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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 41293/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6/RG. 23397 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva: il primo motivo di ricorso, relativo alla intervenuta estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione , è manifestamente infondato, considerato il tempus commissi delicti (7 dicembre 2017), l'intervento di numerosi atti interruttivi del decorso della prescrizione e la sospensione ex art. 159 cod. pen. della durata massima di un anno e sei mesi, operando il regime previsto dalla c.d. legge Orlando; gli ulteriori motivi relativi all'an della responsabilità sono inammissibili, perché fondati su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5 , ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive, circa l'insussistenza della causa di non punibilità e delle scriminanti , nonché congrua valutazione del tema della inattendibilità dei testi addotti e della credibilità del teste di Pg, [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6/RG. 23397 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva: il primo motivo di ricorso, relativo alla intervenuta estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione , è manifestamente infondato, considerato il tempus commissi delicti (7 dicembre 2017), l'intervento di numerosi atti interruttivi del decorso della prescrizione e la sospensione ex art. 159 cod. pen. della durata massima di un anno e sei mesi, operando il regime previsto dalla c.d. legge Orlando; gli ulteriori motivi relativi all'an della responsabilità sono inammissibili, perché fondati su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5 , ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive, circa l'insussistenza della causa di non punibilità e delle scriminanti , nonché congrua valutazione del tema della inattendibilità dei testi addotti e della credibilità del teste di Pg, [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] st
Sentenza Cassazione n. 41293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris