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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36518/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23186/2019 R.G. proposto da Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 36; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via G.B.

Morgagni n. 2/a presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3112/2019 del 13 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022. dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti indicati in epigrafe convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento del danno rappresentato dalla perdita dei capitali da ciascuno conferiti nelle società finanziarie [OSCURATO:SOCIETA]..

Sostennero che le due società erano state amministrate contra legem da [OSCURATO:PERSONA], direttamente nel primo caso e indirettamente, tramite la moglie, nel secondo, e che, essendo le stesse soggette a vigilanza ex lege n. 1966 del 1939, il danno dovevasi parimenti ascrivere a responsabilità extracontrattuale del Ministero, che aveva omesso di correttamente esercitare la potestà di controllo.

Il Tribunale accolse la domanda reputando infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal Mise, attesa l'interruzione del termine dovuta all'insinuazione degli investitori al passivo della liquidazione coatta amministrativa (I.c.a.) di [OSCURATO:SOCIETA]. e la sospensione del successivo decorso fino alla chiusura della procedura concorsuale.

Condannò quindi il Mise al pagamento della somma pari al capitale investito da ogni attore, con rivalutazione e interessi legali calcolati sulla sorte capitale rivalutata anno per anno.

2. Con sentenza n. 3112/2019 del 13 maggio 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato tale decisione rigettando l'appello con il quale il Ministero aveva riproposto l'eccezione di prescrizione e le contestazioni in ordine all'an ed al quantum della pretesa.2.1.

In punto di prescrizione la corte territoriale ha infatti ritenuto, conformemente al primo giudice, che l'effetto interruttivo/sospensivo della stessa — conseguente, ex artt. 2943, comma primo, e 2945, comma secondo, cod. civ., alla presentazione di domanda di ammissione al passivo nella procedura di [OSCURATO:SOCIETA]. e perdurante fino alla chiusura della procedura concorsuale — dovesse considerarsi esteso, ex art. 1310 cod. civ., anche nei confronti del Ministero, poiché solidalmente responsabile.

2.2. Quanto all'an della responsabilità la Corte d'appello, richiamando il precedente di Cass. n. 7531 del 2009, pronunciato sui medesimi fatti oggetto di causa ma con riguardo ad altri risparmiatori, ha rilevato l'esistenza di omissioni informative, «documentate e ormai acclarate», tali da integrare la violazione dei doveri di vigilanza a cui il Ministero era tenuto ex lege, a negare la quale non poteva giovare il ragionamento proposto dall'appellante in quanto informato ad una lettura isolata e separata delle vicende delle due società.

2.3. In ordine al quantum la Corte capitolina ha poi rilevato che, da un lato, mancava la prova di un sia pur parziale recupero da parte dei risparmiatori dei capitali investiti e che, dall'altro, il danno era causalmente riferibile alla mala gestio delle due società non tempestivamente intercettata e sanzionata dall'organo di vigilanza.

3. Avverso tale decisione il MI.S.E. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Vi hanno resistito, depositando controricorsi, gli investitori indicati in epigrafe come controricorrenti; gli altri sono rimasti intimati.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 18817 del 02/07/2021 questa Corte, nell'ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'intimato [OSCURATO:PERSONA], ha, contestualmente, disposto la rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della risoluzione del ravvisato contrasto giurisprudenziale sulla questione posta dal primo motivo di ricorso [ossia sulla possibilità di estendere, ex art. 1310, comma primo, cod. civ., all'azione risarcitoria nei confronti dell'ente (MI.S.E. o Consob) tenuto alla vigilanza su società finanziaria, l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione ex artt. 2943, comma secondo, e 2945, comma primo, cod. civ. della domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale cui la società stessa sia sottoposta].

Investite, quindi, a tal fine, del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno pronunciato sentenza n. 13143 del 27/04/2022 — cui si rimanda per la lettura della motivazione e dei principi affermati — con la quale, dato atto anzitutto dell'adempimento dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'Ugolini (invero offuP in!trifrdriti dei di lui credil, hanne rioettatn orimn motivo dì impugnazione (confermando, dunque, la decisione dì merito nella parte in cui ha respinto la reiterata eccezione di prescrizione del credito risarcitorio vantato nei confronti del Ministero) ed hanno ordinato la restituzione degli atti a questa sezione semplice per l'esame dei restanti motivi.

È stata, quindi, fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

I controricorrenti difesi dagli Avv.ti Musitano, Marrone e Pampana hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ.; nonché dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, e degli artt. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 r.d. 22 aprile 1940, n. 531.Sostiene, in sintesi, richiamando Cass. Sez.

U. n. 7339 del 1998 e Cass. n. 5477 del 1995, che non vi era obbligo di pubblicazione del decreto di revoca dell'autorizzazione a [OSCURATO:SOCIETA]. o di altre specifiche attività informative e che, quindi, non vi è omissione sanzionabile.

Afferma che ricavare dalle formulazioni generali degli artt. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 r.d. 22 aprile 1940, n. 531, le vincolanti prescrizioni «informative» ipotizzate dalla Corte d'appello significa costruire dopo il fatto, in via giurisprudenziale e in base alle caratteristiche storiche del fatto stesso, il parametro normativo che dovrebbe regolare il giudizio causale: laddove è evidente che il giudizio causale non può che essere basato su un criterio normativo necessariamente sussistente (se sussistente) ex ante.

2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «ulteriore violazione degli artt. 40 cod. pen. e 2043 cod. civ.; 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2 legge 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 r.d. 22 aprile 1940, n. 531; violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. per omissione totale di motivazione su punti di fatto decisivi».

Rileva di aver sempre eccepito che tutti gli strumenti a disposizione erano stati posti in essere e che non si comprendeva quale fosse il rischio contro il quale non sarebbe stata svolta adeguata attività, anche perché era stato rilevato un disordine amministrativo-contabile, ma non anche uno stato di insolvenza; era irrilevante la riconducibilità indiretta di entrambe le fiduciarie a Sgarlata (tanto più che, dopo la revoca dell'autorizzazione a Reno, era stata prevista la nomina di un commissario permanente presso [OSCURATO:SOCIETA]).

Lamenta che è comunque mancata ogni motivazione sul nesso tra informazioni omesse e danno.3.

I motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili sotto diversi convergenti profili.

3.1. Come s'è già accennato nella parte narrativa della presente ordinanza, con riferimento all'an della responsabilità la Corte d'appello ha richiamato il precedente di Cass. n. 7531 del 2009 che, pronunciandosi sui medesimi fatti oggetto di causa (sebbene, ovviamente, con riferimento ad un altro gruppo di risparmiatori), aveva rilevato che: — l'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti, posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario; — le Sezioni Unite della S.C., con la nota sentenza n. 500 del 1999, hanno precisato che, nei rapporti con la P.A., il danno prodotto da atti o comportamenti della P.A. deve considerarsi risarcibile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non solo nei casi in cui la lesione riguardi un interesse direttamente protetto dalla legge (e, perciò, dotato della consistenza di diritto soggettivo), ma anche nei casi di lesione di interessi, correlati al bene della vita, da considerare meritevoli di tutela di fronte al contrapposto interesse pubblico ed alla discrezionalità del potere delle Autorità amministrative, che lo perseguono; — la P.A., dotata della funzione/dovere della vigilanza, gode di un potere discrezionale quanto ai modi di esercizio della vigilanza ma, essendo comunque tenuta alla predetta attività, non può scegliere modalità di azione che rendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva, quella vigilanza;— la sua responsabilità è nella specie configurabile, per violazione della legge n. 1966 del 1939, in relazione: all'omesso esercizio, fino alla data del provvedimento di revoca della autorizzazione alla società Reno, di un effettivo controllo su quest'ultima società; all'omessa comunicazione ai fiducianti Reno che la [OSCURATO:SOCIETA] era di fatto posseduta da [OSCURATO:PERSONA] al pari della Reno e che ciò li esponeva, pertanto, ai medesimi rischi; al ritardo di cinque mesi della pubblicazione del decreto di revoca dell'autorizzazione alla Reno e della sua esecuzione; al non aver avvisato compiutamente nel comunicato stampa del 10 maggio 1985 dei rischi connessi alla situazione della società [OSCURATO:SOCIETA].

Al riguardo i giudici a quibus hanno in particolare evidenziato che, nella specie: — le dette omissioni informative sono documentate e ormai accla rate; — a fronte della più ampia e sostanziale ricostruzione dei doveri di vigilanza e informazione ricostruiti dalla giurisprudenza non può essere condiviso il ragionamento seguito dal Ministero appellante laddove lo stesso, offrendo una lettura isolata e separata delle vicende delle due società, assume che non sarebbe provato un proprio comportamento colposo nei confronti degli investitori della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto, rispetto a tale ultima società, non vi sarebbero stati prima della sua messa in liquidazione segnali che avrebbero dovuto indurre ad una sospensione immediata dell'attività della società; — come ampiamente emerso nei giudizi penali svoltisi per i reati di truffa e bancarotta a carico degli amministratori delle due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva illegittimamente compiendo gravi violazioni del mandato fiduciario ed allorché, nel luglio 1983, iniziarono gli accertamenti ispettivi conclusisi con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della raccolta di fondi (d.m. 29 ottobre 1983, poi pubblicato sulla G.U. solo il 4 aprile 1984), la [OSCURATO:SOCIETA]., per stessa ammissione del Ministero, era società di modeste dimensioni che vide ampliare la sua attività con acquisizione di nuovi mandati fiduciari grazie soltanto alla cessione dei contratti della Reno; — ciò che, quindi, nel caso in esame viene fondatamente contestato al Ministero è l'omessa vigilanza sull'intera operazione di cessione compiuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha necessariamente coinvolto la [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo l'organo di vigilanza attribuito il necessario peso alle ripercussioni che la cessione dei contratti dalla Reno alla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto stante la probabile replica da parte della società cessionaria delle modalità contra legem con le quali era stato gestito il pubblico risparmio già prima dalla Reno, circostanze che, anche se non note, come sostiene il Ministero, avrebbero potuto, comunque, dallo stesso essere scoperte nell'indagine ispettiva culminata con la revoca dell'autorizzazione alla Reno già nell'ottobre del 1983 e, quindi, ben prima della messa in liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA].; — se, quindi, ruolo centrale ha avuto il trasferimento dei contratti da una società all'altra facente capo sempre a [OSCURATO:PERSONA] di modo che i fiducianti della Reno potevano essere tutelati comunicando agli stessi la reale situazione della Reno, anche la mancata vigilanza sulla [OSCURATO:SOCIETA], per le stesse ragioni, ha contribuito a provocare il danno subito dai nuovi investitori nel frattempo acquisiti, in quanto, ove a quest'ultima non fosse stato consentito di acquisire nuovi fondi in amministrazione, i fiducianti non avrebbero subito ulteriori danni; — la lettura atomistica, proposta dal Ministero, dei doveri di vigilanza su ciascuna delle due società stride, pertanto, con la visione complessiva che lo stesso Ministero avrebbe dovuto avere, una volta emerse le gravi irregolarità già compiute dalla Reno, e che avrebbe dovuto condurre ad impedire la cessione del portafoglio della Reno alla [OSCURATO:SOCIETA] ovvero ad una verifica immediata sulle attività di quest'ultima più incisiva e tempestiva di quella di fatto posta in essere; — anche dal punto dell'elemento soggettivo è indubitabile che nella revoca delle autorizzazioni alla Reno vi siano stati ritardi non giustificati che hanno consentito la prosecuzione dell'attività illecita tramite l'altra società [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale negligenza nella vigilanza ha riguardato entrambe le società.

3.2. In ordine al quantum la censura del Ministero — che lamentava che il tribunale avesse liquidato il danno subito dagli attuali appellati nella misura corrispondente all'intero importo dei capitali affidati alla società Reno e/o alla società [OSCURATO:SOCIETA], senza tener conto del carattere speculativo degli investimenti e della pendenza ancora della procedura di liquidazione — è stata rigettata sul duplice rilievo che: — non vi era prova che fosse stato recuperato qualcosa da parte degli appellati a seguito dell'insinuazione al passivo delle procedure concorsuali; — nella sequenza causale ex artt. 40 e 41 cod. pen. ciò che ha provocato il danno costituito dal mancato recupero del capitale investito è, immediatamente e direttamente, la mala gestio delle due società non tempestivamente intercettata e sanzionata dall'organo di vigilanza senza che, dal punto di vista causale, possa riconoscersi alcuna rilevanza alla aleatorietà dell'investimento.

4. Orbene, del complesso di tale motivazione la ricorrente non si fa carico, limitandosi in sostanza a riproporre le stesse argomentazioni difensive già ampiamente esaminate e motivatamente disattese dalla Corte di merito, tutte peraltro ispirate: a) ad una lettura formalistica e riduttiva dei doveri di vigilanza e informazione contrastante con quella accolta dal menzionato arresto di Cass. n. 7531 del 2009 (il cui peso argomentativo nell'economia della decisione di merito è totalmente obliterato dal ricorrente); b) alla correlata e insistita prospettazione di una diversa ricognizione del fatto.

Ciò espone il ricorso, come detto, a diversi rilievi di inammissibilità.

5. Anzitutto per inosservanza dell'onere imposto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).Mette conto in tal senso rilevare l'inconducenza del rilievo svolto in apertura del secondo motivo (pag. 38) secondo cui le circostanze su cui era stato basato l'addebito di colpa, emerse nei giudizi penali a carico degli amministratori, erano «il contenuto della perizia penale redatta nel 1989 dal prof.

Cavalieri su mandato del giudice istruttore dott. [OSCURATO:PERSONA]; non certo il contenuto di quanto accertato, sei anni prima, dall'ispezione ministeriale condotta dai dottori Levatino, Cuccia e Cantalini», dal momento che proprio il fatto di non essere state, quelle circostanze, già rilevate nell'esercizio dei doveri ispettivi, quando invece avrebbero potuto esserlo, rappresenta esso stesso, in sentenza, motivo di addebito.

Analogamente deve dirsi quanto al ribadito rilievo difensivo secondo cui, l'insussistenza di un evidente stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe comunque consentito provvedimenti di vigilanza e repressivi a carico della stessa.

Anche tale rilievo trova puntuale confutazione nella sentenza di Cass. n. 7531 del 2009 (cui fa espresso e integrale rimando la corte territoriale), là dove si evidenzia che, «poiché il presente giudizio è un giudizio risarcitorio per omessa vigilanza, ciò che conta non è tanto lo stato in bonis o meno delle due società, quanto gli elementi integranti la omessa vigilanza, tanto più che, anche a voler ammettere che non ci fossero state le condizioni per una imminente decozione della [OSCURATO:SOCIETA], era obbligo del Ministero, attesa la finalità del suo compito discrezionale di vigilanza, che i fiducianti fossero, comunque, informati di tutte le circostanze in cui versavano le società».

Altrettanto deve dirsi dell'insistito rilievo (di cui al terzo motivo di ricorso) secondo cui difetterebbe motivazione sul nesso causale tra inadempimento degli obblighi di vigilanza e perdita dei risparmi.

La motivazione in realtà certamente esiste (ed è quella sopra riferita) e la sua correttezza, in diritto, va riconosciuta anche alla luce di quanto già evidenziato in fattispecie analoga dalla ripetuta sentenza di Cass. n. 7531 del 2009 là dove si rileva: a) da un lato, che «l'addebito che il giudice del merito ha mosso al Ministero non è quello di non avere vigilato sulla convenienza degli investimenti che le due società effettuavano (o meglio, non effettuavano) con il danaro che era stato loro affidato dai clienti, ma quello di non avere, anzitutto, controllato con la necessaria incisività, e non solo con procedure meramente formali e, perciò, inefficaci, le modalità di gestione e la trasparenza delle operazioni contabili, in tal modo lasciando che si perpetuasse quella forma fraudolenta di amministrazione (parziale distrazione degli investimenti occultata dal pagamento di rendite solo con il danaro dei nuovi investitori) solo successivamente accertata in sede penale, e quello, soprattutto, di non avere adottato, con la necessaria tempestività, le misure utili per troncare radicalmente l'attività, una volta accertata, finalmente, la inaccettabile modalità di gestione della contabilità, revocando l'autorizzazione alla società Reno con effetti immediati, e non differiti alla data di pubblicazione del decreto di revoca nella [OSCURATO:PERSONA]»; b) dall'altro, che «il danno, dunque, che può essere legittimamente legato alla condotta illegittima (e lesiva degli altrui diritti) della Amministrazione, può essere solo quello della perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, delle quote di investimento che le società fiduciarie avrebbero dovuto restituire; in mancanza, la liquidazione non può che essere parametrata al valore nominale del capitale versato» (la struttura della frase dipende dal fatto che, in quel giudizio, a differenza del presente, la corte d'appello aveva erroneamente parametrato il danno anche al presunto utile ricavando dagli investimenti).

6. Da quanto fin qui esposto emerge chiaramente altra ragione di fondo di inammissibilità del ricorso, da predicarsi ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ..Come s'è detto, la Corte d'appello, nella ricostruzione del contenuto e dell'ampiezza dei doveri di vigilanza e di informazioni incombenti sul Ministero si conforma a — ed anzi espressamente richiama — i principi affermati, in fattispecie come detto identica, da Cass. n. 7531 del 2009 e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

Ciò è reso particolarmente evidente dal fatto che il Ministero ricorrente, per supportare la proposta interpretazione atomistica e riduttiva delle norme che dettano i doveri di vigilanza, mentre omette alcun riferimento al detto pur specifico e puntuale precedente del 2009, richiama invece i precedenti di Cass. Sez.

U. n. 7399 del 1998 e n. 5477 del 1995, da cui la successiva pronuncia del 2009 espressamente si discosta in quanto superate dal successivo fondamentale arresto di Cass. Sez.

U. n. 500 del 1999.

7. Altro concorrente profilo di inammissibilità va rilevato in ragione del ripetuto riferimento in ricorso, allo scopo di suffragare una diversa valutazione delle limitate possibilità di intervento da parte del Ministero, ad elementi istruttori e circostanze fattuali che non trovano diretta emergenza negli accertamenti operati dal giudice di merito.

Le censure, sotto tale profilo, non possono sottrarsi ad un concorrente rilievo di inammissibilità perché appunto di natura fattuale e come tali inidonee a supportare le svolte denunce di error iuris.

È al riguardo appena il caso di rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

8. Deve pertanto, in conclusione, pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del Ministero ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, compresa ovviamente la fase svoltasi innanzi alle Sezioni Unite, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei difensori del primo gruppo di controricorrenti che ne hanno fatto rituale richiesta nelle memorie.

9. Non può trovare applicazione nei confronti del Ministero ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v.

Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez.

