CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 1965
Cassazione n. 38630/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato quella del Tribunale barese che lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di bancarotta semplice societaria documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata esclusione del reato ascritto relativamente all'elemento psicologico - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la 'tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n, 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, il motivo è aspecifico in quanto per un verso non si confronta con la ritenuta responsabilità colposa, come anche con il ruolo di amministratore di fatto, oltre che di diritto per un più breve periodo, dell'imputato, il quale non 'attacca' in modo specifico, denunciando travisamento della prova, la richiamata ammissione quanto al ruolo di procacciatore di finanziamenti per la società, al coinvolgimento nelle scelte strategiche della società, nell'attività commerciale e operativa (fol. quinto): elementi tutti che consentono senza aporie logiche alla Corte di appello di riconoscere la qualità di fatto in linea con il principio per cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534): nel caso in esame la motivazione è non manifestamente illogica e dunque il motivo non consentito; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato e generico. La gravità della condotta per la Corte di appello è consistita nell'occultamento di qualsiasi documento contabile (e non nella irregolare tenuta delle stesse) tale da determinare l'impossibilità per il curatore di accertare le cause del dissesto: si tratta di motivazione senza manifeste illogicità che integra quindi causa ostativa al riconoscimento dell'esimente. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito adeguata motivazione, inerente alla circostanza che l'imputato abbia oggettivamente impedito di conoscere le cause del dissesto, profilo con il quale il ricorso non si è affatto confrontato, riproponendo censure che contestano il ruolo di amministratore di fatto, delle quali si è letto in ordine al primo motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in da