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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 24738/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2683/2020 R.G. proposto da : C.R.A.L.

R.C.S.

Mediagroup in persona del Presidente, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il C.R.A.L.

R.C.S.

Mediagroup e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della diffusione di un volantino lesivo della sua reputazione personale e professionale.

L’attrice espose che, nel periodo in cui prestava la propria attività di terapista shiatzu e di insegnante di yoga presso il C.R.A.L. convenuto, il signor Maiorano confezionava un volantino, poi divulgato nei locali dello stesso Circolo ricreativo, raffigurante una immagine di donna nuda, le cui sembianze richiamavano l’attrice stessa, in posizione erotica, con tacchi a spillo, con l’indicazione del nome e cognome, nonché degli orari, giorni e costi dell’attività lavorativa svolta.

Si costituì in giudizio la Fondazione convenuta C.R.A.L.

R.C.S.

Mediagroup, contestando la fondatezza della domanda, nonché deducendo l’erroneità della narrazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione.

Rimase, invece, contumace [OSCURATO:PERSONA].

La causa fu istruita mediante escussione della teste citata dall’attrice, [OSCURATO:PERSONA] ed interrogatorio formale del Presidente del C.R.A.L., [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4352/2019, accolse la domanda, condannando i convenuti al pagamento di Euro 10.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché alla rifusione di interessi legali e spese del giudizio in favore della Orlando.

2. La Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza n. 4114/2019, del 31 ottobre 2019, ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendo che esso non avesse ragionevole probabilità di essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in primo luogo, che, contrariamente a quanto asserito dal C.R.A.L. appellante, non assumeva alcun rilievo ai fini della valutazione della condotta lesiva, né ai fini della prescrizione dell’azione, la circostanza che il volantino risalisse al settembre 2014 e non, invece, al mese di marzo 2015, come sostenuto dalla Orlando.

In secondo luogo, il Giudice di Appello ha ritenuto che la lesione della reputazione fosse stata compiutamente provata nel giudizio di primo grado, sia sulla base delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] - che confermava la diffusione del volantino nei locali del Circolo - sia, per presunzioni, in considerazione del contenuto del volantino suddetto, dell’immagine in esso raffigurata e della sua divulgazione in un luogo in cui la Orlando era conosciuta, avendovi svolto attività lavorativa per un certo tempo.

3. Avverso tale ordinanza il C.R.A.L.

R.C.S.

Mediagroup propone ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la erronea valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente attribuito scarsa rilevanza all’inquadramento temporale dei fatti e, in particolare, alla data di confezionamento del volantino, elemento essenziale ai fini della decisione della controversia.

In particolare, secondo il ricorrente, la circostanza che la Orlando, in ogni scritto difensivo, dichiarava falsamente che la locandina fosse stata confezionata nel marzo 2015, anziché nel settembre 2014, come emerso dall’istruttoria di primo grado, assumerebbe rilevanza ai fini della valutazione della mala fede dell’attrice.

Sostiene infatti il ricorrente che l’attrice avrebbe posticipato volutamente l’episodio al mese di marzo 2015, non solo al fine di essere in termini per la denuncia per diffamazione, ma, inoltre, per rendere credibile la lamentata lesione alla reputazione.

Al contrario, la Orlando non sarebbe stata realmente lesa dal volantino, ma avrebbe strumentalizzato l’episodio scherzoso, al solo fine di ottenere un risarcimento ingiustificato dal C.R.A.L, in seguito alla risoluzione del rapporto di collaborazione, comunicata all’attrice nel giugno 2015.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di primo grado, nonostante l’attrice non abbia mai fornito la prova del danno lamentato.

Sostiene infatti il ricorrente che la Orlando, nei propri scritti difensivi, si sarebbe sempre limitata a narrare l’esistenza di un danno, senza che risultassero dai riscontri probatori o dalle allegazioni documentali concrete conseguenze pregiudizievoli del lamentato episodio.

La pronuncia impugnata risulterebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto corretto l’utilizzo di presunzioni semplici, potendo il giudice attribuire ad esse valore giuridico solo in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, carenti nel caso di specie. 5.Il ricorso è inammissibile..

In merito alla ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per sua natura interinale e non idonea a passare in giudicato, in quanto volta a "filtrare" preliminarmente il giudizio di appello, ove sia rilevata la manifesta infondatezza dei motivi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1914 del 2016, ne ha ammesso l'impugnabilità per soli vizi processuali suoi propri, laddove la Corte di merito abbia pronunciato al di fuori dei limiti processuali segnati dal giudizio di prognosi sfavorevole sull'impugnazione, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. civ., Sez III, 19/09/2019, n. 23334).

Nell'occasione è stato sancito che l'ordinanza della Corte di Appello, dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia statoutilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, come indicato nell'art. 348 ter c.p.c..

Tra queste vi sono le previsioni di cui agli artt. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, periodi 1 e 2, tra cui vi rientra, ad esempio,l'ipotesi in cui l'ordinanza d'inammissibilità sia pervenuta dopo la fase di trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sulle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (Cass. civ., sez.

III, 19/09/2019, n. 23334; Cass. Sez.

III, ordinanza 19333 del 20 luglio 2018), ovvero anche l'ipotesi in cui sia denunciato che il giudice non si sia pronunciato su un motivo, in violazione dell'art.112 c.p.c.

La ratio sottesa alla decisione delle Sezioni Unite è nel senso che la pronuncia di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali non attinenti ai motivi di impugnazione, con ordinanza resa quindi al di fuori degli schemi consentiti dall'art. 348 ter c.p.c., anche se nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per Cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dai casi normativamente previsti.

Nel caso in esame, essendosi il giudizio di appello concluso con un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta solo avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, non ricorrendo nella specie alcuno dei casi in cui le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1914/2016, hanno consentito il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza in esame.

Nella specie, parte ricorrente non prospetta, infatti, alcun "vizio proprio" dell’ordinanza di appello, deducibile come motivo di ricorso per Cassazione, ma piuttosto censure che avrebbe dovuto proporre avverso la sentenza di primo grado.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2683/2020 R.G. proposto da : C.R.A.L. R.C.S. Mediagroup in persona del Presidente, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il C.R.A.L. R.C.S. Mediagroup e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della diffusione di un volantino lesivo della sua reputazione personale e professionale. L’attrice espose che, nel periodo in cui prestava la propria attività di terapista shiatzu e di insegnante di yoga presso il C.R.A.L. convenuto, il signor Maiorano confezionava un volantino, poi divulgato nei locali dello stesso Circolo ricreativo, raffigurante una immagine di donna nuda, le cui sembianze richiamavano l’attrice stessa, in posizione erotica, con tacchi a spillo, con l’indicazione del nome e cognome, nonché degli orari, giorni e costi dell’attività lavorativa svolta. Si costituì in giudizio la Fondazione convenuta C.R.A.L. R.C.S. Mediagroup, contestando la fondatezza della domanda, nonché deducendo l’erroneità della narrazione dei fatti contenuta nell’atto di citazione. Rimase, invece, contumace [OSCURATO:PERSONA]. La causa fu istruita mediante escussione della teste citata dall’attrice, [OSCURATO:PERSONA] ed interrogatorio formale del Presidente del C.R.A.L., [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4352/2019, accolse la domanda, condannando i convenuti al pagamento di Euro 10.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché alla rifusione di interessi legali e spese del giudizio in favore della Orlando. 2. La Corte d’Appello di Milano, con l’ordinanza n. 4114/2019, del 31 ottobre 2019, ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendo che esso non avesse ragionevole probabilità di essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, in primo luogo, che, contrariamente a quanto asserito dal C.R.A.L. appellante, non assumeva alcun rilievo ai fini della valutazione della condotta lesiva, né ai fini della prescrizione dell’azione, la circostanza che il volantino risalisse al settembre 2014 e non, invece, al mese di marzo 2015, come sostenuto dalla Orlando. In secondo luogo, il Giudice di Appello ha ritenuto che la lesione della reputazione fosse stata compiutamente provata nel giudizio di primo grado, sia sulla base delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] - che confermava la diffusione del volantino nei locali del Circolo - sia, per presunzioni, in considerazione del contenuto del volantino suddetto, dell’immagine in esso raffigurata e della sua divulgazione in un luogo in cui la Orlando era conosciuta, avendovi svolto attività lavorativa per un certo tempo. 3. Avverso tale ordinanza il C.R.A.L. R.C.S. Mediagroup propone ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la erronea valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente attribuito scarsa rilevanza all’inquadramento temporale dei fatti e, in particolare, alla data di confezionamento del volantino, elemento essenziale ai fini della decisione della controversia. In particolare, secondo il ricorrente, la circostanza che la Orlando, in ogni scritto difensivo, dichiarava falsamente che la locandina fosse stata confezionata nel marzo 2015, anziché nel settembre 2014, come emerso dall’istruttoria di primo grado, assumerebbe rilevanza ai fini della valutazione della mala fede dell’attrice. Sostiene infatti il ricorrente che l’attrice avrebbe posticipato volutamente l’episodio al mese di marzo 2015, non solo al fine di essere in termini per la denuncia per diffamazione, ma, inoltre, per rendere credibile la lamentata lesione alla reputazione. Al contrario, la Orlando non sarebbe stata realmente lesa dal volantino, ma avrebbe strumentalizzato l’episodio scherzoso, al solo fine di ottenere un risarcimento ingiustificato dal C.R.A.L, in seguito alla risoluzione del rapporto di collaborazione, comunicata all’attrice nel giugno 2015. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di primo grado, nonostante l’attrice non abbia mai fornito la prova del danno lamentato. Sostiene infatti il ricorrente che la Orlando, nei propri scritti difensivi, si sarebbe sempre limitata a narrare l’esistenza di un danno, senza che risultassero dai riscontri probatori o dalle allegazioni documentali concrete conseguenze pregiudizievoli del lamentato episodio. La pronuncia impugnata risulterebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto corretto l’utilizzo di presunzioni semplici, potendo il giudice attribuire ad esse valore giuridico solo in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, carenti nel caso di specie. 5.Il ricorso è inammissibile.. In merito alla ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per sua natura interinale e non idonea a passare in giudicato, in quanto volta a "filtrare" preliminarmente il giudizio di appello, ove sia rilevata la manifesta infondatezza dei motivi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1914 del 2016, ne ha ammesso l'impugnabilità per soli vizi processuali suoi propri, laddove la Corte di merito abbia pronunciato al di fuori dei limiti processuali segnati dal giudizio di prognosi sfavorevole sull'impugnazione, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr. Cass. civ., Sez III, 19/09/2019, n. 23334). Nell'occasione è stato sancito che l'ordinanza della Corte di Appello, dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia statoutilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, come indicato nell'art. 348 ter c.p.c.. Tra queste vi sono le previsioni di cui agli artt. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, periodi 1 e 2, tra cui vi rientra, ad esempio,l'ipotesi in cui l'ordinanza d'inammissibilità sia pervenuta dopo la fase di trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sulle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (Cass. civ., sez. III, 19/09/2019, n. 23334; Cass. Sez. III, ordinanza 19333 del 20 luglio 2018), ovvero anche l'ipotesi in cui sia denunciato che il giudice non si sia pronunciato su un motivo, in violazione dell'art.112 c.p.c. La ratio sottesa alla decisione delle Sezioni Unite è nel senso che la pronuncia di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali non attinenti ai motivi di impugnazione, con ordinanza resa quindi al di fuori degli schemi consentiti dall'art. 348 ter c.p.c., anche se nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per Cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dai casi normativamente previsti. Nel caso in esame, essendosi il giudizio di appello concluso con un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta solo avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, non ricorrendo nella specie alcuno dei casi in cui le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1914/2016, hanno consentito il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza in esame. Nella specie, parte ricorrente non prospetta, infatti, alcun "vizio proprio" dell’ordinanza di appello, deducibile come motivo di ricorso per Cassazione, ma piuttosto censure che avrebbe dovuto proporre avverso la sentenza di primo grado. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ri
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