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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1977

Cassazione n. 12314/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1977 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico e articolato motivo, deduce vizio di motivazione in punto di quantificazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen per il reato di cui alla let. c) in quattro mesi di reclusione, a suo dire eccessivi, trattandosi di violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 relativa ad un ritardo nel rientro a casa di soli dieci minuti; considerato che la censura è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, nel respingere il pedissequo motivo di appello, ha valorizzato - al fine di ritenere congruo l'aumento parametrato dal giudice di primo grado - la circostanza che il ricorrente fu sì controllato dopo soli dieci minuti dall'orario previsto per il rientro a casa, ma non perché vi stesse facendo ritorno, bensì perché rintracciato dai verbalizzanti, sicché con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto che la durata della trasgressione, che la difesa assume essere stato contenuta, è un dato privo di rilievo, perché indipendente dalla volontà del soggetto agente, e ha opportunamente evidenziato la personalità negativa di quest'ultimo e l'inclinazione alla reiterazione delle medesime trasgressioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1977 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico e articolato motivo, deduce vizio di motivazione in punto di quantificazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen per il reato di cui alla let. c) in quattro mesi di reclusione, a suo dire eccessivi, trattandosi di violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 relativa ad un ritardo nel rientro a casa di soli dieci minuti; considerato che la censura è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, nel respingere il pedissequo motivo di appello, ha valorizzato - al fine di ritenere congruo l'aumento parametrato dal giudice di primo grado - la circostanza che il ricorrente fu sì controllato dopo soli dieci minuti dall'orario previsto per il rientro a casa, ma non perché vi stesse facendo ritorno, bensì perché rintracciato dai verbalizzanti, sicché con motivazione non manifestamente illogica ha ritenuto che la durata della trasgressione, che la difesa assume essere stato contenuta, è un dato privo di rilievo, perché indipendente dalla volontà del soggetto agente, e ha opportunamente evidenziato la personalità negativa di quest'ultimo e l'inclinazione alla reiterazione delle medesime trasgressioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]