CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 1988
Cassazione n. 12979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 03H6RR8 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1988 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 novembre 2022 secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Padova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998, accertato il 24 novembre 2022. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto presentato personalmente, lamentando la mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice motivato in modo insufficiente l'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., limitandosi a riprodurre la formulazione testuale dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., «senza dare conto delle ragioni logiche, giuridiche e probatorie in virtù delle quali tale frettolosa affermazione trovi fondamento» [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21.12.2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 2. Nel caso di specie il ricorrente ha indicato, nell'atto, il nome di un avvocato, che ha autenticato la sua sottoscrizione, solo delegandolo al deposito del ricorso, che risulta però redatto e sottoscritto personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] j~fte Yahi~za l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile.3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 marzo