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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 33541/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24911/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa darl;avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], titolare della legittimazione processuale ex art. 58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); pec [OSCURATO:EMAIL]; controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di NAPOLI n. 1680/2021, depositata in data 10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA], Progetti di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1680/2021 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 10 maggio 2021, formulando due motivi; resiste con controricorso il comune di Castellammare di Stabia; il Comune di Castellammare di Stabia conveniva innanzi alli(allora) Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sez. distaccata di Castellammare di Stabia, la società odierna ricorrente per ottenerne la condanna alla refusione della somma di C 162.500,00, versata a titolo di compenso per la progettazione della realizzazione del palazzetto dello sport della locale scuola media, affidatale giusta convenzione sottoscritta in data 20.04.2007, ad integrazione di quella precedente, per la quale era stato già convenuto l'importo di euro C 2.500.000,00, precisandosi che con l'atto integrativo era stato utilizzato il ribasso offerto in fase di gara pari al 25% per definire transattivamente a corpo il maggior importo del servizio di progettazione svolto; il Comune di Castellammare di Stabia assumeva, altresì, che l'attività di progettazione, per come espletata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non sarebbe stata immediatamente utilizzabile e cantierabile, mancando, nel caso di specie taluni "pareri ed elaborati", che il corrispettivo degli incarichi di progettazione sarebbe stato liquidato applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 4.04.2001, in luogo della tariffa di cui alla legge n. 143/1949 asseritamente pattuita nella convenzione del 12.12.2006; con sentenza n. 2155/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva per quanto di ragione, la domanda proposta dal Comune di Castellammare di Stabia e condannava la società convenuta al pagamento della somma di euro 100.620,67, oltre agli interessi legali dal 29 maggio 2013, sul presupposto che, stando alla parcella redatta secondo i criteri riportati nel bando, l'unica prestazione eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse quella relativa alla redazione del progetto definitivo e non anche quella avente ad oggetto il progetto preliminare e quello esecutivo, di guisa che, avendo il Comune di Castellammare di Stabia versato il corrispettivo dei tre progetti, per quelli non eseguiti dovesse essere disposta la condanna restitutoria della società convenuta; con la sentenza n. 1680/2021, la Corte d'Appello, pur riconoscendo. la sinteticità e la confusione dell'atto di citazione 14A iblit 94 4,440, ritenuto che l'oggetto della contesa riguardasse la wancata redazione del progetto esecutivo e non anche o soltanto la incompletezza degli elaborati costituenti il progetto definitivo stralcio approvato per l'importo di Euro 2.500.000,00; precisava, infatti, che era incontestato che il progetto preliminare fosse stato compiutamente eseguito, atteso che il Comune su tale prestazione nulla aveva eccepito e che l'unica doglianza del Comune riguardava la mancanza del progetto esecutivo e la non cantierabilità di quello definitivo; di guisa che, in parziale accoglimento dell'appello, riconosceva alla attuale ricorrente il corrispettivo per la redazione del progetto preliminare e di quello definitivo; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; [OSCURATO:SOCIETA]., in vista della odierna camera di consiglio, ha depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo, è dedotta «Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 132 comma 4 cpc per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in relazione all'art. 360 n. 4 cpc», per avere la sentenza gravata ritenuto incontestato che il progetto preliminare era stato compiutamente eseguito, sulla scorta del contegno processuale del Comune che nulla aveva chiesto sul punto: in citazione l'ente lamentava la mancanza del progetto esecutivo e la non cantierabilità di quello definitivo; avendo, infatti, nel proprio atto di appello evidenziato la violazione dell'ad 112 cod.proc.civ. in cui era incorso il giudice di primo grado, stante che la stesura del progetto esecutivo presuppone l'approvazione indefettibile, da parte della committente, del progetto definitivo, considerando che il progetto esecutivo giusta la previsione contenuta nell'art 93 d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente, deve essere redatto in conformità a quello definitivo, approvazione che nella specie, non era mai avvenuta, la ricorrente afferma che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ.; in particolare, non avrebbe esaminato la rilevanza, ai fini della decisione, della eccezione con cui aveva sostenuto che i compensi erogati dal Comune di Castellammare non riguardassero affatto quelli previsti a corrispettivo della redazione del progetto esecutivo, ma solo il corrispettivo maturato per la redazione del progetto preliminare e per quello definitivo, essendo scontato che quello esecutivo non era stato mai predisposto, attesa la mancata comunicazione della approvazione di quello definitivo a cura della parte committente; il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha, infatti, reso una motivazione perfettamente intellegibile circa le ragioni per le quali ha reputato che la società ricorrente avesse realizzato la prestazione richiestale relativamente al progetto preliminare ed a quello definitivo; la censura della ricorrente risulta volta ad ottenere un riesame degli atti processuali, allo scopo di ottenere una sentenza per sé più favorevole di quella resa dalla Corte d'Appello e per farlo denuncia un vizio motivazionale che non solo non ricorre, ma non è neppure stato idoneamente denunciato, posto che, per giurisprudenza costante, il vizio di motivazione deve emergere dalla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed altri atti processuali (Cass., Sez.

