CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06128/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizione ex art. 616 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma di conferma di quella del Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 del d. Igs. 74/00 al medesimo ascritti nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, commessi rispettivamente il 20 maggio 2017 (reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/00, capo B) e fino al febbraio 2017 (quanto al reato di cui all'art. 10 d. Igs. citato, capo A). Il ricorso articola due motivi. Con il primo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, violazione della legge penale in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74/00 con conseguenziale violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., avuto riguardo al profilo della carenza di prova certa circa il ruolo di amministratore di fatto in capo al ricorrente, non valutandosi come esaustiva sul punto la motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale in risposta ad apposito motivo di appello, che contestava la mancata traduzione delle fatture redatte in lingua tedesca e recanti la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, l'impossibilità di determinarne il contenuto. Sotto altro profilo, si deduce manifesta illogicità della sentenza di appello che avrebbe tralasciato di valutare adeguatamente le dichiarazioni del Mignolo, già coimputato del ricorrente, che avrebbe indicato in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che gli aveva proposto di diventare amministratore della [OSCURATO:PERSONA], escludendo di aver intrattenuto rapporti successivamente con il figlio di questi, [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, deduce un ulteriore profilo di mancanza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 10 d. Igs. 74/00, con conseguenziale violazione dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen., assumendosi che i giudici di appello abbiano confuso l'omessa tenuta, o comunque l'omessa conservazione delle scritture contabili, con il relativo occultamento (reato a condotta commissiva). La Procura Generale, con conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizione ex art. 616 cod. proc. pen.. Nelle more dell'udienza, il difensore ha trasmesso memoria ex art. 611 cod. proc. pen., in data 8 gennaio 2025, insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che dalla lettura della sentenza di appello e, in particolare, del riepilogo dei relativi motivi (non oggetto di specifica impugnazione) emerge che in quella sede la questione relativa alla omessa traduzione delle fatture-documento sia stata posta con riferimento alla impossibilità di conoscenza del relativo contenuto ad opera dell'imputato che le aveva sottoscritte (circostanza che non risulta negata dal ricorrente), mentre nel ricorso per cassazione il problema della traduzione delle fatture viene posto con riferimento alla mancanza di motivazione e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della stesa in relazione al ruolo di amministratore di fatto ascritto all'imputato. Resta fermo, come evidenziato dalla Corte territoriale e neppure contestato in ricorso, che il [OSCURATO:PERSONA] ha firmato tali documenti, atto ritenuto sintomatico dell'attività gestoria, in capo al predetto, della società, e che la valutazione di tale circostanza quale elemento di prova a carico del ricorrente è questione di merito, estranea al perimetro della cognizione di questo collegio. A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha, altresì, valorizzato sul punto un'ulteriore circostanza riportata nella sentenza di primo grado, ovvero che dalle acquisizioni documentali svolte dall'Agenzia delle Dogane, grazie ad attività di collaborazione internazionale, sia emerso che tutti gli acquisti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati realizzati dall'odierno ricorrente "il cui nome appare distintamente dai documenti in atti". La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sul punto della qualità di amministratore di fatto in capo al ricorrente, è coerente rispetto al motivo come riepilogato, e scevra dai lamentati profili di illogicità e contraddittorietà. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la censura viene articolata dal ricorrente senza realmente confrontarsi con la motivazione svolta dalla corte territoriale la quale giunge a confermare la statuizione di condanna anche con riferimento al capo A) delle imputazioni, dopo aver premesso quanto segue: - che gli operanti avevano rinvenuto presso la sede legale della società solo una vetrofania recante la relativa denominazione; - che le scritture risultavano istituite ed originariamente depositate presso al Fast l'[OSCURATO:SOCIETA]. e da tale società riconsegnate all'amministratore in carica al 2013 (ovvero, al [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] come , emerge dalla sentenza di appello, pagina 3); l 1 - che, infine, le scritture non erano state rinvenute nel corso dell'attività ispettiva, che il ricorrente non si era mai presentato presso gli uffici amministrativi per chiarire la sua posizione e che neppure aveva prodotto la documentazione richiesta durante l'attività di controllo. A fronte di tali argomenti, la censura formulata con il secondo motivo risulta inammissibile per genericità, poiché non si confronta con l'acquisita prova della istituzione delle scritture contabili, limitandosi ad affermare che la Corte territoriale avrebbe confuso il reato di occultamento con la diversa ipotesi di omessa tenuta o mancata conservazione delle stesse. Sotto altro profilo, il motivo non rientra tra quelli consentiti dalla legge, in quanto non dedotto con l'atto di appello che, diversamente, censurava l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di cui al capo A) delle imputazioni per mancanza di prova certa circa la sua qualità di amministratore di fatto. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il C4nsiglier9 estens