CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 21414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16644/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 15 OTTOBRE 1985, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 262-264, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 7817/2014 depositata il19/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 7817/21/2014 depositata in data 19/14/2014 e non notificata, la Commissione tributaria r egionale del Lazio dichiarava inammissibilisia il ricorso per revocazione proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e Riassicura zioni S.p.A. in l . c . a . avverso la sentenza n. 400/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che il ricorso per revocazione proposto,in via incidentale, dall’ Agenzia delle Entrate ; 1.1. giova premettere che in data 08/03/1985 l'Ufficio del registro notificava alla società contribuente gli atti di ingiunzione per omesso versamento della imposta sulle assicurazioni per gli anni 1981, 1983 e 1984, per un totale di lire 2.861.563.855 pari ad euro 1.477.874,39. La contribuente proponeva ricorso i nnanzi alla Commissione t ributaria p rovinciale di Roma , chiedendo l'annullamento dell’ingiunzione per illegittimità della pretesa erariale, assumendo che il contestato mancato pagamento era riconducibile alla distrazione delle somme, regolarmente versate all’ ufficio del Registro, da parte del cassiere Rag. Marrella successivamente sottoposto a procedimento penale per truffa unitamente ad un amministratore infedele della società, tale sig. [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio l'Ufficio che chiedeva il riget to del ricorsoe la conferma della pretesa impositiva in quanto le ingiunzioni in contestazione erano reiterative delle precedenti ingiunzioni già notificate e non impugnate. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria provinciale adita dichiarava inammissibile il ricors o i n quanto le ingiunzioni originarie non erano state impugnate tempestivamente dal la contribuente, con conseguente definitività dellapretesa, statuizione questa confermata dallaCommissione t ributaria r egionale d el Lazio con la sentenza n. 36/5/2005. Proposto ricorso per cassazione ad opera della società contribuente questa Corte, con la sentenza n. 21093/2011, accoglieva il primo motivo di ricorso con il quale si contestava la dichiarazione di tardività del ricors o e rinviava per la decisione nel merito. Riassunta la causa la Commissione t ributaria regionale, con lasentenza n. 400/01/2014, accoglieva parzialmente il ricorsostabilendo sospendersi la riscossione degli importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni sino alla condanna definitiva dei soggetti autori della condotta truffaldina e disponendone la cancellazione “in ipotesi di condanna definitiva di detti soggetti”; 2. con ricorso ex art. 395 cod. proc. civ., presentato in data 22/05/2014, la società contrib uente chiedeva la revocazione della sentenza da ultimo indicata nella parte in cui i giudici aveva no stabilito la sola sospensione degli importi a titolo di sanzionie non la cancellazione degli stessi, non avendo tenuto conto del fatto che il procedimentopenale in capo al Sig. [OSCURATO:PERSONA] era divenuto definitivo, avendo acquisito autorità di giudicato. L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto, per assenza dei presupposti di cui all’ art.395 cod. proc. civ.e proponeva, a sua volta, ricorso per revocazione in via incidentale, deducendo che il giudice di appello era incorso in un'errata percezione della realtà nella parte in cui aveva affermato che dovevano essere sospesi gli importi iscritti a ruolo, non trattandosi di iscrizioni a ruolo a titolo di sanzione, ma di tre avvisi di ingiunzione per il pagamento della imposta non versata; 3. laCommissione Tributaria Regionale con la suindicata sentenza n. 7817/21/2014, ritenuto che l’impugnazione in via principale andava astrattamente ricondottaalla fattispecie di cui al l’ art. 395 n. 4 cod. proc. civ., concernente l'ipotesi di una sentenza inficiata da un errore di fatto risultante dagli attio documenti della causa, fondato sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa oppurequando sia supposta l’ inesistenza di un fatto positivamente incontroverso, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto abbia costituito un punto controverso sui quale la sentenza s'era pronunciata, osservava che l’ irrevocabilità di siffatta condanna risultavamenzionata per la prima volta nel ricorso per revocazione, non sussistendo, quindi, alcun errore revocatorio. Precisava che, in ogni caso, dovevaescluder si che la vicend a giudiziaria del suddetto [OSCURATO:PERSONA] potesserivestire una qualche rilevanza ai fini in questione , una volta preso atto di come la sentenza, accogliendo sul punto l’ impugnazione, avesse escluso la debenza delle soprattasse e pene pecuniarie oggetto dell'ingiunzione, altresì osservando come il pagamento delle stesse, secondo le disposizioni della l. n. 423 del 1995, non fosse esigibile in pendenza del giudizio penale contro il professionista infedele, salvo, poi , l 'obbligo della revoca dell'ingiunzione ad avvenuto passaggio in giudicato dalla condanna. Assumeva, infine , che parimenti inammissibile era da ritenere l’istanza di revocazione proposta, in via incidental e, dall’ ufficio i n quanto l’asserito errore percettivo circa il titolo giustificativo della pretesa tributaria era, in ogni caso, ininfluente in ragione della obbligatoria revoca del provvedimento per effetto delle disposizioni di cui alla l. 423/1995 ed della intervenuta condanna definitiva del [OSCURATO:PERSONA]; 3. avverso tale ultima sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui l’ufficio resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale; 3.1. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale e l’ufficio ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo laIntereuropea [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. deduce , ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’ art. 64 d.lgs. 546/1992; 1.1. parte ricorrente assume che la Commissione regionale, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso per revocazione per difetto di autosufficienza e/o per mancata deduzione di fatto, aveva omesso di considerare che il ricorso “era certo ben fatto e correttamente incardinato avendo devoluto esattamente il fatto della definitiva riconosciuta responsabilità dei terzi nel mancato incasso da parte dell’ Ufficio del Registro all’ epoca dei tributi di che trattasi, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni”; 2. con il secondo motivo deduce, ex art. 360 , primo comma , n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 423/1995 e 6, terzo comma, d.lgs. 472/1997; 2.1 la società ricorrente osserva che non era dato comprendere per quale ragione i giudici avevano disposto la sospensione delle sanzioni anziché statuire la non debenza delle stesse in palese violazione delle suddette norme; 3. con il terzo motivo deduce, ex art. 360 primo comma n n. 3 e 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; 3.1. rileva che i giudici di merito non avevano considerato che erano state prodotte in atti le quietanze di pagamento rilasciate regolarmente dall’ ufficio del Registro di Roma a firma del cassiere Rag. Marrella, unici documenti idonei in ambito tributario a comprovare il pagamento di imposte e tasse; 4. l’ufficio, conil primo motivo del ricorso incidentale, lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.; 4.1. assume che la [OSCURATO:PERSONA], nel rilevare l’inammissibilità del motivo di impugnazione incidentale, non aveva considerato che era palese l’errore percettivo consistito nell’ avere ritenuto che l’atto impositivo fosse un’iscrizione a ruolo a titolo di sanzioni laddove, invece, si trattava di ingiunzioni di pagamento in relazione alle quali era stata effettuata la insinuazione al passivo della procedura liquidatoria; 5. conil secondo motivo deduce , ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 395 e 132 cod. proc. civ.; 5.1. osserva che i giudici di merito avevano erroneamente proceduto a qualificare il ricorso per revocazione della contribuente quale ipotesi di errore revocatorio ai sensi del n. 4) della detta disposizione sebbene gli elementi di offerti dalla contribuente non consentissero di operare una simile riqualificazione e chiede, in accoglimento del presente motivo che questa Corte, decidendo nel merito, dichiari inammissibile il ricorso per revocazione proposto da controparte; 6. il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate; 6.1. il primo motivo è inammissibile in quanto la società ricorrente muove delle contestazioni del tutto generiche inidonee ad inficiare le argomentazioni della Commissione tributaria regionale che, nell’ escludere la sussistenza di un errore revocatorio, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha osservato che le ragioni prospettate dalla parte (vale a dire il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già condannato in via definitiva) costituivanouna allegazione nuova dedotta per la prima volta nel giudizio di revocazione; 6.2. invero per giurisprudenza costante (ex multis Cass.10/06/2021, n. 16439) «L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza […] presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa»; 6.3. nel caso in esame, i giudici di merito, senza discostarsi dal principio di diritto sopra enunciato, hannoescluso che la pronuncia d’appello da revocare fosse scaturita da un errore di percezione circa il materiale probatorio allegato dalla contribuente a sopporto della propria linea difensiva ed hanno,invece, rilevato che il giudice a quo aveva provveduto alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze processuali mentre la parte, del tutto infondatamente, insiste sulla sussistenza di un errore percettivo dei giudici di merito chiaramente on configurabile; 6.4. il secondo ed il terzo motivo sono, all’ evidenza, inammissibili in quanto la ricorrente nel dedurre un errore di diritto circa la mancata pronunzia di “non debenza delle sanzioni irrogare a carico della società” nonché “l’omesso esame delle quietanze di pagamento dei tributi” fa riferimentoa profili che non risultano previamente dedotti nel giudizio di revocazione – in violazione del principio di c.d. autosufficienza - e, comunque, muove, nella sostanza, censure alla decisione di cui allasentenza n. 400/01/2014 non appellata, oggetto della domanda di revocazione, e non già relative alla sentenza impugnata in questa sede; 7. il ricorso incidentale è parimenti inammissibile; 7.1. in ordine al primo motivo – relativo all’ omesso rilievo dell’ errore percettivo consistito nel non considerare la effettiva natura degli atti impugnati (tre ingiunzioni di pagamento e non già tre iscrizioni a ruolo) – a parte la genericità della censura viziata per violazione del principio di c.d. autosufficienza, va osservato che ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte stessa. (Sez. 3- , Ordinanza n. 27387 del 19/09/2022, Rv. 665904 -01); 7.2. orbene l’ufficio si è limitato a rilevare, del tutto genericamente, che era stata evidenziata la “sostanziale inesigibilità della sentenza perché conseguente al citato errore di percezione di atti pacificamente acquisiti al giudizio”. Dallo stesso tenore della censura si evince l’insussistenza dell’interessead agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. il quale postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento. Dal momento che la sentenza oggetto di revocazione ha riguardato la non debenza di sanzioni , l’ufficio non aveva interesse ad impugnare la sentenza sul punto dedotto, prospettando, per altro, un profilo legato alla “inesigibilità” della sentenza privo di riscontro alcuno; 7.3. premesso, infine, che l’ ufficio, con il secondo motivo, chiede, nella sostanza, una conferma della statuizione di inammissibilità del ricorso per revocazione della contribuente sia pure per motivi diversi, alla luce della ragioni spiegate non può non considerarsi come unasoccombenza soltanto teorica nella fase di merito - che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragionidiverse da quelle prospettate - non fa sorgere l'interesse della stessa ad impugnare; 7.4. il dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità del ricorso incidentale va, dunque, confermato sia pure tenuto conto delle integrazioni argomentative che precedono; 8. le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tenuto conto della reciproca soccombenza; 8.1. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari