CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 25839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o2,) [OSCURATO:PERSONA] lc61202.A. 1. Con ordinanza in data la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai fatti oggetto delle sentenze pronunciate: 1) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto il 6/10/2015, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Taranto il 5/3/2015; 2) dalla Corte di appello di Lecce in data 29/5/2019, per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Taranto nel dicembre 2013 e nel gennaio 2014. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Solfrizzi, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione in fase di esecuzione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia obliterato la circostanza che si trattasse di reati della stessa indole, realizzati mediante condotte obiettivamente omogenee (cessione di cocaina), poste in essere durante un arco temporale ricompreso nella fisiologia del reato continuato, nel medesimo contesto spaziale (Taranto) e, soprattutto, nell'ambito della partecipazione dell'imputato a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti. 3. In data 22/2/2022 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] contenente motivi nuovi, con i quali si argomenta ulteriormente in ordine al ruolo di corriere svolto da Solfrizzi nell'ambito del sodalizio e, conseguentemente, circa la riferibilità dei reati oggetto di entrambe le sentenze al medesimo contesto associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha escluso, in maniera non manifestamente illogica, la sussistenza dell'invocata continuazione, rilevando l'ampio lasso di tempo intercorso tra gli episodi criminosi in questione (superiore a un anno) e il differente modus operandi delle singole condotte, atteso che il reato oggetto della sentenza sub 2) riguardava due fattispecie di cessione di cocaina commesse in un contesto organizzato, mentre quello oggetto della sentenza sub 1) concerneva la detenzione di un quantitativo di stupefacente del medesimo tipo, ma commesso a distanza di oltre un anno e contestato in forma monosoggettiva. In questo modo, il Giudice dell'esecuzione si è uniformato a una massima di comune esperienza secondo cui, in assenza di elementi di univoco significato, qui assenti, l'esistenza di un notevole iato temporale fra le violazioni rende massimamente improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. Una soluzione che nemmeno è posta in crisi dalla eventuale riferibilità dei reati al medesimo contesto associativo, che certo non consente di affermare, automaticamente, l'esistenza di una deliberazione unitaria rispetto a ipotesi di spaccio comunque riconducibili al programma criminoso del sodalizio, che avrebbe avuto bisogno, in ogni caso, di ulteriori e ben più pregnanti elementi di riscontro sul piano logico-fattuale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma