelle procedure selettive avviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, letteraa), n. 1.1.), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024,n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo disospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative».13.8. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4479 del 2024), a taleriguardo ha ritenuto di chiarire che tutte le proroghe delleconcessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative,anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo23 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapportoabbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo terminedi durata prima del 31 dicembre 2023, sono illegittime e devonoessere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anchecomunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di unatrasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.Ciò senza che gli Stati membri «dispongano di un qualsivogliamargine di discrezionalità» (Cons. Stato, sentenza n.4479 del 2024,paragrafo 15.5.), con la precisazione per cui «l’obbligo di disapplicarele disposizioni nazionali contrarie incom[be] ai giudici nazionali e alleautorità amministrative, comprese quelle comunali, senza che ciòpossa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore».Per la giurisprudenza amministrativa può considerarsicompatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga «tecnica»,funzionale allo svolgimento della gara (Cons. Stato, 4479/2024,paragrafo 25).14. Va, però chiarito che nella fattispecie in esame la società haprecisato nella memoria scritta del 6/5/2025 che «l’originariascadenza della concessione demaniale marittima n. 8/2004 era il 31dicembre 2009, e che la stessa ha fruito della proroga ex lege al 31dicembre 2020, disposta con d.l. n. 194/2009 come modificato dald.l. n. 221/2012», ammettendo espressamente che «il 31 dicembre2020 la società ha rinunciato alla concessione demaniale marittiman. 8/2004 a far data dal 1 ° gennaio 2021».Tale ammissione è stata ribadita nel corso dell’udienza pubblicadall’avvocato della società.È dunque pacifico che alla data in vigore della legge 5/8/2022,n. 118, la concessione demaniale della società non era più «inessere», non trovando applicazione il decreto legge 16 settembre2024, n. 131, che ha modificato l’art. 3 della legge n. 118 del 2022,24 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025che ha previsto il perdurare della efficacia fino al 30 settembre 2007delle concessioni demaniali marittime «in essere» alla data dellaentrata in vigore «della presente legge».14.1. Pertanto, risulta fondato il secondo motivo di ricorso percassazione, in quanto alle concessioni demaniali non più in esserealla data del 27/8/2022, data di entrata in vigore della legge n. 118del 2002 – come nella specie – va applicato, in base allagiurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenze 20/4/2023, incausa C-348/22, Comune di Ginosa; sentenza 14/7/2016, in causeriunite C-458/14 e C-67/15, Promimpresa), oltre che della Cortecostituzionale (sentenza n. 109 del 2024) e di quella del giudiceamministrativo (Cons. Stato, sez. VII, 20/5/2024, n. 4479), ilprincipio comunitario della necessità dell’espletamento della gara,non essendo consentito il rinnovo automatico e dovendosidisapplicare i relativi provvedimenti amministrativi.15. Il terzo motivo è inammissibile.15.1. Infatti, la Corte d’appello, con giudizio di merito, attraversol’esame delle risultanze istruttorie e delle conclusioni cui è pervenutoil CTU ha ritenuto corretto inserire l’attività esercitata dalla societànell’ambito del settore «terziario», pur facendo applicazione diquanto previsto «dal procedimento di calcolo stabilito dall’art. 1,comma 251, lett. B) 2.1. della legge 27.12.2006, n. 296».Ha evidenziato che non poteva trovare accoglimento laprospettazione delle amministrazioni che chiedevano che il canonefosse calcolato mediante l’adozione delle valutazioni OMI riferite agliimmobili a destinazione commerciale; tesi fondata sul presuppostoche il concessionario consegue un vantaggio economico dall’attività.La Corte territoriale ha ritenuto che tale impostazioneconfondesse «il termine attività commerciale di ispirazionecivilistica», con la più circoscritta nozione di destinazione25 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025commerciale riferita alla tipologia immobiliare OMI, relativa adimmobili adibiti alla sola attività commerciale in senso stretto.15.2. Peraltro, questa Corte, sia pure ai fini previdenziali,dovendosi decidere in ordine alla iscrizione dei gestori di impiantibalneari, tra le imprese artigiane oppure tra quelle commerciali, hareputato che debba essere attribuita decisività al «requisito dellaprevalenza di tali servizi, ovvero della loro accessorietà estrumentalità, rispetto ai servizi non commerciali, consistenti nellasistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzatureoccorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti».Pertanto, ha ritenuto questa Corte (Cass., sez. L, 27 maggio2003, n. 8439) che in presenza di un’attività di impresa con unapluralità di prestazioni, rispettivamente riconducibili negli schemidella locatio rei e locatio operis , l’individuazione di quelle principalie di quelle accessorie «necessariamente passa attraverso unavalutazione comparativa, che consideri il bene primario, sotto ilprofilo funzionale ed anche economico, offerto alla clientela».Si è chiarito, soprattutto, che «l’inclusione di una determinataproblema in questione, vale a dire non esclude che la stessa attivitàpossa essere espletata dall’imprenditore artigiano, dato che l’ampianozione di attività commerciale (v. ultimo comma del citato art. 2195c.c.) abbraccia anche le prestazioni di servizi diversi da quellicommerciali in senso stretto (servizi diversi che sono propri anchedell’azienda artigiana, se rispetti i ricordati limiti di dimensione)».Tale orientamento è stato successivamente confermato daquesta Corte. Si è, infatti, ritenuto, che ai fini dell'inquadramento -valido anche per il conseguente regime previdenziale edassistenziale - dell'attività di fornitura di servizi ed attrezzi daspiaggia nel settore artigianale o commerciale, l'inclusione26 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025dell'attività di esercizio di stabilimenti balneari tra quelle di naturacommerciale, operata dall'art. 29, primo comma, della legge n. 160del 1975 (che aveva sostituito l'art. 1 della legge n. 1397 del 1960),è venuta meno, a decorrere dal primo gennaio 1997, a seguito dellanuova disciplina introdotta dall'art. 1, Comma 203, della legge n.662 del 1996, che non contiene più detto specifico riferimento.Pertanto, la qualificazione della menzionata attività va effettuatain base al disposto dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, il qualerichiama, per l'individuazione delle attività ricomprese nel settoredell'artigianato, i requisiti stabiliti dalla legge 443/85: in caso dipluralità di attività esercitate, quelle tipicamente commerciali devonoessere solo strumentali ed accessorie rispetto a quelle artigianali; aifini previdenziali, quindi, ogni valutazione va effettuata in relazionealla natura dell'attività ritenuta prevalente.La Corte ha, dunque, confermato il decreto della Corte d'Appello,che aveva ritenuto il carattere artigianale dell'impresa, la qualesvolgeva altresì attività di somministrazione di alimenti e bevandemediante l'esercizio di un bar, rilevando che il valore delleelevato di quello dei beni strumentali utilizzati per l'eserciziodell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che il volumedi affari dichiarato per tale ultima attività, prevista nella licenza comerelativa al "Bagno", era notevolmente inferiore a quello riferibile allestrettamente collegata alla utilizzazione delle strutture aziendali perl'utilizzazione dell'arenile, avendo carattere stagionale ed essendocircoscritta alle ore diurne (Cass., sez. 1, 2 dicembre 2004, n. 22609;poi anche Cass., sez. 1, 18 marzo 2005, n. 5980, per la quale lalegittimità dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane deve essereverificata solo alla stregua dei criteri dettati dalla legge n. 443 del27 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/20251985, i quali consentono l’iscrizione anche alle imprese cheesercitano, oltre a quelle artigianali, attività tipicamente commerciali- come la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande -purché esse «siano solamente strumentalità ed accessorie»).15.3. Da ultimo questa Corte con ordinanza n. 16088 del7/6/2023 ha ritenuto – superando il principio della prevalenza dellatipologia di attività svolta - che la volontà espressa dal dato testualedell’art. 1, comma 251, n. 2, della legge n. 296 del 2006 è rivolta adindividuare in modo differenziato le modalità di determinazione delcanone, in ragione della diversa natura delle pertinenze, appuntoconnesse ad attività commerciali, terziarie, direzionali e diproduzione di beni e servizi.Si prendono in considerazione non soltanto la fascia, laaggregazione di zone omogenee, la tipologia edilizia, ma anche ladestinazione degli immobili all’interno della zona di riferimento.Tale precedente di questa Corte attiene, però, all’attività diristorazione e bar (in tal senso anche TAR Lazio, Sez. IV, 17/6/2024,n. 12245; TAR Lazio, sez. V-ter, 31/12/2024, n. 23845, che siriferisce a bar, cucina, tabaccheria e negozi; Cons. Stato, sez. VII,1/3/2023, n. 2137), quindi ad una ipotesi diversa da quella inoggetto, che attiene all’utilizzo di una piscina.15.4. Il giudizio di merito espresso dalla Corte di appello, che siè riferita proprio alla nuova disciplina del 2006, non può però esseresindacato in questa sede.Anche perché l’art. 1, comma 251, n. 2, della legge n. 296 del2006, laddove si sofferma sulle «concessioni comprensive dipertinenze demaniali marittime», prevede l’applicazione di uncriterio identico per «le pertinenze destinate ad attività