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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07207/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01NSB5S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 22.06.2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena in mesi uno e giorni venticinque di arresto e € 450,00 di ammenda, per la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2 lett. b), D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, aggravata dall'art. 186, comma 2 sexies C.D.S. e per la contravvenzione di cui all'art. 116 comma 15, penultimo periodo, C.D.S.

Fatti commessi il 23.06.2020 in Pisa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag.2) e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Inoltre, i due motivi di ricorso attengono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

5. La Corte di appello di Firenze ha escluso la tenuità del fatto proprio alla luce della reiterazione nel biennio della guida senza patente e della circostanza che l'imputato si fosse messo alla guida del veicolo in stato di ebbrezza.

Il giudizio di merito è in linea con i principi espressi da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

6. In ordine al secondo motivo, i Giudici di secondo grado, con un giudizio insindacabile (pag.2), hanno negato la concessione delle attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi favorevoli in tal senso, nonché dei numerosi precedenti penali di quest'ultimo, anche per reati gravi, per come risultante dal certificato del casellario.

7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01NSB5S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 22.06.2023, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena in mesi uno e giorni venticinque di arresto e € 450,00 di ammenda, per la contravvenzione prevista dall'art. 186, comma 2 lett. b), D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, aggravata dall'art. 186, comma 2 sexies C.D.S. e per la contravvenzione di cui all'art. 116 comma 15, penultimo periodo, C.D.S. Fatti commessi il 23.06.2020 in Pisa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag.2) e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Inoltre, i due motivi di ricorso attengono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 5. La Corte di appello di Firenze ha escluso la tenuità del fatto proprio alla luce della reiterazione nel biennio della guida senza patente e della circostanza che l'imputato si fosse messo alla guida del veicolo in stato di ebbrezza. Il giudizio di merito è in linea con i principi espressi da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 6. In ordine al secondo motivo, i Giudici di secondo grado, con un giudizio insindacabile (pag.2), hanno negato la concessione delle attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi favorevoli in tal senso, nonché dei numerosi precedenti penali di quest'ultimo, anche per reati gravi, per come risultante dal certificato del casellario. 7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il