Un., 07/05/2014, n. 7053 e successiva giurisprudenza conforme); 2) con il secondo motivo è lamentata l'«invalidità della Ctu fonte dell'errore in procedendo e della nullità della sentenza ex art 360 n. 4 cod.proc.civ. - esame della ctu »; il giudice a quo non avrebbe esaminato adeguatamente la CTU, altrimenti si sarebbe avveduto dell'errore nella imputazione al totale erogato di una quota destinata alla realizzazione del progetto esecutivo che pacificamente entrambe le parti avevano acquisito come mai realizzato e di conseguenza avrebbe preso contezza che quanto versato era invece il corrispettivo tariffario solo di quanto eseguito (progetto preliminare e definitivo);inoltre, la CTU non conterrebbe alcuna risposta all'annotazione critica resa dal CTP, in ordine al fatto che il CTU avrebbe determinato il valore del [OSCURATO:PERSONA] 1° Stralcio applicando la Cat.

Ic, non coerente con le caratteristiche dell'opera, non avrebbe inserito l'aliquota "n" relativa ai disciplinari prestazionali, che le spettava al sensi dell'art. 25 c.2 - lett. h) del d.P.R. n.554/1999, avrebbe omesso di determinare il valore del [OSCURATO:PERSONA] di importo € 8.800.000,00, propedeutico alla individuazione ed elaborazione del [OSCURATO:PERSONA] 1° Stralcio funzionale, della cui consegna il Comune di Castellammare di Stabia aveva preso atto nella delibera di G.C. n. 277/2006, e non avrebbe neppure tenuto conto della prestazione resa per la elaborazione delle [OSCURATO:PERSONA] per l'inserimento nel [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente lamenta un omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma non ha messo questa Corte nella condizione di verificare se le asserite contestazioni alla CTU fossero decisive né ha messo bene in evidenza i passaggi della CTU oggetto di contestazione; soprattutto - il che assume rilevanza assorbente - non risulta che nel giudizio di appello avesse trasfuso in uno specifico motivo le considerazioni critiche mosse alla CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, stante che, come la ricorrente stessa riferisce, aveva lamentato dinanzi al giudice di appello che il CTU avesse posto alla base del proprio elaborato documenti prodotti tardivamente dal Comune di Castellammare di Stabia e che il Tribunale, ricevendo il contenuto della CTU, avesse consentito un allargamento del thema decidendum; tant'è che la Corte territoriale sul primo motivo aveva rilevato che la documentazione tardivamente prodotta era risultata addirittura sfavorevole per il Comune e quanto al secondo aveva negato la sussistenza del vizio di ultrapetizione; ne consegue che le argomentazioni critiche del CTP non risulta fossero entrate a far parte del dibattito processuale del giudizio di appello (cfr. Cass. 12/02/2013, n. 3302); in definitiva, anche con questo motivo la ricorrente mira in concreto ad ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto che hanno costituito la base di riferimento della decisione impugnata; 3) il ricorso va, dunque, rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24911/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa darl;avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL] ), domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], titolare della legittimazione processuale ex art. 58 bis dello Statuto, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); pec [OSCURATO:EMAIL]; controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di NAPOLI n. 1680/2021, depositata in data 10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA], Progetti di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1680/2021 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 10 maggio 2021, formulando due motivi; resiste con controricorso il comune di Castellammare di Stabia; il Comune di Castellammare di Stabia conveniva innanzi alli(allora) Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sez. distaccata di Castellammare di Stabia, la società odierna ricorrente per ottenerne la condanna alla refusione della somma di C 162.500,00, versata a titolo di compenso per la progettazione della realizzazione del palazzetto dello sport della locale scuola media, affidatale giusta convenzione sottoscritta in data 20.04.2007, ad integrazione di quella precedente, per la quale era stato già convenuto l'importo di euro C 2.500.000,00, precisandosi che con l'atto integrativo era stato utilizzato il ribasso offerto in fase di gara pari al 25% per definire transattivamente a corpo il maggior importo del servizio di progettazione svolto; il Comune di Castellammare di Stabia assumeva, altresì, che l'attività di progettazione, per come espletata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non sarebbe stata immediatamente utilizzabile e cantierabile, mancando, nel caso di specie taluni "pareri ed elaborati", che il corrispettivo degli incarichi di progettazione sarebbe stato liquidato applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 4.04.2001, in luogo della tariffa di cui alla legge n. 143/1949 asseritamente pattuita nella convenzione del 12.12.2006; con sentenza n. 2155/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva per quanto di ragione, la domanda proposta dal Comune di Castellammare di Stabia e condannava la società convenuta al pagamento della somma di euro 100.620,67, oltre agli interessi legali dal 29 maggio 2013, sul presupposto che, stando alla parcella redatta secondo i criteri riportati nel bando, l'unica prestazione eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse quella relativa alla redazione del progetto definitivo e non anche quella avente ad oggetto il progetto preliminare e quello esecutivo, di guisa che, avendo il Comune di Castellammare di Stabia versato il corrispettivo dei tre progetti, per quelli non eseguiti dovesse essere disposta la condanna restitutoria della società convenuta; con la sentenza n. 1680/2021, la Corte d'Appello, pur riconoscendo. la sinteticità e la confusione dell'atto di citazione 14A iblit 94 4,440, ritenuto che l'oggetto della contesa riguardasse la wancata redazione del progetto esecutivo e non anche o soltanto la incompletezza degli elaborati costituenti il progetto definitivo stralcio approvato per l'importo di Euro 2.500.000,00; precisava, infatti, che era incontestato che il progetto preliminare fosse stato compiutamente eseguito, atteso che il Comune su tale prestazione nulla aveva eccepito e che l'unica doglianza del Comune riguardava la mancanza del progetto esecutivo e la non cantierabilità di quello definitivo; di guisa che, in parziale accoglimento dell'appello, riconosceva alla attuale ricorrente il corrispettivo per la redazione del progetto preliminare e di quello definitivo; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; [OSCURATO:SOCIETA]., in vista della odierna camera di consiglio, ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo, è dedotta «Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 132 comma 4 cpc per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in relazione all'art. 360 n. 4 cpc», per avere la sentenza gravata ritenuto incontestato che il progetto preliminare era stato compiutamente eseguito, sulla scorta del contegno processuale del Comune che nulla aveva chiesto sul punto: in citazione l'ente lamentava la mancanza del progetto esecutivo e la non cantierabilità di quello definitivo; avendo, infatti, nel proprio atto di appello evidenziato la violazione dell'ad 112 cod.proc.civ. in cui era incorso il giudice di primo grado, stante che la stesura del progetto esecutivo presuppone l'approvazione indefettibile, da parte della committente, del progetto definitivo, considerando che il progetto esecutivo giusta la previsione contenuta nell'art 93 d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente, deve essere redatto in conformità a quello definitivo, approvazione che nella specie, non era mai avvenuta, la ricorrente afferma che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ.; in particolare, non avrebbe esaminato la rilevanza, ai fini della decisione, della eccezione con cui aveva sostenuto che i compensi erogati dal Comune di Castellammare non riguardassero affatto quelli previsti a corrispettivo della redazione del progetto esecutivo, ma solo il corrispettivo maturato per la redazione del progetto preliminare e per quello definitivo, essendo scontato che quello esecutivo non era stato mai predisposto, attesa la mancata comunicazione della approvazione di quello definitivo a cura della parte committente; il motivo è infondato; la sentenza impugnata ha, infatti, reso una motivazione perfettamente intellegibile circa le ragioni per le quali ha reputato che la società ricorrente avesse realizzato la prestazione richiestale relativamente al progetto preliminare ed a quello definitivo; la censura della ricorrente risulta volta ad ottenere un riesame degli atti processuali, allo scopo di ottenere una sentenza per sé più favorevole di quella resa dalla Corte d'Appello e per farlo denuncia un vizio motivazionale che non solo non ricorre, ma non è neppure stato idoneamente denunciato, posto che, per giurisprudenza costante, il vizio di motivazione deve emergere dalla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed altri atti processuali (Cass., Sez. Un., 07/05/2014, n. 7053 e successiva giurisprudenza conforme); 2) con il secondo motivo è lamentata l'«invalidità della Ctu fonte dell'errore in procedendo e della nullità della sentenza ex art 360 n. 4 cod.proc.civ. - esame della ctu »; il giudice a quo non avrebbe esaminato adeguatamente la CTU, altrimenti si sarebbe avveduto dell'errore nella imputazione al totale erogato di una quota destinata alla realizzazione del progetto esecutivo che pacificamente entrambe le parti avevano acquisito come mai realizzato e di conseguenza avrebbe preso contezza che quanto versato era invece il corrispettivo tariffario solo di quanto eseguito (progetto preliminare e definitivo);inoltre, la CTU non conterrebbe alcuna risposta all'annotazione critica resa dal CTP, in ordine al fatto che il CTU avrebbe determinato il valore del [OSCURATO:PERSONA] 1° Stralcio applicando la Cat. Ic, non coerente con le caratteristiche dell'opera, non avrebbe inserito l'aliquota "n" relativa ai disciplinari prestazionali, che le spettava al sensi dell'art. 25 c.2 - lett. h) del d.P.R. n.554/1999, avrebbe omesso di determinare il valore del [OSCURATO:PERSONA] di importo € 8.800.000,00, propedeutico alla individuazione ed elaborazione del [OSCURATO:PERSONA] 1° Stralcio funzionale, della cui consegna il Comune di Castellammare di Stabia aveva preso atto nella delibera di G.C. n. 277/2006, e non avrebbe neppure tenuto conto della prestazione resa per la elaborazione delle [OSCURATO:PERSONA] per l'inserimento nel [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente lamenta un omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma non ha messo questa Corte nella condizione di verificare se le asserite contestazioni alla CTU fossero decisive né ha messo bene in evidenza i passaggi della CTU oggetto di contestazione; soprattutto - il che assume rilevanza assorbente - non risulta che nel giudizio di appello avesse trasfuso in uno specifico motivo le considerazioni critiche mosse alla CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, stante che, come la ricorrente stessa riferisce, aveva lamentato dinanzi al giudice di appello che il CTU avesse posto alla base del proprio elaborato documenti prodotti tardivamente dal Comune di Castellammare di Stabia e che il Tribunale, ricevendo il contenuto della CTU, avesse consentito un allargamento del thema decidendum; tant'è che la Corte territoriale sul primo motivo aveva rilevato che la documentazione tardivamente prodotta era risultata addirittura sfavorevole per il Comune e quanto al secondo aveva negato la sussistenza del vizio di ultrapetizione; ne consegue che le argomentazioni critiche del CTP non risulta fossero entrate a far parte del dibattito processuale del giudizio di appello (cfr. Cass. 12/02/2013, n. 3302); in definitiva, anche con questo motivo la ricorrente mira in concreto ad ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto che hanno costituito la base di riferimento della decisione impugnata; 3) il ricorso va, dunque, rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c
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