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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30777/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] P] RRELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione tacita di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 639-bis cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione; in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza una occupazione di proprietà pubblica, destinata ad uso pubblico, con conseguente procedibilità di ufficio e competenza del giudice monocratico. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace in diversa composizione per il giudizio.

2. Il ricorrente ha chiaramente evidenziato come nel caso di specie la contestazione elevata sia procedibile di ufficio, attesa la connotazione del fatto non solo ai sensi dell'art. 633 cod. pen., ma anche dell'art. 639-bis cod. pen. avendo gli imputati invaso e occupato secondo l'imputazione, del tutto esplicita sul punto, l'Ospedale regionale di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà e uso pubblico.

Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace, ovviamente in diversa composizione, per il giudizio, tenuto conto della portata effettiva della contestazione elevata e del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 anche per gli incombenti di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Ancona in diversa composizione per il giudizio.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] P] RRELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Ancona in data 13/12/2022 ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta remissione tacita di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 639-bis cod. pen. attesa la prevista procedibilità di ufficio per il reato oggetto di contestazione; in tal senso rilevava come nella contestazione elevata ricorresse all'evidenza una occupazione di proprietà pubblica, destinata ad uso pubblico, con conseguente procedibilità di ufficio e competenza del giudice monocratico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al giudice di pace in diversa composizione per il giudizio. 2. Il ricorrente ha chiaramente evidenziato come nel caso di specie la contestazione elevata sia procedibile di ufficio, attesa la connotazione del fatto non solo ai sensi dell'art. 633 cod. pen., ma anche dell'art. 639-bis cod. pen. avendo gli imputati invaso e occupato secondo l'imputazione, del tutto esplicita sul punto, l'Ospedale regionale di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà e uso pubblico. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace, ovviamente in diversa composizione, per il giudizio, tenuto conto della portata effettiva della contestazione elevata e del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 anche per gli incombenti di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Ancona in diversa composizione per il giudizio. C
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