U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P. Q. M. rigetta il ricorso.Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: a) per i controricorrenti difesi dagli Avv.ti Musitano, Morrone e Pampana in Euro 24.000P5er compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, Avv.ti Musitano, Marrone e Pampana; b) in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23186/2019 R.G. proposto da Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 36; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via G.B. Morgagni n. 2/a presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]); - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3112/2019 del 13 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022. dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti indicati in epigrafe convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento del danno rappresentato dalla perdita dei capitali da ciascuno conferiti nelle società finanziarie [OSCURATO:SOCIETA].. Sostennero che le due società erano state amministrate contra legem da [OSCURATO:PERSONA], direttamente nel primo caso e indirettamente, tramite la moglie, nel secondo, e che, essendo le stesse soggette a vigilanza ex lege n. 1966 del 1939, il danno dovevasi parimenti ascrivere a responsabilità extracontrattuale del Ministero, che aveva omesso di correttamente esercitare la potestà di controllo. Il Tribunale accolse la domanda reputando infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale opposta dal Mise, attesa l'interruzione del termine dovuta all'insinuazione degli investitori al passivo della liquidazione coatta amministrativa (I.c.a.) di [OSCURATO:SOCIETA]. e la sospensione del successivo decorso fino alla chiusura della procedura concorsuale. Condannò quindi il Mise al pagamento della somma pari al capitale investito da ogni attore, con rivalutazione e interessi legali calcolati sulla sorte capitale rivalutata anno per anno. 2. Con sentenza n. 3112/2019 del 13 maggio 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato tale decisione rigettando l'appello con il quale il Ministero aveva riproposto l'eccezione di prescrizione e le contestazioni in ordine all'an ed al quantum della pretesa.2.1. In punto di prescrizione la corte territoriale ha infatti ritenuto, conformemente al primo giudice, che l'effetto interruttivo/sospensivo della stessa — conseguente, ex artt. 2943, comma primo, e 2945, comma secondo, cod. civ., alla presentazione di domanda di ammissione al passivo nella procedura di [OSCURATO:SOCIETA]. e perdurante fino alla chiusura della procedura concorsuale — dovesse considerarsi esteso, ex art. 1310 cod. civ., anche nei confronti del Ministero, poiché solidalmente responsabile. 2.2. Quanto all'an della responsabilità la Corte d'appello, richiamando il precedente di Cass. n. 7531 del 2009, pronunciato sui medesimi fatti oggetto di causa ma con riguardo ad altri risparmiatori, ha rilevato l'esistenza di omissioni informative, «documentate e ormai acclarate», tali da integrare la violazione dei doveri di vigilanza a cui il Ministero era tenuto ex lege, a negare la quale non poteva giovare il ragionamento proposto dall'appellante in quanto informato ad una lettura isolata e separata delle vicende delle due società. 2.3. In ordine al quantum la Corte capitolina ha poi rilevato che, da un lato, mancava la prova di un sia pur parziale recupero da parte dei risparmiatori dei capitali investiti e che, dall'altro, il danno era causalmente riferibile alla mala gestio delle due società non tempestivamente intercettata e sanzionata dall'organo di vigilanza. 3. Avverso tale decisione il MI.S.E. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Vi hanno resistito, depositando controricorsi, gli investitori indicati in epigrafe come controricorrenti; gli altri sono rimasti intimati. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 18817 del 02/07/2021 questa Corte, nell'ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'intimato [OSCURATO:PERSONA], ha, contestualmente, disposto la rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della risoluzione del ravvisato contrasto giurisprudenziale sulla questione posta dal primo motivo di ricorso [ossia sulla possibilità di estendere, ex art. 1310, comma primo, cod. civ., all'azione risarcitoria nei confronti dell'ente (MI.S.E. o Consob) tenuto alla vigilanza su società finanziaria, l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione ex artt. 2943, comma secondo, e 2945, comma primo, cod. civ. della domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale cui la società stessa sia sottoposta]. Investite, quindi, a tal fine, del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno pronunciato sentenza n. 13143 del 27/04/2022 — cui si rimanda per la lettura della motivazione e dei principi affermati — con la quale, dato atto anzitutto dell'adempimento dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'Ugolini (invero offuP in!trifrdriti dei di lui credil, hanne rioettatn orimn motivo dì impugnazione (confermando, dunque, la decisione dì merito nella parte in cui ha respinto la reiterata eccezione di prescrizione del credito risarcitorio vantato nei confronti del Ministero) ed hanno ordinato la restituzione degli atti a questa sezione semplice per l'esame dei restanti motivi. È stata, quindi, fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. I controricorrenti difesi dagli Avv.ti Musitano, Marrone e Pampana hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ.; nonché dell'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e degli artt. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 r.d. 22 aprile 1940, n. 531.Sostiene, in sintesi, richiamando Cass. Sez. U. n. 7339 del 1998 e Cass. n. 5477 del 1995, che non vi era obbligo di pubblicazione del decreto di revoca dell'autorizzazione a [OSCURATO:SOCIETA]. o di altre specifiche attività informative e che, quindi, non vi è omissione sanzionabile. Afferma che ricavare dalle formulazioni generali degli artt. 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 r.d. 22 aprile 1940, n. 531, le vincolanti prescrizioni «informative» ipotizzate dalla Corte d'appello significa costruire dopo il fatto, in via giurisprudenziale e in base alle caratteristiche storiche del fatto stesso, il parametro normativo che dovrebbe regolare il giudizio causale: laddove è evidente che il giudizio causale non può che essere basato su un criterio normativo necessariamente sussistente (se sussistente) ex ante. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «ulteriore violazione degli artt. 40 cod. pen. e 2043 cod. civ.; 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2 legge 2 legge 23 novembre 1939, n. 1966, e 3 r.d. 22 aprile 1940, n. 531; violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. per omissione totale di motivazione su punti di fatto decisivi». Rileva di aver sempre eccepito che tutti gli strumenti a disposizione erano stati posti in essere e che non si comprendeva quale fosse il rischio contro il quale non sarebbe stata svolta adeguata attività, anche perché era stato rilevato un disordine amministrativo-contabile, ma non anche uno stato di insolvenza; era irrilevante la riconducibilità indiretta di entrambe le fiduciarie a Sgarlata (tanto più che, dopo la revoca dell'autorizzazione a Reno, era stata prevista la nomina di un commissario permanente presso [OSCURATO:SOCIETA]). Lamenta che è comunque mancata ogni motivazione sul nesso tra informazioni omesse e danno.3. I motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili sotto diversi convergenti profili. 3.1. Come s'è già accennato nella parte narrativa della presente ordinanza, con riferimento all'an della responsabilità la Corte d'appello ha richiamato il precedente di Cass. n. 7531 del 2009 che, pronunciandosi sui medesimi fatti oggetto di causa (sebbene, ovviamente, con riferimento ad un altro gruppo di risparmiatori), aveva rilevato che: — l'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti, posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario; — le Sezioni Unite della S.C., con la nota sentenza n. 500 del 1999, hanno precisato che, nei rapporti con la P.A., il danno prodotto da atti o comportamenti della P.A. deve considerarsi risarcibile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non solo nei casi in cui la lesione riguardi un interesse direttamente protetto dalla legge (e, perciò, dotato della consistenza di diritto soggettivo), ma anche nei casi di lesione di interessi, correlati al bene della vita, da considerare meritevoli di tutela di fronte al contrapposto interesse pubblico ed alla discrezionalità del potere delle Autorità amministrative, che lo perseguono; — la P.A., dotata della funzione/dovere della vigilanza, gode di un potere discrezionale quanto ai modi di esercizio della vigilanza ma, essendo comunque tenuta alla predetta attività, non può scegliere modalità di azione che rendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva, quella vigilanza;— la sua responsabilità è nella specie configurabile, per violazione della legge n. 1966 del 1939, in relazione: all'omesso esercizio, fino alla data del provvedimento di revoca della autorizzazione alla società Reno, di un effettivo controllo su quest'ultima società; all'omessa comunicazione ai fiducianti Reno che la [OSCURATO:SOCIETA] era di fatto posseduta da [OSCURATO:PERSONA] al pari della Reno e che ciò li esponeva, pertanto, ai medesimi rischi; al ritardo di cinque mesi della pubblicazione del decreto di revoca dell'autorizzazione alla Reno e della sua esecuzione; al non aver avvisato compiutamente nel comunicato stampa del 10 maggio 1985 dei rischi connessi alla situazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo i giudici a quibus hanno in particolare evidenziato che, nella specie: — le dette omissioni informative sono documentate e ormai accla rate; — a fronte della più ampia e sostanziale ricostruzione dei doveri di vigilanza e informazione ricostruiti dalla giurisprudenza non può essere condiviso il ragionamento seguito dal Ministero appellante laddove lo stesso, offrendo una lettura isolata e separata delle vicende delle due società, assume che non sarebbe provato un proprio comportamento colposo nei confronti degli investitori della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto, rispetto a tale ultima società, non vi sarebbero stati prima della sua messa in liquidazione segnali che avrebbero dovuto indurre ad una sospensione immediata dell'attività della società; — come ampiamente emerso nei giudizi penali svoltisi per i reati di truffa e bancarotta a carico degli amministratori delle due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva illegittimamente compiendo gravi violazioni del mandato fiduciario ed allorché, nel luglio 1983, iniziarono gli accertamenti ispettivi conclusisi con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della raccolta di fondi (d.m. 29 ottobre 1983, poi pubblicato sulla G.U. solo il 4 aprile 1984), la [OSCURATO:SOCIETA]., per stessa ammissione del Ministero, era società di modeste dimensioni che vide ampliare la sua attività con acquisizione di nuovi mandati fiduciari grazie soltanto alla cessione dei contratti della Reno; — ciò che, quindi, nel caso in esame viene fondatamente contestato al Ministero è l'omessa vigilanza sull'intera operazione di cessione compiuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha necessariamente coinvolto la [OSCURATO:SOCIETA]., non avendo l'organo di vigilanza attribuito il necessario peso alle ripercussioni che la cessione dei contratti dalla Reno alla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto stante la probabile replica da parte della società cessionaria delle modalità contra legem con le quali era stato gestito il pubblico risparmio già prima dalla Reno, circostanze che, anche se non note, come sostiene il Ministero, avrebbero potuto, comunque, dallo stesso essere scoperte nell'indagine ispettiva culminata con la revoca dell'autorizzazione alla Reno già nell'ottobre del 1983 e, quindi, ben prima della messa in liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA].; — se, quindi, ruolo centrale ha avuto il trasferimento dei contratti da una società all'altra facente capo sempre a [OSCURATO:PERSONA] di modo che i fiducianti della Reno potevano essere tutelati comunicando agli stessi la reale situazione della Reno, anche la mancata vigilanza sulla [OSCURATO:SOCIETA], per le stesse ragioni, ha contribuito a provocare il danno subito dai nuovi investitori nel frattempo acquisiti, in quanto, ove a quest'ultima non fosse stato consentito di acquisire nuovi fondi in amministrazione, i fiducianti non avrebbero subito ulteriori danni; — la lettura atomistica, proposta dal Ministero, dei doveri di vigilanza su ciascuna delle due società stride, pertanto, con la visione complessiva che lo stesso Ministero avrebbe dovuto avere, una volta emerse le gravi irregolarità già compiute dalla Reno, e che avrebbe dovuto condurre ad impedire la cessione del portafoglio della Reno alla [OSCURATO:SOCIETA] ovvero ad una verifica immediata sulle attività di quest'ultima più incisiva e tempestiva di quella di fatto posta in essere; — anche dal punto dell'elemento soggettivo è indubitabile che nella revoca delle autorizzazioni alla Reno vi siano stati ritardi non giustificati che hanno consentito la prosecuzione dell'attività illecita tramite l'altra società [OSCURATO:SOCIETA]. e che tale negligenza nella vigilanza ha riguardato entrambe le società. 3.2. In ordine al quantum la censura del Ministero — che lamentava che il tribunale avesse liquidato il danno subito dagli attuali appellati nella misura corrispondente all'intero importo dei capitali affidati alla società Reno e/o alla società [OSCURATO:SOCIETA], senza tener conto del carattere speculativo degli investimenti e della pendenza ancora della procedura di liquidazione — è stata rigettata sul duplice rilievo che: — non vi era prova che fosse stato recuperato qualcosa da parte degli appellati a seguito dell'insinuazione al passivo delle procedure concorsuali; — nella sequenza causale ex artt. 40 e 41 cod. pen. ciò che ha provocato il danno costituito dal mancato recupero del capitale investito è, immediatamente e direttamente, la mala gestio delle due società non tempestivamente intercettata e sanzionata dall'organo di vigilanza senza che, dal punto di vista causale, possa riconoscersi alcuna rilevanza alla aleatorietà dell'investimento. 4. Orbene, del complesso di tale motivazione la ricorrente non si fa carico, limitandosi in sostanza a riproporre le stesse argomentazioni difensive già ampiamente esaminate e motivatamente disattese dalla Corte di merito, tutte peraltro ispirate: a) ad una lettura formalistica e riduttiva dei doveri di vigilanza e informazione contrastante con quella accolta dal menzionato arresto di Cass. n. 7531 del 2009 (il cui peso argomentativo nell'economia della decisione di merito è totalmente obliterato dal ricorrente); b) alla correlata e insistita prospettazione di una diversa ricognizione del fatto. Ciò espone il ricorso, come detto, a diversi rilievi di inammissibilità. 5. Anzitutto per inosservanza dell'onere imposto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).Mette conto in tal senso rilevare l'inconducenza del rilievo svolto in apertura del secondo motivo (pag. 38) secondo cui le circostanze su cui era stato basato l'addebito di colpa, emerse nei giudizi penali a carico degli amministratori, erano «il contenuto della perizia penale redatta nel 1989 dal prof. Cavalieri su mandato del giudice istruttore dott. [OSCURATO:PERSONA]; non certo il contenuto di quanto accertato, sei anni prima, dall'ispezione ministeriale condotta dai dottori Levatino, Cuccia e Cantalini», dal momento che proprio il fatto di non essere state, quelle circostanze, già rilevate nell'esercizio dei doveri ispettivi, quando invece avrebbero potuto esserlo, rappresenta esso stesso, in sentenza, motivo di addebito. Analogamente deve dirsi quanto al ribadito rilievo difensivo secondo cui, l'insussistenza di un evidente stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe comunque consentito provvedimenti di vigilanza e repressivi a carico della stessa. Anche