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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22443/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione della responsabilità, sia alla qualificazione del fatto, sia alla mancata esclusione della recidiva valutata con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche applicate in grado di appello, sono inammissibili perché espressamente rinunciati dal difensore, in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena — come nel caso in esame ritenuto dalla Corte di merito e non contestato dal ricorrente -, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, Sentenza n. 46150 del 15/10/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282413); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione della responsabilità, sia alla qualificazione del fatto, sia alla mancata esclusione della recidiva valutata con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche applicate in grado di appello, sono inammissibili perché espressamente rinunciati dal difensore, in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena — come nel caso in esame ritenuto dalla Corte di merito e non contestato dal ricorrente -, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, Sentenza n. 46150 del 15/10/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282413); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 april
Sentenza Cassazione n. 22443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris