CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11778/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itata il 24 ottobre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n.GE0240207/2016) emesso da Agenzia delle Entrate – UfficioProvinciale di Genova – Territorio (d’ora in poi ricorrente) neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi intimato), avente adoggetto una rettifica di classamento catastale. L’odierno intimato,infatti, aveva presentato una Docfa, conseguente ad una diversadistribuzione degli spazi interni con un classamento in categoria A/2,Numero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026mentre l’odierna ricorrente ha ritenuto corretto il classamento inNumero di raccolta generale 11778/2026categoria A/1. Data pubblicazione 29/04/2026La C.T.P. ha accolto il ricorso.La C.T.R. ha rigettato l’appello dell’odierna ricorrente, sulla basedelle seguenti ragioni:- per una corretta qualificazione dell'immobile occorre fareriferimento, sia ai suoi fattori interni che ai fattori esterni;- questi elementi non possono fare esclusivo riferimento a unasituazione accertata e risalente ad oltre cinquant'anni fa;- nel frattempo, la situazione dei luoghi è chiaramente mutatain senso decisamente negativo per quella zona di corsoCarbonara che notoriamente ha perso gran parte delle sueconnotazioni di zona tranquilla e riservata;- dal punto di vista interno dell'alloggio in questione non sonostate apportate modifiche rilevanti tanto da fargli mantenerele caratteristiche di lusso proprie della categoria A 1;- da ultimo la ricorrente evidenziava che anche un altroappartamento dello stesso immobile poco tempo prima erastato oggetto di contenzioso con l'Agenzia delle entrate e, puravendo le stesse caratteristiche, quindi, classificato come A 1,classe 3, vani 11, l'ufficio aveva riconosciuto la classificazionein A 2 classe 7 consistenza 10 vani.Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato suquattro motivi, mentre la controparte è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentenotificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 24ottobre 2022 e non è stata notificata. La notifica, effettuata amezzo pec, è stata consegnata e accettata il 20/04/2022, nelrispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primocomma, c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs.n. 546 del 1992.Numero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/20262. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazioneNumero di raccolta generale 11778/2026e/o falsa applicazione dell’art. 17 e dell’art. 20 del RDa.tDa p.uLb.b licnaz.io ne 29/04/2026652/1939, dell’art. 1 del D.M. n. 701/1994 e dell’art. 38, comma1 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c..La stessa ritiene che la rendita possa essere modificata a seguito:a) della presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione edi variazione edilizia ex D.M. n. 701/1994 (è il caso in esame);b) dell’emanazione di provvedimenti ministeriali che decretano larevisione parziale o generale degli estimi, ovvero delclassamento;c) in via residuale, con un ulteriore strumento di rideterminazionedella rendita catastale previsto dall’art. 38 comma 1 T.U.I.R.2.1. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, infatti, non risulta che siastato proposto nel primo grado di giudizio, non risultando, nédalla sentenza impugnata, né dall’atto di controdeduzioni alricorso introduttivo. Come è noto, i motivi del ricorso percassazione debbono investire, a pena di inammissibilità,statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio dimerito, restando escluso che in sede di legittimità possano essereprospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazioneinvolgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché nonrichiesti, in sede di merito (Cass., Sez. 1, n. 7521/2001, Rv.547229 – 01).Ove una determinata questione giuridica - che implichi unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questionein sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche diindicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto,onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laNumero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026Numero di raccolta generale 11778/2026questione stessa (Cass., Sez. L, n. 20518/2008, Rv. 604230 – 01,Data pubblicazione 29/04/2026Sez. 2, n. 2038/2019, Rv. 652251 - 02).3. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 L. 212/2000, del R.D.L. 652/39, art 6 del DPR 1142/49,dell’art. 11 D.L. 70/88 e del D.M. 701/94; Istruzione IV del 28luglio 1942. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia travisatogli elementi dirimenti nell’attribuzione della categoria catastale e,anzi, li abbia addirittura invertiti con quelli utili all’attribuzionedella classe. Osserva la ricorrente che per l’assegnazione dellacategoria si tiene conto esclusivamente della sua destinazione edelle caratteristiche intrinseche (caratteristiche costruttive); perl’assegnazione della classe, si ha riguardo principalmente allecaratteristiche estrinseche e d’intorno dell’unità immobiliare(ubicazione). A tale proposito richiama l’art. 6 DPR 1142/1949per censurare la decisione impugnata laddove ha deciso discorta delle caratteristiche estrinseche, ed evidenzia come lasentenza abbia accertato l’assenza di modifiche rilevanti idonee afare mantenere le caratteristiche di lusso proprie della categoriaA 1.4. Con il terzo motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione art. 17, comma 2 del r.d.l.13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni con l. 11agosto 1939, n. 1249. Deduce che il legislatore abbia distinto trale ipotesi di mutazioni che interessano lo stato del singolo bene(art. 17, comma 1 R.D.L. 652/1939) dalle circostanze di caratteregenerale e locale (art. 17, comma 2 r.d.l. cit. “Le tariffe possonoessere rivedute in sede di verificazione periodica od anche indipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modie nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto èdisposto nel successivo art. 25”: in questa ipotesi l’unico titolareNumero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026Numero di raccolta generale 11778/2026del potere accertativo è, quindi, l’ufficio attraverso la revisioneData pubblicazione 29/04/2026delle tariffe.)Il degrado di un quartiere cittadino, quando apprezzabile dalpunto di vista catastale, deve trovare riconoscimento in unadiversa perimetrazione della zona censuaria e nell’aggiornamentodel quadro delle tariffe applicate, perché non è circostanza cheinteressa un singolo immobile.5. Con il quarto motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione,laddove, da un lato conferma il classamento in A/2 dandorilevanza alla situazione della zona, dall’altro, conferma l’assenzadi “modifiche rilevanti” dal “punto di vista interno” quale ragioneper “fargli mantenere le caratteristiche di lusso proprie dellacategoria A/1”.6. I motivi secondo, terzo e quarto sono fondati e, stante la lorostretta connessione, in quanto riguardanti gli elementi rilevantiper addivenire alla classificazione catastale, possono esseretrattati congiuntamente.Ai sensi dell’art. 8, comma primo, del [OSCURATO:PERSONA]Legge 13aprile 1939 n.652, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 30dicembre 1989, n. 427, e degli art. 6, comma 1 e 61, comma 2,d.P.R. n. 1142/1949, la categoria e la classe catastali debbonoessere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche chedeterminano la destinazione ordinaria e permanente delle unitàimmobiliari.In base all’art. 9 del d.P.R. n. 1142/1949 per ciascuna zonacensuaria è definito un «quadro di qualificazione e classificazioneche deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria edil numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, econtenere i dati di identificazione e la descrizione delle unitàimmobiliari scelte come tipo per ciascuna classe».Le caratteristiche non sono necessariamente dati oggettivi (come,per esempio, la superficie o l’ubicazione), suscettivi, come tali, diNumero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026essere solo confermati o negati dall’Ufficio, in quanto leNumero di raccolta generale 11778/2026caratteristiche possono essere dati suscettivi di vaDluattaa pzubibolincaezio ne 29/04/2026tecnica (come, per esempio, la qualità edilizia della costruzione,il pregio delle rifiniture o la qualità urbana e ambientale della zonain cui l’unità immobiliare è collocata).I termini di abitazione «signorile», «civile», «popolare» (di cui allanota C-l/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativadelle varie categorie catastali) costituiscono, il portato di unapprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinionegenerale, alle quali corrispondono caratteristiche che possono conil tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati, siasul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, o perle mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi.In tal senso si è chiarito che, in assenza di una specificadefinizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione diun'abitazione come «signorile», «civile», «popolare» corrispondealle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinatocontesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto1969, atteso che il procedimento di classamento è voltoall'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativarendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini"di lusso", ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità diprecludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali (Cass., Sez. 5,n. 23235/2014, Rv. 633089 – 01, Sez. 5, n. 2250/2021, Rv.660480 - 01).Da tempo si è condivisibilmente affermato che l'attribuzione dellacategoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unitàimmobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio concaratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livellosuperiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica,quindi, necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazionedi lusso (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7329 del 2014, ed anche, inriferimento al beneficio cd. prima casa, Cass., Sez. 5, n.Numero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026Numero di raccolta generale 11778/20268600/2000, Rv. 537985 – 01, Sez. 6 - 5, n. 22310/2014, Rv.Data pubblicazione 29/04/2026632735 - 01).Con la circolare del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1992, n.5 è stata disposta la Revisione generale della qualificazione dellaclassificazione e del classamento del N.C.E.U..Il provvedimento, riportando il quadro generale delle categorie diimmobili a destinazione ordinaria, riconduce al gruppo A, inparticolare A1, le abitazioni di tipo signorile e, a tale proposito,precisa che vi appartengono «le unità immobiliari appartenenti afabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive,tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello deifabbricati di tipo residenziale. Detti immobili devono, inoltrerispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede di classamentoautomatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per quanto riguardala consistenza e la dotazione di servizi delle unità immobiliari, airequisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti».[OSCURATO:PERSONA] del Ministero delle finanze 17 marzo 1994, prot.257 (Prospetto principali caratteristiche tipologiche e costruttivedelle più significative categorie catastali ad uso abitativo),precisa, poi, che appartengono alla categoria A1 le «unitàimmobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio concaratteristiche costruttive, tecnologiche, e di rifiniture e dotazionedi impianti e servizi di livello superiore a quello standard deifabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie».In tale quadro normativo e giurisprudenziale, consegue chel'apprezzamento circa la correttezza del classamento o dellamodifica catastale, ove riguardi il rispetto dei criteri di valutazioneofferti dagli atti della P.A. deve essere ricondotto ad unavalutazione in fatto di appannaggio del giudice del merito.Nel caso in esame, l’odierno intimato aveva presentato unaDocfa, a seguito di una diversa distribuzione degli spazi internicon un classamento in categoria A/2, mentre l’odierna ricorrenteha ritenuto corretto il classamento in categoria A/1.Numero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026Numero di raccolta generale 11778/2026La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione suData pubblicazione 29/04/2026motivazioni del tutto generiche.Con riferimento alle caratteristiche estrinseche ha ritenutorilevante solamente la circostanza, ritenuto un dato notorio, chela zona di [OSCURATO:PERSONA] abbia perso «le sue connotazioni dizona tranquilla e riservata». Tale accertamento non chiarisce inalcun modo le ragioni su cui è fondato, il quale avrebbe dovutoessere condotto sulla base delle direttrici sopra richiamate.Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche intrinseche, lamotivazione sembra arrivare ad un corto circuito, laddove, da unlato, afferma che non sono state apportate modifiche, mentredall’altro, sostiene che quest’assenza di modifiche giustifichi ilmutamento nella categoria A 2 richiesto con la Docfa e nonsupporti il mantenimento dell’originario classamento in A 1: «nonsono state apportate modifiche rilevanti, tanto da farglimantenere le caratteristiche di lusso proprie della categoria A/1».6. Ne consegue l’accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto,inammissibile il primo, la cassazione della sentenza impugnata eil rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria per nuovo esame della fattispeciesulla base dei principi espressi. Il giudice del merito provvederàanche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo, inammissibileil primo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, il 14 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaNumero registro generale 8920/2023Numero sezionale 3083/2026Numero di raccolta generale 11778/2026Data pubblicazione 29/04/2026