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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47540/2022

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to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/07/2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod.pen.. 19t Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla concessione di attenuanti in presenza di pene non illegali.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio l 12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7allevi .1(14443 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/07/2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torino, ha applicato ai ricorrenti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Tribunale della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod.pen.. 19t Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono al trattamento sanzionatorio ed alla concessione di attenuanti in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio l 12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7allevi .1(14443 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris