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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35152/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 Marzo 1981 avverso la sentenza resa il 13 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto e dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 20 ottobre 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e ha ridotto la pena inflittairevocando la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

Si addebita all'imputato di avere esercitato violenza nei confronti dell'addetto alla sorveglianza di un supermercato e poi degli ufficiali di P.G. , intervenuti sul posto subito dopo l'impossessamento, al fine di assicurarsi la refurtiva, costituita da alcune bottiglie di alcolici sottratte al supermercato Coop. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, l'imputato deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché la corte non ha fornito alcuna adeguata risposta alle questioni sollevate con l'atto di appello, con cui si segnalava la incongruenza tra le dichiarazioni rese dal vigilante aggredito e la ricostruzione fornita dal responsabile del supermercato, nonchè l'assenza di dichiarazioni in ordine alle modalità di recupero delle tre bottiglie di rum sottratte. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione della rapina consumata poiché il procuratore generale di udienza aveva chiesto la riqualificazione giuridica del fatto in tentata rapina impropria, in quanto la sottrazione per dirsi perfezionata deve comportare la perdita del controllo dell'avente diritto sulla cosa, mentre qualora l'avente diritto mantiene comunque il controllo sui beni, senza l'ausilio delle Forze dell'Ordine, la sottrazione rimane allo stadio del tentativo.

La Corte invece ha confermato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, affermando che la rapina impropria doveva ritenersi consumata, poiché l'impossessamento non assume rilievo nella rapina impropria, essendo sufficiente per integrare l'elemento oggettivo del reato l'accertamento dell'avvenuta sottrazione e l'esercizio della violenza o della minaccia.

Nel caso in esame il legittimo titolare delle tre bottiglie di rum non ha subito alcuna sottrazionelpoiché il presidio di vigilanza ha consentito di recuperare quanto era stato appreso dall'odierno ricorrente. 2.3 violazione di legge in particolare dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione poiché, sebbene il comportamento dell'imputato non abbia causato alcun danno patrimoniale alla persona offesa,che non ha riportato lesioni nella colluttazione, la Corte non ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 codice penale.

Va osservato che, nel caso di specie, la motivazione della corte è illogica, poichè da un lato ha condiviso la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione del minimo edittale della pena, nonché la revoca di una misura di sicurezza e, nel contempo, non ha riconosciuto l'attenuante del fatto patrimoniale di speciale tenuità. 2.4 II ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 quarto comma cod.pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente sulla contestata recidiva reiterata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e deve ritenersi generico in quanto non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dalla corte.

Le censure sono inoltre manifestamente infondate per le ragioni che verranno esposte. 1.1 II primo motivo è generico e tende ad introdurre censure di merito, invocando da parte di questa Corte una diversa valutazione delle prove, che è stata effettuata da entrambi i giudici di merito in forza di argomenti non manifestamente infondati né illogici. in particolare la Corte ha evidenziato che il compendio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e del responsabile del punto vendita che risultano concordanti nell'indicare l'imputato come colui che aveva cercato di impossessarsi di tre bottiglie di liquore ed era stato fermato appena oltre le casse dal vigilante, che aveva aggredito.

Il ricorso deduce genericamente contraddizioni tra la versione fornita dalla persona offesa e quella fornita dal direttore del punto vendita che non vengono, tuttavia, in concreto precisate.

Peraltro l'imputato ha ammesso di avere preso le tre bottiglie che teneva in mano, pur sostenendo di non avere oltrepassato le casse. 1.2 II motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione osservando che l'imputato è stato fermato e trovato nel possesso della refurtiva appena sottratta, subito dopo avere superato le casse del supermercato, e ha esercitato violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza, per garantirsi la refurtiva.

Giova ricordare in questa sede che nel caso di rapina impropria l'elemento materiale della condotta è costituito dalla violenza esercitata al fine di garantirsi l'impossessamento, anche se di breve durata.

Alla stregua di questi criteri,bene ha fatto la Corte a respingere la richiesta di riqualificazione in tentativo avanzata dalla difesa. 1.319a Corte ha fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di valutazione del danno di speciale tenuità cagionato dalla condotta illecita, sottolineando che l'imputato ha colpito la persona offesa con schiaffi e pugni e la sua complessiva condotta non può essere ritenuta di infima offensività, anche se diretta a conseguire un profitto di contenuta entità. 1.4 L' eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'articolo 69 codice penale comma quattro cod.pen.11ella parte in cui esclude che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità possa essere prevalente rispetto alla recidiva reiterata è inammissibile perché irrilevante.

I giudici di merito hanno concordemente escluso di potere riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in favore dell'imputato, in ragione della gravità della violenza da questi espressa.

Ne consegue che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale invocata dalla difesa non assumerebbe comunque alcun concreto rilievo.

2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua In relazione al grado di colpa nel presentare il ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 maggio 2022 il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 Marzo 1981 avverso la sentenza resa il 13 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto e dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 20 ottobre 2020, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale e ha ridotto la pena inflittairevocando la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Si addebita all'imputato di avere esercitato violenza nei confronti dell'addetto alla sorveglianza di un supermercato e poi degli ufficiali di P.G. , intervenuti sul posto subito dopo l'impossessamento, al fine di assicurarsi la refurtiva, costituita da alcune bottiglie di alcolici sottratte al supermercato Coop. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, l'imputato deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché la corte non ha fornito alcuna adeguata risposta alle questioni sollevate con l'atto di appello, con cui si segnalava la incongruenza tra le dichiarazioni rese dal vigilante aggredito e la ricostruzione fornita dal responsabile del supermercato, nonchè l'assenza di dichiarazioni in ordine alle modalità di recupero delle tre bottiglie di rum sottratte. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione della rapina consumata poiché il procuratore generale di udienza aveva chiesto la riqualificazione giuridica del fatto in tentata rapina impropria, in quanto la sottrazione per dirsi perfezionata deve comportare la perdita del controllo dell'avente diritto sulla cosa, mentre qualora l'avente diritto mantiene comunque il controllo sui beni, senza l'ausilio delle Forze dell'Ordine, la sottrazione rimane allo stadio del tentativo. La Corte invece ha confermato l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, affermando che la rapina impropria doveva ritenersi consumata, poiché l'impossessamento non assume rilievo nella rapina impropria, essendo sufficiente per integrare l'elemento oggettivo del reato l'accertamento dell'avvenuta sottrazione e l'esercizio della violenza o della minaccia. Nel caso in esame il legittimo titolare delle tre bottiglie di rum non ha subito alcuna sottrazionelpoiché il presidio di vigilanza ha consentito di recuperare quanto era stato appreso dall'odierno ricorrente. 2.3 violazione di legge in particolare dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione poiché, sebbene il comportamento dell'imputato non abbia causato alcun danno patrimoniale alla persona offesa,che non ha riportato lesioni nella colluttazione, la Corte non ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 codice penale. Va osservato che, nel caso di specie, la motivazione della corte è illogica, poichè da un lato ha condiviso la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione del minimo edittale della pena, nonché la revoca di una misura di sicurezza e, nel contempo, non ha riconosciuto l'attenuante del fatto patrimoniale di speciale tenuità. 2.4 II ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 quarto comma cod.pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente sulla contestata recidiva reiterata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e deve ritenersi generico in quanto non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dalla corte. Le censure sono inoltre manifestamente infondate per le ragioni che verranno esposte. 1.1 II primo motivo è generico e tende ad introdurre censure di merito, invocando da parte di questa Corte una diversa valutazione delle prove, che è stata effettuata da entrambi i giudici di merito in forza di argomenti non manifestamente infondati né illogici. in particolare la Corte ha evidenziato che il compendio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e del responsabile del punto vendita che risultano concordanti nell'indicare l'imputato come colui che aveva cercato di impossessarsi di tre bottiglie di liquore ed era stato fermato appena oltre le casse dal vigilante, che aveva aggredito. Il ricorso deduce genericamente contraddizioni tra la versione fornita dalla persona offesa e quella fornita dal direttore del punto vendita che non vengono, tuttavia, in concreto precisate. Peraltro l'imputato ha ammesso di avere preso le tre bottiglie che teneva in mano, pur sostenendo di non avere oltrepassato le casse. 1.2 II motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione osservando che l'imputato è stato fermato e trovato nel possesso della refurtiva appena sottratta, subito dopo avere superato le casse del supermercato, e ha esercitato violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza, per garantirsi la refurtiva. Giova ricordare in questa sede che nel caso di rapina impropria l'elemento materiale della condotta è costituito dalla violenza esercitata al fine di garantirsi l'impossessamento, anche se di breve durata. Alla stregua di questi criteri,bene ha fatto la Corte a respingere la richiesta di riqualificazione in tentativo avanzata dalla difesa. 1.319a Corte ha fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di valutazione del danno di speciale tenuità cagionato dalla condotta illecita, sottolineando che l'imputato ha colpito la persona offesa con schiaffi e pugni e la sua complessiva condotta non può essere ritenuta di infima offensività, anche se diretta a conseguire un profitto di contenuta entità. 1.4 L' eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'articolo 69 codice penale comma quattro cod.pen.11ella parte in cui esclude che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità possa essere prevalente rispetto alla recidiva reiterata è inammissibile perché irrilevante. I giudici di merito hanno concordemente escluso di potere riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in favore dell'imputato, in ragione della gravità della violenza da questi espressa. Ne consegue che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale invocata dalla difesa non assumerebbe comunque alcun concreto rilievo. 2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 che si ritiene congrua In relazione al grado di colpa nel presentare il ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19 maggio 2022 il consigliere este
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