CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 29272/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 31292-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 344/2019 della Corte d'appello Sez.Dist.Di di Sassari, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda da lei proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art. 886 cod. civ.; -in particolare la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, ai sensi degli artt. 950 e 886 cod. civ., l'accertamento della linea di confine tra la sua proprietà identificata dal f.17 mapp.710, sub 32 e la proprietà Cova-Anghileri, identificata otabstalment (gme f.17 mapp. 710, sub 31; C(y„t- -il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] facendo coincidere la linea di confine con la siepe esistente, autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] attrice a realizzare un muro di cinta su tale linea di confine nel rispetto delle disposizioni vigenti con spese a carico di entrambe le parti; -detta decisione era stata gravata dai convenuti che ne denunciavano la contraddittorietà là dove aveva accolto la domanda di autorizzazione alla costruzione di un muro a confine ex art. 886 cod.civ. rigettato al contempo la richiesta di individuare detto confine in un punto diverso da quello delimitato dalla siepe che in via di principio è assoggettata a comunione ex art. 898 cod.civ. con conseguente necessità di coinvolgere tutti i comproprietari ove si intenda eliminarla sostituendola con un muro; -gli appellanti chiedevano pertanto che in parziale riforma della sentenza di primo grado venisse dichiarato il diritto delle parti a costruire il muro di cinta lungo la linea della siepe previo il rispetto del diritto dei comproprietari ex articoli 898, 1100 1120 del codice civile; Ric. 2019 n. 31292 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- -a fronte di tali contestazioni la signora Verratti si costituiva in appello deducendo la novità delle difese delle domande formulate dagli appellanti che in primo grado si erano limitati a chiedere il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, l'usucapione della porzione di fondo occupata dalla siepe; -la corte d'appello ha rilevato che l'autorizzazione alla realizzazione del muro di cinta sulla medesima linea della siepe comportava, implicitamente, l'autorizzazione alla eliminazione della siepe, in violazione delle norme sulla proprietà dal momento che la siepe posta sul confine è un bene comune ex art. 886 cod. civ.; -poiché una domanda di eliminazione della siepe non era stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale ha rigettato la domanda di autorizzazione alla costruzione del muro di confine lungo la linea coincidente con la siepe in questione; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il giudice violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.; -il provvedimento adottato sarebbe illegittimo, perché il giudice avrebbe sostituito d'ufficio l'azione proposta dall'attrice che chiedeva l'autorizzazione a costruire un muro divisorio sul confine con un'azione concernente la rimozione della siepe; -con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d'appello violato l'art. 345 cod. proc. civ. avendo deciso in base ad Ric. 2019 n. 31292 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- eccezioni e richieste formulate dall'appellante solo in grado d'appello; -i due motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente; -si tratta di doglianze infondate; -la corte d'appello ha ritenuto che l'appello non era fondato su eccezioni nuove ma riproponeva la questione della siepe esistente al confine fra le proprietà; -la corte territoriale ha dato infatti atto che i convenuti avevano sin dalla comparsa di costituzione e risposta ( cfr. pag. 4) eccepito l'esistenza della siepe lungo il confine promanante dalla mezzeria del muro comune e che si trattava di una siepe che si doveva presumere comune ai sensi dell'art.898 cod. civ.; -la circostanza era stata poi confermata dalla ctu e ripetuta nelle conclusioni del primo giudizio e riproposta in appello (cfr. pag. 6 della sentenza qui impugnata); - non vi è, pertanto, né pronucia su questione nuova in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. né violazione dell'art.345 cod. proc.civ. come denunciato dalla ricorrente; -il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2019 n. 31292 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4- La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] nzo Orilia elio fri/k9 9 "I: ) [OSCURATO:PERSONA]