commerciali,terziario-direzionali e di produzione e servizi», mentre i ricorrenti28 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025non chiariscono quali siano in concreto i diversi criteri di calcolo, checondurrebbero ad importi differenti.16. Il quarto motivo è fondato.Deve essere accolto, poi, il motivo di ricorso articolato dallaAgenzia delle dogane e dal MEF, in quanto erroneamente il giudice diappello ha dato atto che ricorrevano i presupposti per il «raddoppio»del contributo unificato con riferimento all’appello incidentaleproposto dalla ADD e dal MEF.Per questa Corte, in tema di raddoppio del contributo unificato acarico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione dellasussistenza del presupposto processuale per il versamentodell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può esserecondizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale,che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo contodi cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie osopravvenute, e del loro eventuale venir meno (Cass., Sez. U.., 20febbraio 2020, n. 4315).Ed infatti, nella specie, il «raddoppio» del contributo unificato nonpuò trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sonoesentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sulprocesso.17. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso; rigetta il primomotivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso;29 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12914/2023Numero sezionale 2041/2025Numero di raccolta generale 17142/2025Data pubblicazione 25/06/2025cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 maggio 2025Il relatore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Marco Marulli30 RG n. 12914/2023 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] errore mate-riale;Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Dott. [OSCURATO:PERSONA] V.A. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereC C [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteCron. n. 14909/2025OR DINANZA R.G.N. 11368/2017sul ricorso n. 14909/2025 r.g. proposto da:Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del demanio, in persona,rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati edifesi, per mandato ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato e pressola stessa per legge domiciliati a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, Comune di Rosolina, in persona del sindaco pro tempore, RegioneVeneto, in persona del Presidente pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 14909/2025, depositata il25/6/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1 RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/20261. La Corte di cassazione, con sentenza n. 17142/2025, del 25/6/2025, ha pronunciato sul ricorso presentato dal Ministero dell'econo-mia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio nei confronti delGruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del Comune di Rosolina e della RegioneVeneto.2. Il MEF e l'Agenzia del demanio hanno presentato istanza perla correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, apagina 1, riga 15 ed a pagina 29, riga 5, la Corte, per mero erroremateriale, ha scritto, in luogo di «Agenzia del demanio», la locuzione«Agenzia delle dogane».[OSCURATO:PERSONA]:1. L'istanza è fondata.Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dal Ministerodell'economia e delle finanze e dall'Agenzia del demanio e non dall'A-genzia delle dogane.Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di corre-zione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la mani-festazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimentoe si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espres-sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella reda-zione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi(Cass., 26/9/2011, n. 19601).2. Non si provvede sulle spese del giudizio.Per questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci-dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una2 RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14909/2025Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 17211/2026Data pubblicazione 01/06/2026situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i-potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio,si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n.29432).P.Q.M.Visti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., procede alla correzionedell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 17142/2025, depo-sitata il 25/6/2025, nel senso che là dove si legge, a pagina 1, riga15 ed a pagina 29, «Agenzia delle dogane», deve invece intendersie ritenersi per scritto «Agenzia del demanio».Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre-sente provvedimento sull'originale della sentenza.Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino3 RG n. 4964/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.