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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45451/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. VILLELLA Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- sizio chf su accordo delle parti, gli aveva applicato la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 11.600 di multa in relazione al reato di detenzione, ai fin di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo altresì la confi- sca del denaro in sequestro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della confisca del denaro in sequestro, con particolare riferimento alla dimostrazione della pertinenzialità del denaro rispetto alla commissione del rea- to evidenziando che tale rapporto non poteva essere riconosciuto nella specie in presenza di contestazione di mera detenzione dello stupefacente.

Chiede, per- tanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento.

Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti e ha proceduto altresì a disporre la definitiva ablazione del dena- ro sequestrato al prevenuto, fornendo sufficiente ed adeguata giustificazione del- la misura di sicurezza assumendo del tutto logicamente, richiamando implicita- mente la disposizione di cui all'art.85 bis TU stupefacenti, che richiama l'art240 bis cod.pen. che consente l'ablazione del denaro in sequestro in presenza di ipo- tesi delittuosa di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90 qualora il condannato non fornisca giustificazione del possesso di somma di denaro e che la stessa, per il suo ammontare, nella specie di assoluto rilievo (euro 7.580,00) sia sproporziona- ta rispetto alla condizione reddituale ed attività economica del ricorrente.

A tale proposito il Tribunale ha logicamente evidenziato che il ricorrente era privo di qualsiasi lecita attività lavorativa in territorio italiano e che il denaro era stato rinvenuto all'atto dell'accertamento della illecita attività contestata e il suo possesso risultava ingiustificato risultava in assenza di reddito e di stabile occu- pazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di i/temila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. VILLELLA Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- sizio chf su accordo delle parti, gli aveva applicato la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 11.600 di multa in relazione al reato di detenzione, ai fin di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo altresì la confi- sca del denaro in sequestro. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della confisca del denaro in sequestro, con particolare riferimento alla dimostrazione della pertinenzialità del denaro rispetto alla commissione del rea- to evidenziando che tale rapporto non poteva essere riconosciuto nella specie in presenza di contestazione di mera detenzione dello stupefacente. Chiede, per- tanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti e ha proceduto altresì a disporre la definitiva ablazione del dena- ro sequestrato al prevenuto, fornendo sufficiente ed adeguata giustificazione del- la misura di sicurezza assumendo del tutto logicamente, richiamando implicita- mente la disposizione di cui all'art.85 bis TU stupefacenti, che richiama l'art240 bis cod.pen. che consente l'ablazione del denaro in sequestro in presenza di ipo- tesi delittuosa di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90 qualora il condannato non fornisca giustificazione del possesso di somma di denaro e che la stessa, per il suo ammontare, nella specie di assoluto rilievo (euro 7.580,00) sia sproporziona- ta rispetto alla condizione reddituale ed attività economica del ricorrente. A tale proposito il Tribunale ha logicamente evidenziato che il ricorrente era privo di qualsiasi lecita attività lavorativa in territorio italiano e che il denaro era stato rinvenuto all'atto dell'accertamento della illecita attività contestata e il suo possesso risultava ingiustificato risultava in assenza di reddito e di stabile occu- pazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di i/temila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]
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