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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01823/2026

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 3 6 350 / 20 1 9 R.G. propost o da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 5344/05/2018, depositata in data 30 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto IRAP, IVA ed IRPEF 2007 - Art. 5 t.u.i.r. - Finanziamenti infruttiferi dei soci -Utili occulti

1. A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della società ‘[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].’, culminata nel PVC del 11 ottobre 2010, l’Agenzia delle entrate emetteva l’ avviso di accertamento n.

TKF021600530 nei confronti della società, con il quale accertava ricavi non contabilizzati per Euro 146.000,00 (pari a finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci nel 2007 ed indicati nel conto anticipi ) e determinava un maggior valore della produzione ai fini IRAP (chiedendo a tale titolo Euro 5.986,00) ed una maggior e IVA non versata pari ad Euro 29.200,00.

Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva gli avvis i di accertamento nn.

TKF021600533-4nei confronti rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i qualiveniva loro imputato, quali soci al 51%ed al 49% delle quote della società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior reddito accertato nei confronti della società.

La società e i soci proponevano separati ricorsi, avverso i rispettivi avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo che la provvista per gli anticipi derivava da un rimborso IVA ricevuto il 4 agosto 2006 dalla società per Euro 146.996,98.

Euro 123.000,00 erano stati attinti dai soci e riversati all’ente come anticipo, mentre i residui Euro 23.000,00 erano stati versati dalla socia [OSCURATO:PERSONA] con la provvista derivante dal proprio lavoro.

L’Agenzia si costituiva nei tre giudizi evidenziando che i contribuenti avevano dato solo la prova della restituzione di Euro 101.492,65 dalla società alla socia; di contro, alcuna dimostrazione dei versamenti successivi da parte dei soci era stata fornita, anzi la socia aveva negato, in sede di verifica, di aver versato alcuna somma alla società.

Con 3 separate sentenze la CTP accoglieva i ricorsi.

2. L’Ufficio interponevatre distinti gravam i alla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma.

La CTR, previa riunione, rigettava i gravami dell’Ufficio, rilevando come ‘l’annotazione contabile il sottoconto denominato “Soci c/ anticipi” di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, ancora da rimborsare nel 2007 non poteva essere considerata induttivamente sintomatica di maggior reddito imponibile sulla scorta della mera considerazione che i medesimi risultavano non proporzionati alla capacità reddituale dei soci’ (pag. 6 della sentenza).

La società, nel 2006, aveva ricevuto Euro 146.996,98 a titolo di rimborso IVA, e successivamente aveva restituito alla socia Euro 100.000,00.

Stante la sostanziale corrispondenza degli importi (del rimborso IVA e dell’asserito utile non dichiarato) la CTR riteneva che non potesse essere considerato ‘il rimborso IVA come reddito imponibile e per di più da tassare nell’esercizio successivo’ (pag. 7).

Delle due l’una: o i finanziamenti dei soci erano stati già rimborsati nel 2007 e le annotazioni contabili non erano state aggiornate;o nel 2007 i finanziamenti erano stati eseguiti dai soci con la provvista del rimborso IVA ricevuto l’anno prima, secondo un meccanismo ‘irregolare', ma inidoneo a comportare la rideterminazione del reddito imponibile nel 2007.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato a due motivi.

La socia resiste con controricorso.

Società e socio sono, invece, rimastiintimati.

In data 5 gennaio 2023 la controricorrente ha depositato la documentazione attestante la definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 legge 130/2022.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che la socia [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1 30 del 2022, con riferimento all’avviso di accertamento TKF021600534, allegando il pagamento dell’unica rata prevista in data 27 dicembre 2022.

2. Pertanto, può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, limitatamente alla posizione della stessa.

3. Le spese del presente grado, nel rapporto tra la socia e l’Ufficio, restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

4. Non avendo il socioGianni Lamante e la società aderito alla definizione ex lege130/2022, il giudizio prosegue limitatamente alla loroposizione.

5. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 61 comma 3 e 41 bis del dpr 600/73, 54 co. 5 dpr 633/72, 115 e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c.» per avere la CTR alternativamente affermato che le scritture contabili avrebbero potuto essere tenute in modo inattendibile o gli anticipi avrebbero potuto essere effettuati dai soci nel 2007 con la provvista derivante dal rimborso IVA, con un ragionamento privo di coerenza logica e supporto probatorio.

Sostiene l’Ufficio che il collegamento tra il rimborso IVA del 2006 ed i finanziamenti eseguiti dai soci l’anno seguente sarebbe affidato all’unico elemento suggestivo della coincidenza degli importi.

Inoltre, nessuna documentazione dei versamenti eseguiti dal socio era stata prodotta in giudizio e la socia aveva, invece, negato in sede di verifica di aver effettuato versamenti in favore della società.

In definitiva, il complesso degli elementi devoluti al giudice del merito è stato valutato in spregio delle norme indicate nella rubrica del motivo.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, sotto l’apparente violazione di legge, la doglianza, in realtà, sostiene un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale ed è, pertanto, inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass. 23/04/2024, n. 10928; in termini anche Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476: è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito).

Con un giudizio meritale che l’Agenzia pretende di sovvertire la CTR ha inferito, dall’esame di tutti gli elementi addotti dalle parti, la verosimiglianza dell’avvenuto versamento da parte dei soci con la provvista del rimborso IVA ricevuto dalla società nel 2006; nel far ciò il giudice di appello ha utilizzato un criterio ragionevole ed esposto con sufficiente coerenza logica (fondato prevalentemente sulla sostanziale coincidenza tra i due importi), come tale non ulteriormente scrutinabile in questa sede.

6. Con il secondo motivo (per mero errore materiale indicato con il n. 3 nell’intestazione) la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli articoli 41bis e 42 del d.p.r. 600/73, 7 L. 212/00» per avere la CTR affermato l’illegittimità dell’indicazione, negli avvisi impugnati, dell’art. 41-bis d.P.R. 600/1973.

Secondo l’Ufficio tale autonoma ratio decidendi sarebbe erronea in quanto la norma de qua disciplina l’accertamento parzia le, ovvero avente ad oggetto la rettifica di una sola posta contabile, ciò che nella specie sarebbe avvenuto (essendo stato recuperato a tassazione solo l’anticipo soci pari ad Euro 146.000,00).

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto censura un’autonoma ratio decidendi della pronuncia che, anche in caso di accoglimento della doglianza, resterebbe sorretta dall’altra ratio decidendi censurata col primo motivo.

7. In definitiva il ricorso proposto dall’Ufficio nei confronti della società e dell’altro socio va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese in mancanza di attività difensiva dei detti contribuenti.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5, l. 130/2022, limitatamente alla posizione della socia [OSCURATO:PERSONA]; dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 3 6 350 / 20 1 9 R.G. propost o da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 5344/05/2018, depositata in data 30 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto IRAP, IVA ed IRPEF 2007 - Art. 5 t.u.i.r. - Finanziamenti infruttiferi dei soci -Utili occulti 1. A seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della società ‘[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].’, culminata nel PVC del 11 ottobre 2010, l’Agenzia delle entrate emetteva l’ avviso di accertamento n. TKF021600530 nei confronti della società, con il quale accertava ricavi non contabilizzati per Euro 146.000,00 (pari a finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci nel 2007 ed indicati nel conto anticipi ) e determinava un maggior valore della produzione ai fini IRAP (chiedendo a tale titolo Euro 5.986,00) ed una maggior e IVA non versata pari ad Euro 29.200,00. Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva gli avvis i di accertamento nn. TKF021600533-4nei confronti rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i qualiveniva loro imputato, quali soci al 51%ed al 49% delle quote della società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2007, il maggior reddito accertato nei confronti della società. La società e i soci proponevano separati ricorsi, avverso i rispettivi avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo che la provvista per gli anticipi derivava da un rimborso IVA ricevuto il 4 agosto 2006 dalla società per Euro 146.996,98. Euro 123.000,00 erano stati attinti dai soci e riversati all’ente come anticipo, mentre i residui Euro 23.000,00 erano stati versati dalla socia [OSCURATO:PERSONA] con la provvista derivante dal proprio lavoro. L’Agenzia si costituiva nei tre giudizi evidenziando che i contribuenti avevano dato solo la prova della restituzione di Euro 101.492,65 dalla società alla socia; di contro, alcuna dimostrazione dei versamenti successivi da parte dei soci era stata fornita, anzi la socia aveva negato, in sede di verifica, di aver versato alcuna somma alla società. Con 3 separate sentenze la CTP accoglieva i ricorsi. 2. L’Ufficio interponevatre distinti gravam i alla Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma. La CTR, previa riunione, rigettava i gravami dell’Ufficio, rilevando come ‘l’annotazione contabile il sottoconto denominato “Soci c/ anticipi” di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, ancora da rimborsare nel 2007 non poteva essere considerata induttivamente sintomatica di maggior reddito imponibile sulla scorta della mera considerazione che i medesimi risultavano non proporzionati alla capacità reddituale dei soci’ (pag. 6 della sentenza). La società, nel 2006, aveva ricevuto Euro 146.996,98 a titolo di rimborso IVA, e successivamente aveva restituito alla socia Euro 100.000,00. Stante la sostanziale corrispondenza degli importi (del rimborso IVA e dell’asserito utile non dichiarato) la CTR riteneva che non potesse essere considerato ‘il rimborso IVA come reddito imponibile e per di più da tassare nell’esercizio successivo’ (pag. 7). Delle due l’una: o i finanziamenti dei soci erano stati già rimborsati nel 2007 e le annotazioni contabili non erano state aggiornate;o nel 2007 i finanziamenti erano stati eseguiti dai soci con la provvista del rimborso IVA ricevuto l’anno prima, secondo un meccanismo ‘irregolare', ma inidoneo a comportare la rideterminazione del reddito imponibile nel 2007. 3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato a due motivi. La socia resiste con controricorso. Società e socio sono, invece, rimastiintimati. In data 5 gennaio 2023 la controricorrente ha depositato la documentazione attestante la definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 legge 130/2022. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che la socia [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1 30 del 2022, con riferimento all’avviso di accertamento TKF021600534, allegando il pagamento dell’unica rata prevista in data 27 dicembre 2022. 2. Pertanto, può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, limitatamente alla posizione della stessa. 3. Le spese del presente grado, nel rapporto tra la socia e l’Ufficio, restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. 4. Non avendo il socioGianni Lamante e la società aderito alla definizione ex lege130/2022, il giudizio prosegue limitatamente alla loroposizione. 5. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 61 comma 3 e 41 bis del dpr 600/73, 54 co. 5 dpr 633/72, 115 e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c.» per avere la CTR alternativamente affermato che le scritture contabili avrebbero potuto essere tenute in modo inattendibile o gli anticipi avrebbero potuto essere effettuati dai soci nel 2007 con la provvista derivante dal rimborso IVA, con un ragionamento privo di coerenza logica e supporto probatorio. Sostiene l’Ufficio che il collegamento tra il rimborso IVA del 2006 ed i finanziamenti eseguiti dai soci l’anno seguente sarebbe affidato all’unico elemento suggestivo della coincidenza degli importi. Inoltre, nessuna documentazione dei versamenti eseguiti dal socio era stata prodotta in giudizio e la socia aveva, invece, negato in sede di verifica di aver effettuato versamenti in favore della società. In definitiva, il complesso degli elementi devoluti al giudice del merito è stato valutato in spregio delle norme indicate nella rubrica del motivo. 5.1. Il motivo è inammissibile. Invero, sotto l’apparente violazione di legge, la doglianza, in realtà, sostiene un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale ed è, pertanto, inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme(Cass. 23/04/2024, n. 10928; in termini anche Sez. U. 27/12/2019, n. 34476: è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito). Con un giudizio meritale che l’Agenzia pretende di sovvertire la CTR ha inferito, dall’esame di tutti gli elementi addotti dalle parti, la verosimiglianza dell’avvenuto versamento da parte dei soci con la provvista del rimborso IVA ricevuto dalla società nel 2006; nel far ciò il giudice di appello ha utilizzato un criterio ragionevole ed esposto con sufficiente coerenza logica (fondato prevalentemente sulla sostanziale coincidenza tra i due importi), come tale non ulteriormente scrutinabile in questa sede. 6. Con il secondo motivo (per mero errore materiale indicato con il n. 3 nell’intestazione) la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la «violazione e falsa applicazione degli articoli 41bis e 42 del d.p.r. 600/73, 7 L. 212/00» per avere la CTR affermato l’illegittimità dell’indicazione, negli avvisi impugnati, dell’art. 41-bis d.P.R. 600/1973. Secondo l’Ufficio tale autonoma ratio decidendi sarebbe erronea in quanto la norma de qua disciplina l’accertamento parzia le, ovvero avente ad oggetto la rettifica di una sola posta contabile, ciò che nella specie sarebbe avvenuto (essendo stato recuperato a tassazione solo l’anticipo soci pari ad Euro 146.000,00). 6.1. Il motivo è inammissibile in quanto censura un’autonoma ratio decidendi della pronuncia che, anche in caso di accoglimento della doglianza, resterebbe sorretta dall’altra ratio decidendi censurata col primo motivo. 7. In definitiva il ricorso proposto dall’Ufficio nei confronti della società e dell’altro socio va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto sulle spese in mancanza di attività difensiva dei detti contribuenti. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5, l. 130/2022, limitatamente alla posizione della socia [OSCURATO:PERSONA]; dich
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