tale rilievo trova puntuale confutazione nella sentenza di Cass. n. 7531 del 2009 (cui fa espresso e integrale rimando la corte territoriale), là dove si evidenzia che, «poiché il presente giudizio è un giudizio risarcitorio per omessa vigilanza, ciò che conta non è tanto lo stato in bonis o meno delle due società, quanto gli elementi integranti la omessa vigilanza, tanto più che, anche a voler ammettere che non ci fossero state le condizioni per una imminente decozione della [OSCURATO:SOCIETA], era obbligo del Ministero, attesa la finalità del suo compito discrezionale di vigilanza, che i fiducianti fossero, comunque, informati di tutte le circostanze in cui versavano le società». Altrettanto deve dirsi dell'insistito rilievo (di cui al terzo motivo di ricorso) secondo cui difetterebbe motivazione sul nesso causale tra inadempimento degli obblighi di vigilanza e perdita dei risparmi. La motivazione in realtà certamente esiste (ed è quella sopra riferita) e la sua correttezza, in diritto, va riconosciuta anche alla luce di quanto già evidenziato in fattispecie analoga dalla ripetuta sentenza di Cass. n. 7531 del 2009 là dove si rileva: a) da un lato, che «l'addebito che il giudice del merito ha mosso al Ministero non è quello di non avere vigilato sulla convenienza degli investimenti che le due società effettuavano (o meglio, non effettuavano) con il danaro che era stato loro affidato dai clienti, ma quello di non avere, anzitutto, controllato con la necessaria incisività, e non solo con procedure meramente formali e, perciò, inefficaci, le modalità di gestione e la trasparenza delle operazioni contabili, in tal modo lasciando che si perpetuasse quella forma fraudolenta di amministrazione (parziale distrazione degli investimenti occultata dal pagamento di rendite solo con il danaro dei nuovi investitori) solo successivamente accertata in sede penale, e quello, soprattutto, di non avere adottato, con la necessaria tempestività, le misure utili per troncare radicalmente l'attività, una volta accertata, finalmente, la inaccettabile modalità di gestione della contabilità, revocando l'autorizzazione alla società Reno con effetti immediati, e non differiti alla data di pubblicazione del decreto di revoca nella [OSCURATO:PERSONA]»; b) dall'altro, che «il danno, dunque, che può essere legittimamente legato alla condotta illegittima (e lesiva degli altrui diritti) della Amministrazione, può essere solo quello della perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, delle quote di investimento che le società fiduciarie avrebbero dovuto restituire; in mancanza, la liquidazione non può che essere parametrata al valore nominale del capitale versato» (la struttura della frase dipende dal fatto che, in quel giudizio, a differenza del presente, la corte d'appello aveva erroneamente parametrato il danno anche al presunto utile ricavando dagli investimenti). 6. Da quanto fin qui esposto emerge chiaramente altra ragione di fondo di inammissibilità del ricorso, da predicarsi ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ..Come s'è detto, la Corte d'appello, nella ricostruzione del contenuto e dell'ampiezza dei doveri di vigilanza e di informazioni incombenti sul Ministero si conforma a — ed anzi espressamente richiama — i principi affermati, in fattispecie come detto identica, da Cass. n. 7531 del 2009 e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Ciò è reso particolarmente evidente dal fatto che il Ministero ricorrente, per supportare la proposta interpretazione atomistica e riduttiva delle norme che dettano i doveri di vigilanza, mentre omette alcun riferimento al detto pur specifico e puntuale precedente del 2009, richiama invece i precedenti di Cass. Sez. U. n. 7399 del 1998 e n. 5477 del 1995, da cui la successiva pronuncia del 2009 espressamente si discosta in quanto superate dal successivo fondamentale arresto di Cass. Sez. U. n. 500 del 1999. 7. Altro concorrente profilo di inammissibilità va rilevato in ragione del ripetuto riferimento in ricorso, allo scopo di suffragare una diversa valutazione delle limitate possibilità di intervento da parte del Ministero, ad elementi istruttori e circostanze fattuali che non trovano diretta emergenza negli accertamenti operati dal giudice di merito. Le censure, sotto tale profilo, non possono sottrarsi ad un concorrente rilievo di inammissibilità perché appunto di natura fattuale e come tali inidonee a supportare le svolte denunce di error iuris. È al riguardo appena il caso di rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. 8. Deve pertanto, in conclusione, pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del Ministero ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, compresa ovviamente la fase svoltasi innanzi alle Sezioni Unite, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore dei difensori del primo gruppo di controricorrenti che ne hanno fatto rituale richiesta nelle memorie. 9. Non può trovare applicazione nei confronti del Ministero ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955). P. Q. M. rigetta il ricorso.Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: a) per i controricorrenti difesi dagli Avv.ti Musitano, Morrone e Pampana in Euro 24.000P5er compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, Avv.ti Musitano, Marrone e Pampana; b) in favore
Sentenza Cassazione n. 36518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris